Affidamento diretto e termini di ricorso: da quando decorrono?

Affidamento diretto e termini di ricorso: da quando decorrono?

TAR Lazio: il termine per impugnare un affidamento diretto decorre dalla pubblicazione della decisione di contrarre sull’albo on line, non dalla conoscenza effettiva

La controversia alla base della sentenza del TAR Lazio 5380/2026, nasce dall’impugnazione di un affidamento diretto (ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. 36/2023) per un servizio di votazione da remoto. Una società concorrente, dopo aver ricevuto comunicazione di non ammissione, aveva presentato istanza di accesso agli atti. Successivamente, aveva notificato il ricorso oltre i 30 giorni dalla pubblicazione della decisione di contrarre sul sito dell’ente, sostenendo di aver appreso i dettagli dell’affidamento solo in un momento successivo tramite la piattaforma telematica.

La decisione del TAR Lazio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. I punti cardine della decisione definiscono il perimetro processuale negli affidamenti sotto-soglia:

la “decisione di contrarre” come atto immediatamente lesivo: negli affidamenti diretti, la decisione di contrarre non è un atto endoprocedimentale di avvio, ma coincide con l’atto conclusivo dell’affidamento. Pertanto, essa assume immediata valenza lesiva ed è direttamente impugnabile;
inapplicabilità degli artt. 36 e 90 del Codice: il Collegio ha chiarito che le disposizioni speciali sugli accessi e sulle comunicazioni (artt. 36 e 90 D.Lgs. 36/2023) presuppongono una procedura di gara in senso proprio con aggiudicazione e graduatoria;

 l’affidamento diretto, anche se preceduto da una consultazione di mercato, non si trasforma in una procedura selettiva;
 di conseguenza, si applica la regola generale dell’art. 41, comma 2 c.p.a.: il termine decorre dalla comunicazione o dalla piena conoscenza acquisita tramite pubblicazione legale.

L’onere di diligenza dell’operatore economico: consultare l’albo on line

Il TAR richiama espressamente la sentenza n. 12/2020 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha sancito:

L’impresa interessata – che intenda proporre un ricorso – ha l’onere di consultare il ‘profilo del committente’, dovendosi desumere la conoscenza legale degli atti dalla data nella quale ha luogo la loro pubblicazione con i relativi allegati.

Questo significa che l’operatore economico che partecipa ad un’indagine di mercato finalizzata ad affidamento diretto non può attendere passivamente la comunicazione individuale dell’esito. Deve monitorare attivamente il sito istituzionale della stazione appaltante e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell’ANAC.

Nel caso specifico, il ricorso notificato era irrimediabilmente tardivo.

L’accesso agli atti non sospende il termine (salvo eccezioni)

Un aspetto importante della sentenza riguarda il rapporto tra istanza di accesso e decorrenza del termine. La ricorrente sosteneva che, avendo presentato istanza di accesso (rimasta inevasa), il termine non potesse decorrere fino alla piena conoscenza di tutti gli atti.

Il TAR ha respinto questa tesi, richiamando tre importanti precedenti:

Cons. Stato, Sez. IV, n. 391/2025: la comunicazione o pubblicazione dell’aggiudicazione fa decorrere il termine, senza necessità di perfetta conoscenza degli atti, potendo il ricorso essere integrato con motivi aggiunti;
Cons. Stato, Sez. III, n. 2184/2025: l’accesso differisce il termine solo se i documenti sono indispensabili per rilevare i vizi, non quando servono a mera corroborazione probatoria;
TAR Veneto, Sez. III, n. 571/2025 (confermata da Cons. Stato n. 359/2026): va distinto il vero “ricorso al buio” (proposto senza conoscere le ragioni dell’illegittimità) dall’impugnazione basata su vizi già percepibili.

Nel caso concreto, dalla sola lettura della decisione di contrarre pubblicata sull’albo on line, la ricorrente poteva già percepire:

l’affidamento al contraente uscente (potenziale violazione del principio di rotazione ex art. 49);
la motivazione addotta dalla stazione appaltante per derogare alla rotazione;
il contenuto dispositivo dell’atto.

Non si trattava, dunque, di un ricorso “al buio”: i vizi erano già percepibili e deducibili, come confermato dal fatto che la ricorrente, anche dopo aver ottenuto il verbale in sede giudiziale, non ha proposto motivi aggiunti.

Leggi l’approfondimento: L’affidamento diretto nel nuovo codice appalti

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