APE Emilia Romagna: le regole 2026 per calcolo della prestazione energetica e certificazione energetica

APE Emilia Romagna: le regole 2026 per calcolo della prestazione energetica e certificazione energetica

Le regole aggiornate ai requisiti minimi 2025 per il calcolo della prestazione energetica e per la certificazione energetica degli edifici in Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna ha un proprio apparato normativo per:

definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (D.G.R. 967/2015 e ss.mm.ii.)
la certificazione energetica (D.G.R. 1275/2015 e ss.mm.ii).

Con la Delibera di Giunta regionale n. 792 del 25 maggio 2026 la Regione Emilia Romagna ha provveduto ad aggiornare la propria disciplina in materia in seguito all’entrata in vigore – dal 3 giugno 2026 – dei nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

Il provvedimento contiene le modifiche all’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (D.G.R. 967/2015 e ss.mm.ii.) che armonizzano le norme regionali con il D.M. 28 ottobre 2025 e il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5.

Il provvedimento non si limita a un aggiornamento formale dell’Atto regionale, ma rafforza in modo significativo tre direttrici:

efficienza energetica dell’involucro e degli impianti, con maggiore dettaglio su trasmittanze, ponti termici, prestazioni globali e sistemi di regolazione.
integrazione delle fonti rinnovabili, con soglie differenziate per nuova costruzione, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.
elettrificazione e mobilità sostenibile, attraverso una disciplina organica delle infrastrutture di ricarica, estesa anche agli edifici esistenti non residenziali.

Sul piano operativo, il provvedimento richiede ai progettisti una maggiore attenzione alla classificazione dell’intervento, perché da essa discende il set di requisiti applicabili.

Particolare rilievo assumono le verifiche FER, la documentazione dell’eventuale impossibilità tecnica o mancata convenienza economica, la corretta valutazione degli ampliamenti e l’integrazione delle prescrizioni su sicurezza antincendio e sicurezza strutturale. A tal proposito, segnaliamo anche un modello di relazione tecnica Legge 10 da utilizzare nelle more del nuovo format nazionale.

La disciplina regionale conferma una scelta più ambiziosa rispetto al minimo nazionale su alcuni profili, in particolare mantenendo l’obiettivo dell’80% di copertura FER per le nuove costruzioni e richiedendo, a regime, la classe energetica A per il riconoscimento dei sistemi a effetto Joule ai fini delle quote rinnovabili.

In questo articolo proponiamo un’ampia e completa sintesi delle quadro normativo vigente in Emilia Romagna in materia di prestazioni energetiche e certificazione energetica.

E’ inoltre disponibile per il download gratuito la documentazione ufficiale che riporta il testo vigente della norma, coordinato con le modifiche introdotte nel 2026.

D.G.R. 967/2015: definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

Con deliberazione di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015 è stato approvato l’atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”.

L’atto di coordinamento stabilisce i requisiti minimi di prestazione energetica da rispettare per la progettazione e realizzazione sul territorio regionale di:

edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;
nuovi impianti installati in edifici esistenti;
interventi sugli edifici e sugli impianti esistenti;
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Esso individua le categorie di intervento:

Nuova costruzione e assimilati
Ristrutturazioni importanti di primo livello
Ristrutturazioni importanti di secondo livello
Riqualificazione energetica

e associa a ciascuna i requisiti applicabili.

La D.G.R. 967/2015 e ss.mm.ii.- più volte modificato – è stato adeguata dalla D.G.R 792/2026 alla normativa nazionale sopravvenuta, in particolare con il D.M. 28 ottobre 2025 e con il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che modifica il D.Lgs. 199/2021 in materia di fonti rinnovabili negli edifici. Ecco una rapida sintesi delle norme previste e delle modifiche introdotte.

Nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello

Per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello si applica il metodo dell’edificio di riferimento.

Il controllo delle perdite per trasmissione richiede il rispetto del coefficiente globale di scambio termico H’T e di limiti specifici per le pareti di separazione. Le pareti divisorie verticali, orizzontali e inclinate devono avere trasmittanza non superiore a 0,8 W/m²K; per chiusure trasparenti comprensive di infissi il limite è 2,80 W/m²K.

La prestazione energetica globale e parziale viene verificata confrontando l’edificio reale con l’edificio di riferimento. Devono risultare più performanti gli indici e parametri per i quali è previsto l’obbligo di verifica, tra cui EPH,nd, ηH, ηW, EPC,nd, ηC ed EPgl,tot.

