Agevolazioni prima casa: necessaria la dichiarazione di entrambi i coniugi in comunione legale
La Cassazione conferma l’obbligo di dichiarazione individuale per entrambi i coniugi, pena la revoca delle agevolazioni “prima casa”
L’acquisto di un immobile in regime di comunione legale dei beni rappresenta una delle fattispecie più comuni nella pratica professionale di architetti, geometri e notai. Tuttavia, dietro l’automatismo dell’acquisto pro-quota da parte del coniuge non intervenuto nell’atto, si nasconde un’insidia fiscale spesso sottovalutata: la revoca delle agevolazioni “prima casa”.
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2476 del 5 febbraio 2026 fa chiarezza su un punto cruciale: la dichiarazione resa dal coniuge presente al rogito non “copre” automaticamente la posizione dell’altro. Se il coniuge non intervenuto non rende le prescritte dichiarazioni soggettive, il fisco può legittimamente recuperare l’imposta di registro al 50%.
Il contesto normativo: i requisiti soggettivi della Nota II-bis
Il quadro normativo di riferimento è dettato dall’art. 1, nota II-bis, lettere b) e c) della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro). La norma subordina l’applicazione dell’aliquota agevolata alla presenza di specifiche dichiarazioni nell’atto di acquisto:
l’assenza di altri diritti reali su immobili nel medesimo Comune (requisito dell’impossidenza locale).
l’assenza di altri immobili acquistati con le agevolazioni su tutto il territorio nazionale (requisito dell’impossidenza nazionale).
Il dubbio interpretativo, spesso sollevato nei contenziosi, riguardava la possibilità che l’effetto traslativo automatico della comunione legale (art. 177 c.c.) potesse assorbire o estendere tali dichiarazioni anche al coniuge assente.
Le motivazioni della Corte: la responsabilità è individuale
Con l’ordinanza 2476/2026, la Suprema Corte ha cassato la decisione della CTR Sicilia che aveva invece accolto la tesi del contribuente. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio di continuità giurisprudenziale (richiamando i precedenti Cass. n. 14326/2018 e Cass. n. 26703/2024), secondo cui, ai fini del godimento delle agevolazioni cd. “prima casa” da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, la dichiarazione di cui all’art. 1, nota II bis lett. b) e c) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, deve essere resa da entrambi i coniugi.
La comunione legale opera sul piano civilistico della proprietà, ma non su quello fiscale delle agevolazioni, che restano legate a requisiti soggettivi. Il coniuge non intervenuto potrebbe essere titolare di un altro immobile che osta al beneficio. Senza una sua dichiarazione esplicita, l’Agenzia delle Entrate non può verificare la sussistenza dei requisiti.
La dichiarazione fiscale comporta una responsabilità personale (anche penale in caso di falso) che non può essere delegata o presunta per il solo fatto del vincolo matrimoniale.
Approfondimenti
Leggi la guida “Agevolazioni prima casa: guida agli sconti fiscali e giurisprudenza”
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