Appalto e garanzia per vizi: il regime di decorrenza dei termini tra consegna e accettazione

Appalto e garanzia per vizi: il regime di decorrenza dei termini tra consegna e accettazione

La Cassazione chiarisce che la prescrizione per i vizi d’appalto decorre dall’accettazione dell’opera e non dalla semplice consegna

In tema di appalto, l’obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell’opera appaltata, ai sensi dell’art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l’accettazione dell’opera (espressa, tacita o presunta) a cura del committente, al momento della consegna o della verifica.

È quanto precisato dall’ordinanza di Cassazione 18409/2025.

Il caso: malfunzionamento impianti e mancato collaudo

La controversia ha origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo per il saldo di lavori di installazione di impianti idrotermosanitari. Il committente lamentava vizi consistenti in un anomalo consumo di energia e insufficiente riscaldamento dei locali. Nonostante l’opera fosse stata consegnata materialmente, non era mai stato eseguito il collaudo previsto contrattualmente. Nei gradi di merito, i giudici avevano rigettato la domanda risarcitoria del committente, ritenendo che:

la denuncia dei vizi fosse tardiva rispetto alla loro scoperta (avvenuta mesi prima della mail di contestazione);
l’azione fosse comunque prescritta, decorrendo il termine biennale dalla consegna materiale dell’immobile.

La Suprema Corte ha cassato la sentenza, ribadendo che la semplice consegna materiale non equivale all’accettazione e non fa decorrere i termini di garanzia ex art. 1667 c.c..

L’accettazione come negozio giuridico

Secondo i giudici:

l’accettazione, diversa mente dall’atto di collaudo, considerato quale mera dichiarazione di scienza proveniente dall’appaltante o dall’incaricato all’effettuazione della verifica, è un atto di volontà con il quale il committente dichiara di volere accogliere nella sua sfera giuridica il frutto della prestazione eseguita, avendola trovata immune da difformità o vizi o avendo rinunciato a farli valere. É quindi qualificata come negozio unilaterale recettizio.

L’accettazione può essere espressa, tacita o presunta, non essendo richiesti particolari requisiti formali per la sua esternazione.

La garanzia non è dovuta se il committente accetta l’opera senza riserve. Se non c’è stata accettazione, il committente non decade dalla garanzia e può far valere i vizi alla consegna definitiva. L’obbligo di denuncia entro 60 giorni dalla scoperta presuppone che vi sia già stata un’accettazione (espressa, tacita o presunta).

Possiamo quindi affermare che, qualora l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all’esterno, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (che sia successiva alla consegna), la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell’appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore.

La prescrizione biennale della garanzia per i vizi non inizia a decorrere dalla consegna materiale e provvisoria dell’opera soggetta a riserva di verifica, ma esclusivamente dalla consegna definitiva, che avviene solo dopo che il committente ha effettuato il collaudo e accettato l’opera.

Leggi l’approfondimento: Vizi dell’opera e accettazione

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