Per il controllo estivo sono richieste schermature, controllo del fattore solare, verifica dell’area solare equivalente estiva e protezione delle chiusure opache. Per le schermature, la superficie schermata deve essere superiore al 50% per aperture rivolte a sud e ovest, con verifica al 25 luglio alle ore 13 e 15. Il rapporto Asol,est/Asup utile deve essere inferiore a 0,030 per gli edifici E.1, salvo eccezioni, e a 0,040 per gli altri edifici. Per le chiusure opache, in determinate condizioni climatiche, sono richiesti massa superficiale superiore a 230 kg/m² o YIE inferiore a 0,10 W/m²K per pareti verticali e YIE inferiore a 0,18 W/m²K per coperture.

È obbligatoria la predisposizione al collegamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento se presenti entro 1.000 metri e se le valutazioni tecnico-economiche sono favorevoli.

Gli impianti devono essere dotati di sistemi di regolazione automatica, misurazione intelligente e sistemi BACS: classe B o superiore per il non residenziale, classe C per il residenziale.

Per edifici pubblici o a uso pubblico è previsto, salvo deroga motivata, l’obbligo di impianti termici centralizzati.

Produzione e utilizzo di fonti rinnovabili

Per nuova costruzione, ristrutturazione rilevante e ristrutturazione importante di primo livello, la disciplina FER è particolarmente incisiva.

Per edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni rilevanti occorre garantire:

copertura dell’80% dei consumi per acqua calda sanitaria;
copertura dell’80% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.

Per ristrutturazioni importanti di primo livello occorre garantire:

copertura del 40% dei consumi per acqua calda sanitaria;
copertura del 40% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.

Le soglie sono ridotte del 50% nei centri storici. Per edifici pubblici sono previste maggiorazioni: +10% nel caso di nuova costruzione/ristrutturazione rilevante e +5 punti percentuali per le ristrutturazioni importanti di primo livello.

Gli obblighi non possono essere assolti con sola energia elettrica rinnovabile impiegata direttamente per produrre calore tramite effetto Joule, salvo il caso di unità immobiliari in classe energetica A.

Per l’energia elettrica, la potenza minima da FER è calcolata con la formula:

P = Sq × K

dove Sq è la superficie coperta del fabbricato e K è pari a 0,05 per edifici di nuova costruzione e 0,025 per edifici esistenti. Gli impianti fotovoltaici a terra non concorrono all’obbligo.

Sono previste modalità alternative: teleriscaldamento o teleraffrescamento, micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento, sistemi efficienti di utenza, partecipazione a impianti FER o a comunità energetiche rinnovabili.

Edifici a energia quasi zero

Gli edifici a energia quasi zero devono rispettare i requisiti relativi a H’T, prestazione energetica globale e controllo dell’area solare equivalente estiva, oltre agli obblighi FER. Per gli edifici esistenti, la quota FER termica è ridotta del 25% rispetto a quella prevista per le nuove costruzioni.

Infrastrutture di ricarica

Per edifici non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, con parcheggi con più di dieci posti auto, sono previsti punti di ricarica differenziati per parcheggi ad accesso pubblico e privato.

Per gli edifici residenziali di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione importante, con più di dieci posti auto, è prevista la predisposizione di canalizzazioni per tutti i posti auto. Le canalizzazioni devono essere realizzate con tubi corrugati conformi alle norme sugli impianti elettrici civili: diametro minimo 25 mm per canalizzazioni interne alle strutture murarie e 90 mm per canalizzazioni interrate.

Le infrastrutture devono essere idonee a servizi V1G/smart charging o V2G, se i veicoli possono erogare servizi alla rete. Sono inoltre richiesti accorgimenti antincendio e misure per la sicurezza di manutentori e soccorritori.

Ristrutturazioni importanti di secondo livello

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, i requisiti si applicano alla sola porzione di involucro interessata dai lavori.

Il controllo delle perdite per trasmissione richiede che la trasmittanza comprensiva dei ponti termici non superi la trasmittanza limite comprensiva dei ponti termici. Le trasmittanze dei componenti devono rispettare i limiti indicati per la riqualificazione energetica nella Sezione D.

Gli impianti oggetto di intervento devono rispettare i requisiti previsti per la riqualificazione energetica.

Per l’integrazione FER, in caso di ristrutturazione importante di secondo livello, occorre garantire:

copertura del 50% dei fabbisogni di energia primaria per acqua calda sanitaria, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici;
copertura del 15% della somma dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva.

Il requisito ACS non si applica se il consumo standard di acqua calda sanitaria è inferiore a 40 litri/giorno. Anche in questo caso sono previste riduzioni per centri storici e maggiorazioni per edifici pubblici. La produzione elettrica FER è calcolata con P = Sq × 0,025.

La Sezione C disciplina anche le infrastrutture di ricarica negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante di secondo livello, con prescrizioni analoghe a quelle della Sezione B ma riferite alla specifica casistica di intervento.

Riqualificazione energetica

La Sezione D riguarda gli interventi di riqualificazione energetica e fissa requisiti puntuali sui componenti e sugli impianti oggetto di intervento.

