Agenti fisici: quali sono e come valutare i rischi associati

Agenti fisici: quali sono e come valutare i rischi associati

Gli agenti fisici presenti nei luoghi di lavoro sono fattori che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ecco quali sono secondo il testo unico sulla sicurezza

Negli ambienti di lavoro possono essere presenti agenti fisici spesso trascurati ma potenzialmente dannosi per la salute umana. Gli agenti fisici sono fattori ambientali presenti nei luoghi di lavoro che, per le loro caratteristiche, possono interferire con la salute e la sicurezza dei lavoratori. Fattori come il rumore, le vibrazioni, i campi elettromagnetici, gli infrasuoni, le condizioni microclimatiche o le atmosfere iperbariche, se non adeguatamente gestiti, possono infatti nel tempo causare patologie o disturbi di varia gravità.

Questi fattori rappresentano potenziali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, rendendo fondamentale una corretta valutazione e gestione per prevenirne gli effetti negativi. Per eseguire una corretta valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici puoi utilizzare un software per la redazione del DVR in grado di guidarti nell’elaborazione del documento.

Cosa si intende per agenti fisici?

Per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questa definizione è contenuta nell’articolo 180 del titolo VIII del D.Lgs. 81/08.

Valutazione del rischio da esposizione ad agenti fisici

La valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici rappresenta una parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR), che raccoglie tutte le informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell’ambiente lavorativo. Tale valutazione è supportata da una relazione tecnica redatta da personale qualificato, da includere come allegato al DVR.

Nel processo di analisi del rischio dovuto all’esposizione ad agenti fisici, è necessario considerare diversi elementi: le sorgenti di emissione, la loro ubicazione e caratteristiche, le condizioni ambientali del luogo di lavoro e le modalità di esposizione. La documentazione deve, inoltre, specificare le mansioni o i gruppi omogenei di lavoratori interessati e identificare chiaramente i soggetti esposti.

Il DVR deve contenere una descrizione delle misure di prevenzione e protezione già adottate e un piano di interventi finalizzato al mantenimento e al miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza. Tale piano deve includere le procedure operative, i ruoli aziendali incaricati e l’assegnazione delle responsabilità a persone adeguatamente formate e competenti, in possesso dei poteri necessari per garantire la corretta attuazione delle misure previste.

Quando deve essere eseguita la valutazione dei rischi fisici?

La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.

La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

Cosa deve contenere la valutazione del rischio di ogni agente fisico?

Nel documento di valutazione del rischio di ogni agente fisico vanno indicati quanto meno i seguenti elementi:

data/e certa/e di effettuazione della valutazione, con o senza misurazioni, dell’agente fisico;
dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione;
dati identificativi del medico competente (se ed in quanto previsto ai sensi degli artt. 41 e 185 del D.Lgs. 81/08) e del RSPP che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
dati identificativi del/i RLS, o, in sua/loro assenza, dei lavoratori, consultati ai sensi dell’articolo 50 comma 1, modalità della loro consultazione e informazione;
elenco delle mansioni e di eventuali gruppi omogenei di rischio, i lavoratori esposti;
criteri utilizzati per la valutazione del rischio;
relazione tecnica, che dovrà contenente almeno:

elenco delle sorgenti e loro principali caratteristiche correlate al rischio in esame;
planimetria con indicazione delle sorgenti e delle postazioni di lavoro;
quadro di sintesi dei lavoratori esposti all’agente fisico articolato per fasce di rischio;
individuazione e rappresentazione in planimetria delle aree aziendali a rischio;
valutazione della presenza di co-fattori di rischio potenzianti (es: come ad esempio, nel caso di esposizione al rumore, di sostanze ototossiche, condizioni di lavoro estreme (es: ambienti severi, presenza di materiali esplosivi e/o infiammabili, condizioni di lavoro disergonomiche ecc.);
valutazione specifica per ogni agente di rischio, effettuata con misurazioni, calcoli, utilizzo dei dati dei fabbricanti delle attrezzature, utilizzo di database, come meglio specificato nelle sezioni dedicate;
valutazione degli effetti indiretti;
valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei dispositivi di protezione collettivi e individuali;
delimitazione segregazione delle aree, zonizzazione, se pertinente;
valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori particolarmente sensibili, alla differenza di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipologia contrattuale;
identificazione delle soluzioni preventive e protettive adottabili nelle diverse situazioni di rischio presenti nei luoghi di lavoro;

programma delle misure organizzative, tecniche e procedurali al fine di eliminare o ridurre il rischio da esposizione all’agente fisico, con l’indicazione della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte alla loro attuazione.

