Appalti e CAM: la verifica della conformità tecnica va fatta in gara o in esecuzione?

Appalti e CAM: la verifica della conformità tecnica va fatta in gara o in esecuzione?

Il Consiglio di Stato chiarisce i termini per la dimostrazione dei requisiti ambientali: se la lex specialis richiede documentazione tecnica a pena di esclusione, il controllo non può essere posticipato

Con la sentenza n. 1170 del 13 febbraio 2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito un principio fondamentale in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici, intervenendo sul delicato rapporto tra la fase di ammissione delle offerte e la fase esecutiva del contratto.

La pronuncia definisce il perimetro entro il quale la stazione appaltante deve verificare la conformità dai requisiti ambientali, chiarendo che la possibilità di controlli in fase esecutiva non esonera i concorrenti dal fornire prova rigorosa già in sede di gara, se così richiesto dalla legge di gara.

Cosa hanno stabilito i giudici in breve

Qualora il decreto ministeriale di settore e la lex specialis di gara impongano l’allegazione, sin dalla fase di presentazione dell’offerta e a pena di esclusione, di schede tecniche o altra documentazione idonea a comprovare la conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), la verifica di tale conformità deve essere integralmente compiuta in sede di gara e non può essere differita alla fase esecutiva del contratto.

La previsione normativa secondo cui la conformità è verificata “anche” durante l’esecuzione contrattuale non introduce un modello alternativo di verifica, ma configura un controllo aggiuntivo e complementare rispetto a quello procedimentale. Ne consegue che la mancata produzione in gara della documentazione tecnica richiesta, o la produzione di documenti contraddittori, integra una causa di esclusione non sanabile tramite soccorso istruttorio, in quanto incidente sul contenuto essenziale dell’offerta tecnica.

Il caso in esame

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte dell’operatore secondo classificato dell’aggiudicazione di una gara disposta a favore del primo classificato (un Consorzio Stabile), che contesta la non conformità ai CAM di alcuni macchinari offerti (nello specifico, macchine roto-orbitali e unità di sanificazione ad ozono).

Il T.A.R. di Trento accoglie il ricorso, annullando l’aggiudicazione. L’aggiudicatario e la Stazione Appaltante propongono appello al Consiglio di Stato, sostenendo che:

la verifica sostanziale dei CAM potesse essere rimandata alla fase esecutiva (citando la dicitura del D.M. che prevede verifiche “anche” in esecuzione);
la dichiarazione del concorrente potesse sostituire o integrare le schede tecniche del produttore;
eventuali carenze potessero essere sanate tramite soccorso istruttorio o integrazioni documentali.

La decisione e le motivazioni del giudizio

Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli, confermando l’esclusione dell’aggiudicatario originario. I giudici di Palazzo Spada hanno fondato la decisione su tre pilastri argomentativi principali.

Il momento della verifica: “anche” non significa “dopo”

Il Collegio ha chiarito l’interpretazione dell’avverbio “anche” contenuto nel decreto ministeriale di settore (D.M. 29/11/2021 nel caso in esame). Tale espressione non rende la verifica in gara facoltativa o sostituibile con quella esecutiva. Al contrario, i due controlli coesistono con finalità diverse:

verifica in gara (procedimentale): serve ad accertare che l’offerta sia completa e idonea. Ha eventuale esito espulsivo.
verifica in esecuzione (contrattuale): serve ad accertare che la prestazione resa corrisponda a quanto promesso. Ha eventuale esito risarcitorio o di risoluzione.

Se il disciplinare richiede la prova documentale in gara a pena di esclusione, la verifica va fatta in quel momento. Posticiparla significherebbe ammettere offerte non conformi, violando la par condicio.

Pertanto, il momento procedimentale di verifica di conformità ai Cam deve ricavarsi congiuntamente dalla specifica disciplina dettata dal decreto ministeriale di settore e dalla lex specialis.

Esso può dunque variare in funzione delle scelte operate dalla normativa secondaria e dalla lex specialis.

Distinzione tra “dichiarazione” e “documentazione tecnica”

La sentenza respinge la tesi della “fungibilità” tra la dichiarazione dell’operatore economico e la documentazione tecnica del produttore.

la dichiarazione del concorrente ha la funzione di elencare i macchinari che si intende utilizzare.
le schede tecniche (o documentazione equivalente del produttore) hanno la funzione di provare oggettivamente la conformità ai CAM (es. riciclabilità, marcatura plastiche).

Una dichiarazione generica di conformità resa dall’operatore non può sanare una scheda tecnica che, al contrario, non riporta i dati richiesti o li riporta in modo contraddittorio.

Inammissibilità del soccorso istruttorio

Infine, il Consiglio di Stato ha confermato l’impossibilità di ricorrere al soccorso istruttorio. La carenza o la contraddittorietà della documentazione tecnica sui CAM non costituisce una mera irregolarità formale, ma tocca un elemento essenziale dell’offerta tecnica.

Consentire integrazioni postume (come la produzione di nuove dichiarazioni del produttore in sede di giudizio che contraddicono quelle di gara) equivarrebbe a consentire una modifica dell’offerta, pratica vietata dal Codice dei Contratti Pubblici.

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