Per l’involucro sono previsti limiti di trasmittanza:

chiusure opache verticali: 0,32 W/m²K in zona D, 0,28 in zona E, 0,26 in zona F;
coperture: 0,26 W/m²K in zona D, 0,24 in zona E, 0,22 in zona F;
pavimenti verso esterno: 0,32 W/m²K in zona D, 0,29 in zona E, 0,28 in zona F;
chiusure trasparenti: 1,80 W/m²K in zona D, 1,40 in zona E, 1,00 in zona F.

Per le chiusure trasparenti orientate da Est a Ovest passando per Sud, il fattore di trasmissione solare totale ggl+sh deve essere non superiore a 0,35.

In caso di isolamento interno o in intercapedine, i valori di trasmittanza possono essere incrementati del 30%.

Per impianti termici con generatore di potenza pari o superiore a 100 kW è obbligatoria una diagnosi energetica preliminare, che confronti diverse soluzioni impiantistiche: caldaia a condensazione centralizzata, pompa di calore, solare termico, cogenerazione, teleriscaldamento efficiente e, per il non residenziale, BACS in classe B o superiore.

La Sezione D prevede anche requisiti su generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere, impianti di climatizzazione invernale ed estiva, produzione di ACS, illuminazione, ventilazione, contabilizzazione e termoregolazione.

Per gli interventi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti, quando tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile, si applicano obblighi FER analoghi a quelli della Sezione C: 50% per ACS e 15% per climatizzazione invernale ed estiva, oltre a produzione elettrica con P = Sq × 0,025.

Infrastrutture di ricarica negli edifici esistenti non residenziali

La Sezione D introduce un obbligo specifico per gli edifici non residenziali esistenti con più di 20 posti auto: deve essere installato almeno un punto di ricarica.

Sono inoltre previsti obblighi progressivi: inizialmente si applica il 50% dei valori indicati nelle tabelle, arrotondato per difetto; entro il 1° gennaio 2030 dovrà essere raggiunto il 100% dei valori previsti.

Anche per gli edifici esistenti sono richiesti smart charging, eventuale V2G, misure antincendio, sicurezza per manutentori e soccorritori e trasmissione delle informazioni alla Piattaforma Unica Nazionale per le infrastrutture ad accesso pubblico.

Cosa cambia dal 2026 con la D.G.R. 792/2026

Ecco una sintesi delle modifiche introdotte.

Estensione alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

Una delle novità più evidenti è l’inserimento espresso delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici tra gli ambiti disciplinati. Il tema entra sia nelle finalità generali sia nelle prescrizioni specifiche, con requisiti differenziati per nuova costruzione, ristrutturazioni importanti e edifici esistenti non residenziali.

Il nuovo impianto normativo introduce prescrizioni per edifici dotati di posti auto, con esclusioni puntuali per PMI proprietarie e occupanti l’edificio, domande edilizie anteriori al 10 marzo 2021, microsistemi isolati, costi superiori al 7% del costo totale della ristrutturazione importante ed edifici pubblici già conformi a requisiti comparabili.

Aggiornamento del quadro europeo e nazionale di riferimento

L’art. 1 viene aggiornato sostituendo il riferimento alla Direttiva 2010/31/UE con quello alla Direttiva (UE) 2018/844, in conformità ai principi della legislazione statale. Viene inoltre eliminata la parte riferita alle vecchie scadenze per gli edifici a energia quasi zero, ormai superata.

Ridefinizione dell’ambito di applicazione

L’art. 3 viene modificato in modo significativo. Il riferimento non è più solo al rilascio del titolo edilizio, ma alla richiesta o presentazione del titolo abilitativo edilizio, oppure all’inizio degli interventi in attività edilizia libera. Il rispetto dei requisiti è richiesto anche per le opere pubbliche il cui progetto di fattibilità tecnico-economica sia approvato dopo l’entrata in vigore dell’Atto.

Viene chiarito che, per valutare le ristrutturazioni importanti, occorre fare riferimento alla superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e che, ai fini della soglia del 25%, rilevano gli elementi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata verso l’esterno o verso ambienti non climatizzati.

Nuova disciplina degli ampliamenti

La disciplina degli ampliamenti viene resa più articolata. Gli ampliamenti con volume lordo climatizzato superiore al 15% dell’esistente o comunque superiore a 500 m³ sono assimilati alla nuova costruzione per la nuova porzione. Gli ampliamenti inferiori a tali soglie non sono assimilati alla nuova costruzione, ma devono rispettare i requisiti previsti per ristrutturazioni importanti o riqualificazioni energetiche, a seconda dell’incidenza sull’involucro.

