Appalti BIM e piattaforme certificate: obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024
L’ANAC ricorda alle Stazioni Appaltanti la scadenza della comunicazione per le piattaforme di approvvigionamento digitale. Si rischia la decadenza della qualificazione!
È scaduto il 31 gennaio 2024 il termine ultimo per comunicare la disponibilità e l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, pena la decadenza della qualificazione della Stazione Appaltante.
A ricordarlo è l’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti è disciplinato dall’allegato II.4, in attuazione degli artt. 62 e 63 del nuovo codice appalti. Per l’appunto, esso prevede tra i requisiti per la qualificazione la disponibilità e l’uso di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.
Un aspetto importante riguarda le condizioni per l’assolvimento del requisito di qualificazione sulla disponibilità di piattaforme digitali, obbligatorio dal 1° gennaio 2024.
Secondo i dati dell’ANAC al 6 novembre 2023, che fotografano la situazione delle stazioni appaltanti, in Italia risultino 3.370 tra stazioni appaltanti qualificate e centrali di committenza nei primi quattro mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (2.887 stazioni appaltanti singole e 483 centrali di committenza).
Oltre l’80% delle centrali di committenza qualificate hanno conseguito il livello massimo di qualificazione.
Ricordiamo che la qualificazione è indispensabile per le stazioni appaltanti per potere gestire dall’inizio dell’anno, con l’entrata in vigore a pieno regime dell’e-procurement, gli appalti totalmente in digitale.
Piattaforme digitali certificate: come assolvere all’obbligo
La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso il servizio “Qualificazione stazione appaltanti” seguendo le istruzioni operative del manuale utente.
Dal 1° febbraio 2024, in caso di mancata comunicazione, la qualificazione decade automaticamente.
La piattaforma deve essere non solo disponibile ma anche certificata. La certificazione, come specificato dalla Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, segue un processo definito dalle Regole tecniche di AGID e lo Schema operativo.
Cosa si intende per “disponibilità” di piattaforme digitali certificate?
Per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate si intende la possibilità di uso permanente di piattaforme certificate, sia di proprietà della stazione appaltante che messe a disposizione da soggetti terzi attraverso contratti di servizio.
La disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata deve essere dichiarata:
dai soggetti tenuti alla qualificazione, in fase di compilazione del modulo di domanda di qualificazione;
dai soggetti già qualificati prima del 31 dicembre 2023, entro il 31 gennaio 2024 attraverso il servizio qualificazione di ANAC, pena la decadenza della qualificazione dal 1° febbraio 2024.
Costituiscono titoli idonei di disponibilità della piattaforma:
modulo di formale richiesta di utilizzo;
modulo di adesione ad un servizio messo a disposizione sulla base di regolamento regionale;
possesso di credenziali idonee che consentano l’adesione al servizio mediante autenticazione.
Per le stazioni appaltanti esonerate dalla qualificazione, il processo è diverso. Non è richiesta la comunicazione della disponibilità della piattaforma digitale, ma devono comunque rispettare gli obblighi di utilizzo stabiliti dal Codice dei Contratti.
Cosa sono le piattaforme di approvvigionamento digitale
Secondo l’art. 25 del D.Lgs. 36/2023 le piattaforme di approvvigionamento digitale rappresentano l’insieme coordinato di servizi e sistemi informatici interconnessi e interoperanti, adoperati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti al fine di espletare una o più attività specificate nell’articolo 21, comma 1, e di garantire la completa digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
Le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per gestire le fasi di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, rispettando le norme tecniche specificate nell’26 del D.Lgs. 36/2023.
Le piattaforme digitali di approvvigionamento, quando sono coinvolte nella gestione di un appalto basato sulla metodologia BIM, sono tenute a amministrare la documentazione di gara in modo diretto attraverso un Ambiente Comune dei Dati (ACDat), come dettagliato nell’allegato I9 del recente codice degli appalti.
I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità delle stesse alle attività previste dall’articolo 22, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.
Qui trovi tutto quello che c’è da sapere sulle piattaforme di approvvigionamento digitale.
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Appalto BIM: rapporto tra piattaforme di approvvigionamento digitale e ACDat
Nella gestione di un appalto BIM occorre distinguere tra la piattaforma di approvvigionamento digitale e l’ambiente di condivisione dei dati. La prima è utilizzata per la digitalizzazione delle procedure di gara e per la gestione del ciclo di vita del contratto pubblico; il secondo, invece, è lo spazio digitale collaborativo in cui vengono gestiti modelli, dati, documenti tecnici e flussi informativi dell’opera.
