Appalti: giovani professionisti, servizi analoghi e offerte tecniche sotto la lente del Consiglio di Stato
Impugnazione per la non corretta applicazione dell’obbligo di inserimento di un giovane professionista nel team di progettazione
Nel quadro del nuovo Codice dei contratti pubblici, l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura — specie nell’ambito dell’appalto integrato — richiede un bilanciamento tra esigenze qualitative e apertura concorrenziale. La normativa impone requisiti tecnico-professionali idonei a garantire l’affidabilità progettuale, ma al contempo vieta interpretazioni restrittive che limitino ingiustificatamente l’accesso al mercato.
Una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 1345 del 20 febbraio 2026) affronta tre profili ricorrenti nel contenzioso:
il ruolo del giovane professionista nei raggruppamenti di progettazione;
la corretta interpretazione dei servizi analoghi;
la necessità o meno della firma del progettista sull’offerta tecnica nell’appalto integrato.
La decisione offre indicazioni operative di rilievo per stazioni appaltanti e operatori economici.
Giovane professionista: requisito sostanziale, non formale
La controversia nasce dall’impugnazione di un’aggiudicazione in cui il secondo classificato contestava la corretta applicazione dell’obbligo di inserimento del giovane professionista nel gruppo di progettazione. Secondo il ricorrente, l’indicazione del professionista come “supporto alla progettazione paesaggistica” avrebbe svuotato di contenuto il requisito. Il giudice amministrativo ha chiarito che la normativa non impone una posizione gerarchica predeterminata. Il requisito è soddisfatto quando il giovane professionista:
è effettivamente inserito nel team di progettazione;
partecipa alle attività progettuali in senso proprio;
è indicato tra i soggetti che sottoscrivono gli elaborati progettuali.
L’utilizzo di qualificazioni organizzative interne, come “supporto”, non è di per sé incompatibile con la disciplina, poiché la progettazione costituisce un’attività collegiale e multidisciplinare. Ciò che rileva è il coinvolgimento reale e non meramente simbolico.
Il giovane professionista deve partecipare effettivamente alla progettazione senza necessità di ruolo gerarchico; i servizi analoghi si valutano per comparabilità tecnica e complessità, non per identità; il progettista indicato non è obbligato a firmare l’offerta tecnica in assenza di previsione della lex specialis.
Servizi analoghi: criterio comparativo e non identitario
Un ulteriore motivo di ricorso riguardava il possesso dei requisiti tecnico-professionali, con particolare riferimento ai cosiddetti “servizi di punta”. L’appellante sosteneva che alcune esperienze dichiarate non fossero sovrapponibili all’intervento oggetto di gara.
La sentenza ribadisce un principio consolidato: l’analogia non coincide con l’identità dell’opera. Un’interpretazione eccessivamente rigida determinerebbe un effetto anticoncorrenziale, riservando la partecipazione a operatori che abbiano già realizzato interventi identici.
La valutazione deve invece considerare:
dimensione e valore dell’intervento;
livello di complessità tecnica;
categorie di opere coinvolte;
natura e articolazione delle prestazioni svolte.
Ne deriva una nozione funzionale di analogia, fondata sulla comparabilità tecnica e sull’equivalenza della complessità, coerente con i principi di proporzionalità e attinenza all’oggetto del contratto.
Offerta tecnica nell’appalto integrato: firma del progettista non obbligatoria
Il terzo profilo esaminato concerneva la mancata sottoscrizione degli elaborati dell’offerta tecnica da parte del progettista indicato. Secondo il ricorrente, tale omissione avrebbe dovuto comportare l’esclusione. Il Consiglio di Stato ha richiamato la struttura dell’appalto integrato, evidenziando la distinzione tra:
operatore economico concorrente, che presenta l’offerta e stipula il contratto;
progettista indicato, che opera quale soggetto incaricato nell’organizzazione del concorrente.
Poiché il progettista non assume la veste di concorrente autonomo né di parte contrattuale, non sussiste un obbligo generale di sottoscrizione dell’offerta tecnica, salvo che la lex specialis lo preveda espressamente. Introdurre tale vincolo in via interpretativa equivarrebbe a creare una causa di esclusione non prevista dalla legge di gara.
Leggi l’approfondimento: Servizi di architettura e ingegneria e giovani professionisti, ecco le nuove regole
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