Il documento chiarisce anche come valutare il volume dell’ampliamento: in caso di impianto centralizzato, il riferimento è l’intero edificio; in caso di impianto autonomo, il riferimento è la singola unità immobiliare.

Esclusioni e manutenzioni

L’art. 4 viene integrato con precisazioni importanti. Sono fatte salve le disposizioni di prevenzione incendi. Inoltre, per gli interventi sugli impianti esistenti diretti al mantenimento in efficienza e sicurezza, senza sostituzione dell’impianto o di sue parti, non si applicano i requisiti minimi, salvo specifiche indicazioni.

È introdotta anche una precisazione utile per gli interventi sugli impianti termici che comportino il rifacimento di uno strato dell’involucro, ad esempio il pavimento: se il rifacimento è funzionale all’impianto, non è richiesto il rispetto di limiti di trasmittanza del componente.

Nuovi criteri di applicazione

L’art. 5 viene integrato con tre elementi di rilievo:

per nuovi edifici e ristrutturazioni importanti, se l’intervento riguarda parti opache dell’involucro, devono applicarsi le pertinenti disposizioni di prevenzione incendi;
per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti è obbligatoria la valutazione di sicurezza di cui alle NTC 2018;
edifici e impianti non di processo devono essere progettati per il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale, garantendo al contempo benessere termo-igrometrico e qualità dell’aria interna.

Metodologia di calcolo e Allegato 3

L’art. 6 viene aggiornato stabilendo che la verifica dei requisiti minimi deve avvenire mediante procedure e metodi di calcolo specificati nelle norme rese disponibili dagli enti normatori nazionali e riportati nell’Allegato 3.

Edifici a energia quasi zero

L’art. 7 viene semplificato: tutti gli edifici di nuova costruzione devono possedere le caratteristiche di edificio a energia quasi zero secondo i requisiti indicati nell’Allegato 2.

Relazione tecnica di progetto e semplificazioni

L’art. 8 viene modificato in modo rilevante. La relazione tecnica di progetto deve essere predisposta secondo lo schema dell’Allegato 4; nelle more dell’aggiornamento dello schema ministeriale, le informazioni mancanti devono essere allegate dal progettista.

Sono introdotte semplificazioni per la mera sostituzione dei serramenti: in alcuni casi la relazione tecnica può essere compilata in forma parziale o sostituita da dichiarazione dell’impresa esecutrice e documentazione di marcatura CE, purché siano riportati i dati prestazionali necessari.

È chiarito che la sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas non costituisce, ai soli fini considerati, cambio di tipologia di generatore.

Il progettista deve asseverare anche l’osservanza degli obblighi di integrazione FER per le sezioni B.7, C.3 e D.3.

D.G.R. 1275/2015: disposizioni regionali in materia di APE (certificazione energetica)

La Delibera di Giunta regionale n. 1275 del 7 settembre 2015 – prevede, ai sensi del comma 1 dell’Art. 25- ter della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre diposizioni in materia di energia) un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari, che comprende:

un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le relative attività, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l’indipendenza;
un sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi;
un sistema di verifica della conformità degli attestati di prestazione emessi”.

A partire dal primo gennaio 2016 l’Organismo Regionale di Accreditamento realizza programmi di verifica annuale della conformità degli attestati di prestazione energetica emessi, anche a campione e tramite soggetti terzi.

L’Organismo Regionale di Accreditamento provvede entro il primo ottobre 2015 all’adeguamento del sistema informativo sull’efficienza energetica degli edifici denominato SACE, attraverso l’aggiornamento dell’applicativo web appositamente predisposto, al fine di garantirne la piena ed efficace applicazione sul territorio regionale.

Il provvedimento è stato modificato con Delibera di Giunta regionale n. 1385 del 19 ottobre 2020.

Emilia Romagna: servizio di visura APE

In Emilia Romagna è disponibile un servizio di visura APE che consente a chiunque di verificare l’esistenza e lo stato di validità dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) relativo a un’unità immobiliare registrata nel sistema SACE della Regione Emilia-Romagna.

Sono disponibili due modalità di consultazione:

Se si conosce il codice identificativo APE, è possibile verificare rapidamente se l’attestato è presente nel sistema e consultare le principali informazioni associate.

Se non si dispone del codice identificativo, è possibile effettuare la ricerca utilizzando i dati catastali completi: Comune catastale, Foglio, Mappale e Subalterno.

In caso di corrispondenza, verranno mostrati uno o più APE relativi all’unità immobiliare, con le informazioni essenziali per identificarli, tra cui:

Stato dell’APE (valido, scaduto, annullato, ecc.)
●     Destinazione e categoria d’uso
●     Classe energetica
●     Estremi catastali
●     Servizi energetici considerati nel calcolo
●     Altre principali informazioni associate all’APE.

Accedi al servizio di visura

 

 

 

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