Nel caso di un appalto BIM, la stazione appaltante deve quindi organizzare il processo su due livelli complementari. La piattaforma di common data environment consente la pubblicazione e la gestione della documentazione di gara, mentre l’ACDat/CDE garantisce la condivisione strutturata dei contenuti informativi previsti dal capitolato informativo, assicurando tracciabilità, accessibilità, versioning, sicurezza dei dati e interoperabilità tramite formati aperti.
In fase di gara, il gruppo BIM della stazione appaltante, composto dalle figure incaricate della gestione informativa digitale, predispone e rende disponibile la documentazione necessaria, compreso il capitolato informativo. Gli operatori economici partecipanti elaborano l’offerta di gestione informativa e la restante documentazione tecnica richiesta, utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale secondo le regole stabilite dalla procedura.
Dopo l’aggiudicazione, il soggetto incaricato principale redige il piano di gestione informativa, che diventa il riferimento operativo per l’esecuzione del contratto sotto il profilo informativo. In questa fase viene configurato anche l’ACDat dell’incarico, che può ospitare, secondo le scelte della stazione appaltante, la documentazione contrattuale e i contenuti prodotti dai diversi soggetti coinvolti.
All’interno dell’ambiente di condivisione dei dati operano il soggetto incaricato principale e gli eventuali soggetti incaricati secondari. Qui vengono condivisi i piani di consegna informativa, come il Master Information Delivery Plan e i Task Information Delivery Plan e viene progressivamente costruito il Project Information Model, cioè il modello informativo di progetto. Il PIM viene coordinato, revisionato e validato secondo le regole definite nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa.
Durante l’esecuzione dei lavori, le imprese aggiornano il modello con le informazioni provenienti dal cantiere. Nella fase di consegna, il Project Information Model si arricchisce dei dati finali dell’opera e si trasforma in Asset Information Model, diventando il riferimento informativo per la gestione e la manutenzione del bene. In questo modo l’ACDat non è soltanto un archivio documentale, ma uno spazio dinamico in cui il patrimonio informativo dell’opera viene costruito, controllato e aggiornato lungo l’intero ciclo di vita.
Certificazione delle piattaforma di approvvigionamento digitale
Possono essere considerate come certificate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023) il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023).
Le piattaforme devono essere iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. E’ possibile consultare qui l’elenco delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.
Delibera ANAC 582: chiarimenti in merito all’uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale
Va ricordato che in base all’articolo 25 del Codice, le piattaforme di approvvigionamento digitale sono utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, del Codice (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
Le piattaforme non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.
FAQ Appalti BIM e piattaforme certificate
Qual è la differenza tra piattaforma di approvvigionamento digitale e ACDat?
La piattaforma di approvvigionamento digitale serve a gestire le procedure di gara e il ciclo digitale del contratto pubblico. L’ACDat, invece, è l’ambiente collaborativo in cui vengono organizzati, condivisi e controllati modelli BIM, documenti tecnici, dati e flussi informativi dell’opera.
In un appalto BIM la piattaforma di e-procurement sostituisce l’ACDat?
No. La piattaforma di e-procurement e l’ACDat hanno funzioni diverse, ma complementari. La prima gestisce gli aspetti amministrativi e procedurali della gara; il secondo garantisce la gestione tecnica e informativa dei contenuti BIM previsti dal capitolato informativo.
Perché l’interoperabilità è fondamentale nelle piattaforme digitali per gli appalti BIM?
L’interoperabilità consente a stazioni appaltanti, progettisti, imprese e altri soggetti coinvolti di scambiare dati e documenti senza dipendere da software proprietari. Questo favorisce la concorrenza, riduce il rischio di perdita di informazioni e assicura continuità nei flussi digitali dell’appalto.
Quale ruolo ha il CDE manager nella gestione dell’appalto BIM?
Il CDE manager gestisce l’ambiente di condivisione dei dati, definendo regole di accesso, permessi, flussi di lavoro, versioning e procedure di controllo. La sua attività è essenziale per garantire tracciabilità, sicurezza e corretta organizzazione delle informazioni condivise durante l’appalto.
Cosa succede ai dati BIM dopo la consegna dell’opera?
Dopo la consegna, il modello informativo di progetto viene aggiornato con le informazioni finali dell’opera e può evolvere in modello informativo dell’asset. Questo consente alla stazione appaltante di utilizzare i dati raccolti anche nella fase di gestione e manutenzione del bene.
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