Appalti pubblici: quando la proroga tecnica diventa illegittima?
Si tratta di uno strumento emergenziale pensato per evitare interruzioni del servizio, ma quando non può essere utilizzato?
Secondo l‘articolo 120 comma 11 del Codice appalti, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
La proroga tecnica è, quindi, uno strumento residuale/emergenziale (diverso dalla opzione di proroga prevista nei documenti di gara), pensato per evitare interruzioni del servizio nelle more di una nuova gara. Ma cosa succede quando la stazione appaltante la usa (e la riusa) per coprire ritardi organizzativi e istruttorie che si trascinano per anni? E soprattutto: può imporre all’operatore uscente di continuare agli stessi patti e prezzi di un’offerta vecchia di molto tempo?
La risposta del TAR Sicilia, nella sentenza 41/2026 è netta: no, se mancano i presupposti “straordinari” dell’istituto e se l’amministrazione sta in realtà compensando inefficienze interne. In più, il TAR chiarisce un punto pratico: esaurita la proroga prevista in gara, la prosecuzione può diventare “rapporto di mero fatto”, senza un obbligo dell’impresa a restare alle condizioni economiche originarie.
Il caso: dispositivi sanitari, contratto triennale e “proroghe a catena”
Il caso specifico riguarda una fornitura sanitaria (dispositivi per anestesia e rianimazione) aggiudicata nel 2019, con durata triennale e una sola proroga facoltativa di 6 mesi prevista dalla lex specialis (disciplinare). Dopo la scadenza, l’ASP dispone ulteriori estensioni unilaterali, arrivando a prorogare fino al 31 dicembre 2025 richiamando la proroga tecnica.
L’impresa ricorre contestando, in sintesi:
assenza dei presupposti per la proroga tecnica;
violazione dell’autovincolo (contrasto con la lex specialis);
imposizione di prosecuzione agli stessi prezzi 2018 nonostante richieste di revisione;
carenze procedimentali e motivazionali (L. 241/1990).
Il cuore della decisione: la proroga tecnica non è legittima in questo caso
Il TAR afferma che nel caso concreto non ricorrono le condizioni che rendono legittima la proroga tecnica: la mancata conclusione della nuova gara non dipende da eventi imprevedibili, ma da ritardi ingiustificabili nell’istruire e chiudere il procedimento, legati a dinamiche interne (tavoli tecnici, correzioni, refusi, invii tardivi tra aziende del bacino, ecc.). La proroga tecnica non può diventare uno “strumento ordinario di gestione” quando il problema è l’organizzazione dell’amministrazione.
Il TAR, accogliendo il ricorso nei limiti della motivazione:
annulla il provvedimento di proroga (delibera n. 971/2025);
dichiara l’insussistenza dell’obbligo dell’impresa di assicurare la fornitura dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 agli stessi patti e condizioni dell’offerta 2018;
riconosce che la prosecuzione, oltre un certo punto, è avvenuta come rapporto di mero fatto (anche per evitare interruzione di servizio sanitario essenziale).
Download GratuitoSentenza TAR Sicilia 41/2026 – Proroga tecnica illegittima
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