Adeguamento prezzi: la natura del Decreto Aiuti e il riparto di giurisdizione
Il Consiglio di Stato traccia un confine netto tra la revisione prezzi discrezionale e l’adeguamento automatico ex art. 26 D.L. 50/2022, devolvendo quest’ultimo alla giurisdizione del giudice ordinario
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la richiesta di adeguamento dei prezzi formulata dall’appaltatore ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022.
Tale disposizione, infatti, introduce un meccanismo di adeguamento automatico e vincolato a precisi parametri normativi (i prezzari regionali aggiornati), che erode ogni margine di discrezionalità in capo alla Pubblica Amministrazione.
Non essendo ravvisabile l’esercizio di un potere autoritativo, la posizione giuridica vantata dall’operatore economico ha natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, sottraendo la vertenza alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo prevista per la revisione prezzi stricto sensu.
E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 9568/2025, che richiama la distinzione tra il meccanismo automatico di adeguamento prezzi e la clausola della revisione prezzi.
La vicenda trae origine da un appalto per lavori di manutenzione straordinaria su edifici demaniali nel porto di Trieste, aggiudicato dalla società Siters S.r.l. e commissionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). A seguito dell’impennata inflattiva e dell’aumento dei costi delle materie prime, l’impresa appaltatrice ha richiesto l’adeguamento del corrispettivo avvalendosi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022.
L’Amministrazione ha riconosciuto l’adeguamento, ma in misura significativamente inferiore rispetto ai calcoli presentati dall’impresa (una differenza di circa 100.000 euro complessivi sui SAL n. 1 e n. 2). La società ha quindi impugnato gli atti di determinazione del corrispettivo innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia, sostenendo l’errata applicazione dei prezzari.
Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario. La società ha interposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo che la controversia rientrasse nella materia della “revisione dei prezzi”, devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
La differenza tra revisione prezzi e adeguamento prezzi
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello confermando la giurisdizione del giudice ordinario. Il ragionamento dei giudici di Palazzo Spada si fonda su una distinzione sostanziale tra due istituti:
La revisione prezzi è l’istituto classico volto a mantenere l’equilibrio del sinallagma contrattuale. Nella sua configurazione classica, esso assegna alla P.A. un potere discrezionale nel valutare se e come riconoscere la revisione. La presenza di tale discrezionalità (o “potere autoritativo”) giustifica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché l’amministrazione agisce come autorità.
Anche la disciplina ordinaria della revisione dei prezzi, contenuta nell’art. 60 del D.lgs. 36/2023, si colloca sul piano delle clausole contrattuali e del riequilibrio sinallagmatico, restando distinta dai meccanismi di adeguamento automatico previsti direttamente dalla legge.
Di contro, l’adeguamento prezzi ex D.L. 50/2022 è il meccanismo introdotto dal “Decreto Aiuti” è qualificato dai giudici come una misura straordinaria e, soprattutto, obbligatoria. La norma prevede che lo stato di avanzamento lavori “è adottato” applicando i prezzari aggiornati.
Questa differenza funzionale e strutturale tra i due istituti determina la qualificazione della posizione giuridica dell’appaltatore e il riparto di giurisdizione.
Il richiamo è alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., n. 21990/2020) ,”se il contenuto della clausola esprime e quindi implica la persistenza di una discrezionalità, vale a dire di una posizione di potere, dell’autorità amministrativa, si rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; se invece il contenuto della clausola individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza a tale obbligo di un diritto soggettivo dell’appaltatore, così da confluire nella giurisdizione ordinaria“.
Secondo il Collegio, l’art. 26 del D.L. 50/2022 configura un meccanismo “erosivo di ogni margine di discrezionalità“. L’Amministrazione non deve valutare l’opportunità di concedere l’adeguamento, ma deve limitarsi ad applicare parametri fissi (i nuovi prezzari).
Mancando l’esercizio di un potere discrezionale, il rapporto tra P.A. e privato è paritetico. La pretesa dell’impresa riguarda l’esatto adempimento di un’obbligazione pecuniaria già definita dalla legge nel quantum. Di conseguenza, la posizione dell’appaltatore è di diritto soggettivo pieno.
Pertanto, l’atto di aggiornamento del corrispettivo è un atto paritetico e non un provvedimento amministrativo. La controversia, attenendo alla fase esecutiva del contratto e a questioni meramente patrimoniali, appartiene alla cognizione del giudice ordinario.
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