Acquisti intracomunitari: IVA, registrazione e termini

Acquisti intracomunitari: IVA, registrazione e termini

Gli acquisti intracomunitari sono operazioni di compravendita che avvengono tra soggetti appartenenti a diversi Stati membri dell’Unione Europea

Nel contesto delle operazioni internazionali, in particolare per quanto riguarda la fatturazione e la registrazione delle relative fatture, è fondamentale distinguere preliminarmente tra operazioni intracomunitarie (effettuate con operatori residenti in Paesi membri dell’Unione Europea) e operazioni extracomunitarie (realizzate con operatori residenti in Paesi al di fuori dell’UE).
Successivamente, è necessario differenziare le operazioni in base alla loro natura specifica: cessioni o acquisti di beni e prestazioni di servizi.

Cosa sono gli acquisti intracomunitari di beni?

Gli acquisti intracomunitari di beni rappresentano operazioni di compravendita effettuate tra soggetti residenti negli Stati membri dell’Unione Europea, come disciplinato dall’articolo 38, comma 2, del D.L. 331/93. In sostanza, un acquisto intracomunitario si verifica quando un’impresa o un soggetto passivo IVA in uno Stato membro acquista beni da un altro soggetto passivo IVA situato in un diverso Stato UE.

Requisiti degli acquisti intracomunitari

Gli acquisti intracomunitari effettuati nel territorio italiano da soggetti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni sono soggetti all’applicazione dell’IVA, attraverso il meccanismo di autofatturazione/integrazione dell’imposta, se soddisfano i seguenti requisiti:

onerosità dell’operazione: la transazione deve riguardare un bene mobile materiale e avvenire a titolo oneroso;
acquisizione di diritti sul bene: deve verificarsi il trasferimento della proprietà o l’attribuzione di un altro diritto reale sul bene acquistato;
movimentazione del bene: il bene deve essere effettivamente trasportato o spedito da un altro Stato membro dell’UE verso il territorio italiano, indipendentemente dal soggetto che gestisce il trasporto;
qualifica di operatore economico: sia il cedente situato nell’UE che il cessionario italiano devono essere qualificati come operatori economici e iscritti al VIES (VAT Information Exchange System).

Momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari

Secondo l’articolo 39 del D.L. 331/93, il momento in cui si considera effettuato un acquisto intracomunitario coincide con l’avvio del trasporto o della spedizione dei beni dall’altro Stato membro verso l’acquirente o terzi per suo conto.

Nel caso in cui gli effetti traslativi o costitutivi si manifestino successivamente ai momenti indicati, l’acquisto è considerato effettuato al momento in cui tali effetti si realizzano. Tuttavia, se trascorre un anno dalla consegna o dall’inizio del trasporto o della spedizione, l’acquisto sarà considerato effettuato a prescindere, a condizione che il trasferimento dei beni, privo di effetti traslativi, sia debitamente annotato in un registro dedicato.

Per gli acquisti intracomunitari che avvengono in maniera continuativa per un periodo superiore a un mese solare, si considerano realizzati alla fine di ogni mese.

Quali operazioni rientrano negli acquisti intracomunitari?

Gli acquisti intracomunitari comprendono l’acquisizione, a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altri diritti reali di godimento sugli stessi. Tali beni devono essere spediti o trasportati nel territorio italiano da un altro Stato membro, a cura del cedente, qualificato come soggetto passivo d’imposta, dell’acquirente o di terzi operanti per loro conto.

Rientrano, inoltre, nella categoria degli acquisti intracomunitari:

trasferimento nel territorio italiano, per scopi legati all’attività d’impresa, di beni provenienti da un’altra sede o stabilimento della stessa impresa situati in un diverso Stato membro;
acquisizione di beni da parte di associazioni o organizzazioni non soggette a IVA ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972;
introduzione nel territorio italiano, da parte dei soggetti sopra indicati, di beni precedentemente importati in un altro Stato membro;
importazione di beni destinati alle forze armate dello Stato che partecipano a missioni di difesa nell’ambito delle politiche di sicurezza e difesa comune dell’Unione Europea, qualora tali beni siano destinati all’uso delle forze armate stesse o del personale civile che le accompagna e non siano stati acquistati secondo le condizioni generali di imposizione del mercato interno di un altro Stato membro.

Infine, sono considerati acquisti intracomunitari anche le transazioni a titolo oneroso relative a mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati da un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il cedente sia un soggetto passivo d’imposta o che tali acquisti siano effettuati nell’ambito di attività di impresa, arti o professioni.

Quali sono le operazioni escluse dagli acquisti intracomunitari?