Classificazione degli agenti fisici

Come riportato dal Titolo VIII del testo unico sicurezza, i principali agenti fisici sono:

rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali;
ultrasuoni, infrasuoni, microclima, atmosfere iperbariche;
radiazione solare (radiazione ottica di origine naturale);
radiazioni ionizzanti.

Rumore

Il rumore è un effetto acustico di disturbo, di origine naturale o artificiale, che interferisce con l’attività di chi ascolta e viene misurato in decibel (dB). Tra i rischi per la salute derivanti dall’esposizione al rumore, vi sono danni uditivi permanenti, effetti su altri organi sensoriali, e conseguenze fisiologiche e psicologiche, come stanchezza e difficoltà di concentrazione. A seconda della gravità di rischio individuata è possibile distinguere due tipologie di valutazione: quella con misurazioni fonometriche e quella senza misurazioni.

Leggi l’approfondimento per scoprire la valutazione rischio rumore.

Vibrazioni

Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche generate da onde di pressione che si propagano attraverso materiali solidi. Queste oscillazioni possono essere classificate come libere, quando si verificano senza un’azione esterna costante, o forzate, quando sono sostenute da una forza continua. Per valutare il rischio legato alle vibrazioni e il loro impatto sulla salute dei lavoratori, è essenziale analizzarle in base a due parametri fondamentali: la frequenza, che indica il numero di oscillazioni al secondo, e l’intensità, che rappresenta l’ampiezza dell’oscillazione.

La valutazione può essere effettuata secondo 2 modalità distinte:

le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV);
le vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero (WBV).

Leggi l’approfondimento per scoprire la valutazione del rischio vibrazioni.

Campi elettromagnetici

I campi elettromagnetici sono invisibili ad occhio nudo: è possibile che ognuno di noi sia esposto tutti i giorni ad un potenziale rischio, senza nemmeno saperlo. Possono essere generati da eventi naturali (come ad esempio i temporali) oppure dall’uomo (radio, tv, elettrodomestici, ecc.). La propagazione avviene attraverso onde elettromagnetiche. Per effettuare la valutazione dei rischi dei campi elettromagnetici bisogna tenere in considerazione i valori limite di esposizione (VLE) e i valori di azione.

I valori limite di esposizione sono i valori basati su considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sugli effetti diretti acuti ed a breve termine scientificamente accertati (effetti termici e stimolazione elettrica dei tessuti). I valori di azione riguardano, invece, dei parametri che possono essere misurati: intensità del campo elettrico, intensità del campo magnetico, induzione magnetica, densità di potenza.

Leggi l’approfondimento per scoprire la valutazione rischio campi elettromagnetici

Radiazioni ottiche artificiali (ROA)

ROA sta per radiazioni ottiche artificiali. Si tratta di tutte quelle radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 mm e 1 mm. Le radiazioni ottiche artificiali sono molto dannose per l’uomo in quanto l’esposizione prolungata può provocare danni agli occhi (cristallino, cornea, retina..) e alla pelle (ustioni, cataratta, fotosensibilità).

Per eseguire la valutazione dei livelli di esposizione vengono utilizzati 3 modi: utilizzare i dati di fabbrica, i dati di letteratura sulla sorgente analizzata o su analoghe sorgenti (linee guida, report, articoli di fonti accreditate) ed eseguire valutazioni strumentali dirette su sorgenti ROA.

Leggi l’approfondimento per scoprire la valutazione rischio ROA.

Ultrasuoni e infrasuoni

Gli ultrasuoni sono onde acustiche con frequenze al di sopra della soglia di udibilità dell’uomo. La valutazione del rischio deve considerare l’esposizione complessiva del lavoratore, includendo tutte le sorgenti a cui potrebbe essere esposto e tenendo conto degli effetti noti, prestando particolare attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili.

