Appalti, è legittima l’esclusione di un’offerta economica “palesata” nella documentazione amministrativa?

Appalti, è legittima l’esclusione di un’offerta economica “palesata” nella documentazione amministrativa?

Il Consiglio di Stato 523/2026 conferma il divieto di commistione tra busta amministrativa e offerta economica, anche nelle gare al minor prezzo

Capita più spesso di quanto si creda: un’impresa carica su piattaforma (MEPA o equivalenti) un file “nel posto sbagliato”, oppure inserisce nella documentazione amministrativa un elemento che rende riconoscibile il ribasso. A volte è una svista, altre volte una scelta “sbrigativa” pensando che, nelle gare al prezzo più basso, la conoscenza anticipata del ribasso non cambi nulla.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 523/2026 chiarisce invece un punto operativo importante per chi lavora su appalti di lavori (anche PNRR): la separazione tra documentazione amministrativa e offerta economica è una regola di gara sostanziale e la sua violazione può legittimamente portare all’esclusione, anche quando l’aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo.

Il caso: gara PNRR mensa scolastica e “offerta economica” nella busta amministrativa

La controversia nasce da una procedura per lavori di realizzazione di mense scolastiche (finanziamenti PNRR) in cui il bando prevedeva, a pena di esclusione, che la busta A (amministrativa) non dovesse rendere palese alcun elemento dell’offerta economica, da inserire esclusivamente nella busta B. Uno dei partecipanti, violando il divieto, aveva inserito il ribasso percentuale offerto all’interno della documentazione amministrativa. La stazione appaltante lo aveva pertanto escluso e disposto l’aggiudicazione in favore di altro concorrente. Il TAR Lazio (sentenza n. 14869/2025) aveva dato ragione al concorrente, soprattutto perché:

la gara era al minor prezzo;
non c’era valutazione tecnica discrezionale da “condizionare”.

Le motivazioni del Consiglio di Stato: perché l’esclusione è legittima anche col minor prezzo

Il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione del TAR e afferma che la clausola escludente è legittima, perché anche nelle gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso esistono valutazioni “sensibili”. Prima di aprire l’offerta economica, la Commissione (o chi per essa) deve verificare:

regolarità e completezza della documentazione amministrativa;
ammissibilità del concorrente;
rispetto delle regole di gara.

La conoscenza anticipata del ribasso può “inquinare” (anche solo potenzialmente) queste verifiche. Il divieto di commistione tutela imparzialità e par condicio. Non serve la prova di un condizionamento “in concreto”: la regola serve proprio a prevenire il rischio, mantenendo il procedimento credibile e neutrale. L’adempimento è semplice e non costoso: la sanzione non è sproporzionata. Separare correttamente i file e le buste è un onere privo di costi, facilmente eseguibile, non irragionevole.

Quindi l’esclusione non è vista come eccesso di formalismo, ma come conseguenza coerente con l’assetto di gara.

Leggi l’approfondimento: I criteri di aggiudicazione nel nuovo codice appalti

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