Al via il ricalcolo automatico dei crediti di imposta di Transizione 5.0

Al via il ricalcolo automatico dei crediti di imposta di Transizione 5.0

Con un avviso pubblicato sul proprio sito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato la temporanea indisponibilità dalle ore 18:00 del giorno 3 febbraio alle ore 18:00 del giorno 5 febbraio 2025 della piattaforma informatica “Transizione 5.0” per l’adeguamento alle novità introdotte alla disciplina del Piano 5.0 dai commi 427 – 429 della Legge di Bilancio.

A seguito dell’aggiornamento la piattaforma procederà al ricalcolo automatico dei crediti d’imposta già prenotati in conformità alle nuove disposizioni.

Le imprese interessate riceveranno dal Gse tramite pec entro il 7 febbraio 2025, una comunicazione contenente l’aggiornamento del credito d’imposta e delle ricevute precedentemente emesse, sia per le richieste in fase di prenotazione che per quelle in fase di conferma del versamento dell’acconto e completamento.

L’adeguamento della piattaforma (e quindi la sua temporanea interruzione) alle novità introdotte dalla Manovra 2025 si è resa necessaria in particolare a seguito:

della rimodulazione degli scaglioni di investimento, con l’unificazione delle prime due fasce in un unico scaglione fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45%, in funzione della percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguita;
della ridefinizione dello schema delle maggiorazioni per gli impianti fotovoltaici, con l’introduzione di una maggiorazione del 30% per i pannelli con moduli di tipo a) e l’incremento al 40% e al 50% per i pannelli con moduli di tipo b) e c).

Le novità della Legge di Bilancio 2025 per il piano Transizione 5.0

In estrema sintesi, le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio al Piano 5.0 alla misura sono:

l’aliquota unica per investimenti fino a 10 milioni di euro e maggiorazione per i moduli fotovoltaici realizzati in Europa.
lasemplificazione delle procedure di calcolo della riduzione dei consumi energetici;
la procedura diretta per il riconoscimento dei benefici in caso di sostituzione di beni obsoleti;
la possibilità di cumulo con altri incentivi, tra cui il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica;

Ecco, più nel dettaglio, gli interventi correttivi approvati:

il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente;
si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta incrementandola ulteriormente per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5% (dal 120% al 140% del costo) e per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24,0% (dal 140% al 150% del costo) e prevedendo tale incremento anche per i moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5% (al 130% del costo);
si eleva al 35% del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%);
viene soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 10%, per il quale era prevista l’aliquota del 15%;
 viene inoltre soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 15%, per il quale era prevista l’aliquota del 15%;
 si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario; 124 Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto
 viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0 in beni caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento;
si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
si precisa che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;

Le modifiche previste hanno carattere retroattivo e si applicano dunque agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta sopra descritti la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

 

Per saperne di più, leggi l’approfondimento sul Piano Transizione 5.0

 

 

 

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