Il processo inizia con l’identificazione delle sorgenti di ultrasuoni, analizzando le attrezzature e i dispositivi utilizzati. Successivamente, è necessario consultare i manuali d’uso e manutenzione forniti dai produttori o distributori delle apparecchiature. A ciò si aggiunge l’esame delle risorse disponibili, tra cui la banca dati del portale degli agenti fisici, nella sezione dedicata agli ultrasuoni, e la raccolta di ulteriori informazioni, come indagini svolte presso aziende simili, norme tecniche, linee guida o dati di letteratura scientifica. Infine, la valutazione si completa con l’esecuzione di misurazioni specifiche.

Ad oggi, non esiste una normativa nazionale che disciplini in modo specifico gli ultrasuoni né valori limite di esposizione definiti per legge. Tuttavia, è possibile fare riferimento ai limiti raccomandati dall’IRPA-INIRC, riportati nelle Interim guidelines on limits of human exposure to airborne ultrasound.

Microclima

Il microclima in un ambiente di lavoro è definito come l’insieme dei parametri fisici e individuali che influenzano il comfort termico dei lavoratori dando vita ai cosiddetti scambi termici tra individuo e ambiente di lavoro.

Gli ambienti di lavoro sono classificati in moderati e severi, con l’uso di indici specifici per la valutazione (PMV, PPD, WBGT, IREQ, PHS). Un ulteriore distinzione riguarda gli ambienti termicamente moderabili nei quali non esistono vincoli che possono impedire il raggiungimento di condizioni di comfort e gli ambienti termicamente vincolati nei quali l’attività lavorativa svolta al loro interno è vincolata alle condizioni termiche.

Per la valutazione del rischio, si utilizzano metodi specifici come la UNI EN ISO 7730 per ambienti moderati e la UNI EN ISO 11079 per ambienti freddi severi.

Le misure di prevenzione e protezione includono l’installazione di impianti di condizionamento e ventilazione, il controllo dell’umidità, la gestione della ventilazione e la protezione delle superfici calde. Inoltre, sono necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) e formazione adeguata per i lavoratori.

Leggi l’approfondimento per scoprire la valutazione del rischio microclima.

Atmosfere iperbariche

Le atmosfere iperbariche si riferiscono a contesti in cui la pressione supera del 10% quella atmosferica a livello del mare. Questo tipo di ambiente riguarda specifiche categorie di lavoratori esposti a condizioni particolari, tra cui:

coloro che operano in attività iperbariche a secco, come cassonisti o operatori di macchinari per lo scavo di tunnel;
subacquei impegnati in immersioni locali o ricercatori subacquei;
personale sanitario, inclusi tecnici e medici, che utilizza l’ossigenoterapia iperbarica.

La valutazione del rischio legato alle atmosfere iperbariche deve tenere conto dell’adattamento dell’organismo umano ai cambiamenti della pressione esterna e delle variazioni nella pressione parziale dei gas inalati. Un aspetto critico riguarda la gestione del gas inerte accumulato nel corpo del lavoratore, che, durante il ritorno alla pressione atmosferica normale, deve essere rilasciato in modo controllato per prevenire danni alla salute.

Tra le principali patologie associate all’esposizione iperbarica figurano l’ipossia, la dispnea e la malattia da decompressione, oltre ad altre problematiche correlate. Una corretta gestione dei rischi è essenziale per preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a queste condizioni.

Indicazioni operative CTS per i rischi da agenti fisici (parte 8 – atmosfere iperbariche) – 2025

Il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con INAIL e Istituto Superiore di Sanità, ha rilasciato a novembre 2025 un importante documento di indirizzo operativo: la Parte 8 delle indicazioni per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici, dedicata specificamente alle Atmosfere Iperbariche.

Il documento, strutturato in forma di FAQ, colma un vuoto normativo importante, fornendo criteri chiari per la valutazione del rischio, la sorveglianza sanitaria e le misure di emergenza in un settore ad alto rischio e spesso frammentato.

I punti salienti delle nuove linee guida

Radiazioni ottiche

La radiazione solare, considerata come radiazione ottica di origine naturale, rappresenta un rischio significativo per la salute, in particolare per i lavoratori che lavorano all’aperto. L’esposizione prolungata può causare ustioni, invecchiamento cutaneo, danni oculari, soppressione immunitaria e tumori. I raggi UV si suddividono in UVC, bloccati dall’atmosfera, UVB, responsabili di scottature e tumori, e UVA, che favoriscono l’invecchiamento della pelle e i tumori.

