Affidabilità in gara: quando viene meno (e cosa succede)
Dalla valutazione del self-cleaning al ruolo del RUP, fino al rilievo delle vicende penali non definitive: chiariti i criteri per giudicare l’affidabilità nelle procedure di gara
La sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 4 febbraio 2026, n. 916) offre un’analisi in merito alla legittimità dell’esclusione di un operatore economico per grave illecito professionale, focalizzandosi sulle figure dell’amministratore di fatto e sull’efficacia delle misure di self-cleaning.
La società appellante, classificatasi prima in graduatoria, è stata esclusa dalla stazione appaltante a seguito dell’emersione di gravi vicende giudiziarie che hanno coinvolto il suo amministratore unico e socio di maggioranza. Nello specifico, l’operatore ha dichiarato pendenze penali per reati di corruzione aggravata, traffico di influenze illecite e turbata libertà degli incanti, con l’applicazione di misure cautelari (arresti domiciliari) a carico del vertice aziendale, oltre ad un’indagine per responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
Ma chi formula il giudizio finale, il seggio di gara o il RUP? Quanto incidono fatti esterni, anche non definitivamente accertati in sede penale? E quando le misure correttive sono davvero idonee a ristabilire l’affidabilità?
Le posizioni di garanzia e l’amministratore di fatto
Un punto centrale della sentenza riguarda la permanenza del ruolo di garanzia e controllo in capo all’ex amministratore. Nonostante la cessazione formale dalla carica, la stazione appaltante ha qualificato il soggetto come amministratore di fatto. Tale qualifica è stata supportata da diversi elementi sintomatici, come la detenzione del 70% delle quote societarie e l’influenza diretta esercitata su atti di straordinaria amministrazione, quali la modifica dello statuto e la nomina dei nuovi amministratori (in parte componenti del nucleo familiare).
Il Consiglio di Stato ha confermato che, in sede amministrativa, il riconoscimento dell’amministratore di fatto richiede requisiti meno stringenti rispetto alla sede penale, essendo sufficiente riscontrare un’influenza effettiva sulla gestione aziendale.
Violazioni contestate e obblighi di vigilanza
L’esclusione è stata disposta ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e) e dell’art. 98 del D.Lgs. 36/2023. Le violazioni principali includono:
integrità e affidabilità compromesse: la pendenza di reati gravi (turbativa d’asta e corruzione) commessi da soggetti apicali proietta il disvalore penale direttamente sulla società;
misure di self-cleaning inadeguate: le modifiche organizzative (nomina del figlio dell’ex amministratore e modifiche statutarie tardive) sono state giudicate come meramente strumentali alla conservazione della partecipazione alla gara, piuttosto che volte ad una reale discontinuità gestionale.
Le conclusioni del Consiglio di Stato
La sentenza stabilisce criteri fondamentali per i professionisti del settore:
è legittimo il provvedimento di esclusione firmato dal RUP che recepisca integralmente le valutazioni istruttorie del seggio di gara, ciò che conta non è chi svolge materialmente l’istruttoria, ma chi assume la decisione finale;
le misure di ravvedimento operoso devono essere adottate spontaneamente e non in “tempi sospetti”, ovvero solo dopo l’avvio del contraddittorio con la stazione appaltante;
la stazione appaltante può escludere un concorrente sulla base di provvedimenti penali non definitivi (come misure cautelari o rinvii a giudizio) se questi sono idonei a minare il vincolo fiduciario, senza che ciò violi l’art. 27 della Costituzione.
Leggi gli approfondimenti: Cause di esclusione: cosa prevede il nuovo codice appalti, Self cleaning: cos’è e come funziona
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