Il datore di lavoro deve valutare questi rischi attraverso il documento di valutazione dei rischi (DVR), aggiornato regolarmente o in caso di variazioni nelle condizioni lavorative. Le misure preventive includono la riorganizzazione degli orari di lavoro per evitare le ore di maggiore esposizione, l’uso di dispositivi di protezione individuale come indumenti anti-UV, occhiali e creme solari e la formazione dei lavoratori sui rischi e sulle pratiche di prevenzione.

Sebbene non esistano normative specifiche, il D.Lgs. 81/08 impone l’obbligo di valutare tutti i rischi fisici, inclusi quelli da radiazioni naturali. Gli effetti sulla salute, sia acuti che cronici, includono eritemi, cataratta, fotoinvecchiamento e tumori, con le radiazioni solari classificate dall’OMS come cancerogene per l’uomo.

Leggi l’approfondimento per scoprire le radiazioni ottiche naturali, cosa sono e quali rischi comportano.

Radiazioni ionizzanti

Il radon (Rn) è un gas nobile radioattivo presente in natura, incolore, inodore, insapore e inerte. Queste caratteristiche lo rendono non percepibile dai nostri sensi e perciò difficile da individuare e da quantificarne la presenza. Il principale effetto collaterale del radon coinvolge i polmoni, dal momento che il modo in cui si entra in contatto con questa sostanza è proprio inalandola e respirandola. L’unità di misura della concentrazione di attività di radon è espressa in Becquerel per metro cubo (Bq/m3), che indica il numero di decadimenti al secondo di una sostanza radioattiva.

L’articolo 12 del D.Lgs. 101/2020 stabilisce i nuovi livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro. Questi valori sono espressi in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria e sono rispettivamente:

300 Bq m3 per le abitazioni esistenti;
200 Bq m3: per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
300 Bq m3: per i luoghi di lavoro.

Leggi l’approfondimento per scoprire il rischio radon: cos’è, normativa e valutazione.

Agenti fisici: informazione e formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro è tenuto a garantire che i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici, così come i loro rappresentanti, ricevano un’adeguata informazione e formazione basate sui risultati della valutazione dei rischi. Tale attività deve coprire in particolare:

le misure di prevenzione e protezione implementate in conformità alle disposizioni normative;
il significato e l’importanza dei valori limite di esposizione e dei valori di azione indicati nei Capi II, III, IV e V, insieme ai rischi potenziali associati;
i risultati ottenuti dalla valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai vari agenti fisici;
le modalità per riconoscere e segnalare eventuali effetti negativi dell’esposizione sulla salute;
le situazioni che rendono necessaria la sorveglianza sanitaria, comprese le finalità di quest’ultima;
le procedure operative sicure che consentono di minimizzare i rischi derivanti dall’esposizione;
l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, incluse le indicazioni e controindicazioni sanitarie per il loro utilizzo.

Questi interventi formativi e informativi costituiscono un elemento fondamentale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti fisici.

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti fisici

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti fisici, regolamentata dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, viene effettuata dal medico competente nei casi e secondo le modalità previste dai rispettivi capi del titolo VIII. Tale attività si fonda sui risultati della valutazione dei rischi, trasmessi dal datore di lavoro al medico competente tramite il servizio di prevenzione e protezione.

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria evidenzi alterazioni dello stato di salute di un lavoratore correlate ai rischi professionali, il medico competente è tenuto a informare il lavoratore stesso e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro. Quest’ultimo deve quindi rivedere la valutazione dei rischi, aggiornare le misure per eliminare o ridurre i rischi e considerare il parere del medico competente nell’attuazione delle azioni necessarie per gestire e mitigare il rischio.

Il medico competente è responsabile della compilazione della cartella sanitaria, come previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c). In essa devono essere riportati i dati relativi alla sorveglianza sanitaria, inclusi eventuali valori individuali di esposizione previsti dai capi pertinenti del titolo VIII, forniti dal datore di lavoro tramite il servizio di prevenzione e protezione.

 

Fonte: Read More