Non rientrano tra gli acquisti intracomunitari (articolo 38, comma 5, D.L. 331/93):

introduzione di beni nel territorio dello Stato nei seguenti casi:

qualora tali beni siano oggetto di perizie, operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali, come previsto dall’articolo 1, comma 3, lettera h) del Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee 1999/85 e dall’articolo 18 del Regolamento 2503/88. Tali beni devono essere successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo IVA, nello Stato membro di origine;
quando i beni siano temporaneamente utilizzati per la realizzazione di prestazioni o, se importati, beneficerebbero dell’ammissione temporanea con esenzione totale dai dazi doganali;

introduzione di beni nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, destinati ad essere installati, montati o assemblati dal fornitore o per suo conto;
acquisti di beni (esclusi i mezzi di trasporto nuovi e i beni soggetti ad accisa) effettuati da:

da soggetti per cui l’IVA è totalmente indetraibile;
produttori agricoli che non abbiano optato per il regime IVA ordinario, purché il valore complessivo degli acquisti intracomunitari non superi 10.000 euro nell’anno precedente e nell’anno in corso;

introduzione di gas naturale, energia elettrica, calore o freddo tramite reti di riscaldamento o raffreddamento;
acquisti di beni effettuati da cedenti che beneficiano del regime di esonero fiscale previsto per le piccole imprese nel proprio Stato membro.

Base imponibile IVA degli acquisti intracomunitari di beni

La base imponibile per l’acquisto intracomunitario di beni è stabilita seguendo le regole generali dell’IVA. Essa include il corrispettivo dovuto per l’acquisto del bene e le spese accessorie, come quelle di trasporto, assicurazione e ogni altra spesa prevista contrattualmente.

Beni soggetti ad accisa

Per i beni soggetti ad accisa, come alcolici, bevande alcoliche, tabacchi lavorati e prodotti energetici (escluso il gas fornito tramite il sistema di distribuzione di gas naturale nell’UE), anche l’accisa contribuisce a formare la base imponibile, qualora venga assolta o sia esigibile in relazione all’acquisto.

Nel caso di trasferimento di beni tra Stati membri nell’ambito della stessa impresa, la base imponibile viene determinata in base al prezzo di acquisto dei beni. In assenza di tale prezzo, si fa riferimento al costo dei beni stessi o di beni analoghi, calcolato al momento in cui l’operazione viene effettuata (articolo 43, comma 4, D.L. 331/93).

I corrispettivi in valuta estera

Quando i corrispettivi, le spese e gli oneri sono espressi in valuta estera (Stati UE non aderenti all’Euro) devono essere convertiti utilizzando il tasso di cambio relativo a uno dei seguenti momenti: utilizzando il tasso di cambio relativo a uno dei seguenti momenti:

il giorno di effettuazione dell’operazione, se tale data è indicata nella fattura dal cedente o dal cessionario;
la data della fattura, se non è indicato il giorno dell’effettuazione.

Aliquote IVA

Le aliquote IVA da applicare agli acquisti intracomunitari di beni corrispondono a quelle previste per la vendita degli stessi beni all’interno del territorio nazionale. Inoltre, per le operazioni accessorie si utilizza la medesima aliquota prevista per l’operazione principale.

Integrazione e registrazione contabile della fattura intracomunitaria ricevuta

Il cessionario, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.

Negli acquisti intracomunitari di beni, infatti, viene applicato il meccanismo del reverse charge. L’imposta, quindi, viene assolta dal cessionario in quanto l’operazione è non imponibile nel Paese di residenza del cedente mentre è imponibile in Italia.

Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, il cessionario deve predisporre un documento di tipo TD18 (Acquisto intracomunitario di beni) riportando:

il controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che costituiscono la base imponibile dell’operazione;
l’ammontare dell’imposta, calcolata in base all’aliquota dei beni.

Nel caso di acquisti intracomunitari che non prevedono il pagamento dell’IVA, oppure classificati come non imponibili o esenti, la fattura deve riportare, al posto dell’importo dell’imposta, il titolo giuridico che giustifica l’esenzione o la non imponibilità. È inoltre necessario indicare, se applicabile, la relativa norma comunitaria o nazionale.

Tale documento integrativo deve essere inviato tramite SDI e la registrazione contabile dovrà avvenire sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro delle fatture ricevute.

In virtù di quanto appena detto, questa operazione è neutrale in quanto non genera alcun esborso finanziario effettivo.

Con il software per la contabilità è possibile creare un documento di tipo TD18 e gestire la relativa registrazione contabile.

Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di call-off stock

Il regime di call-off stock rappresenta un modello contrattuale frequentemente utilizzato negli scambi transnazionali di beni, con caratteristiche simili al contratto estimatorio. In questo schema, il cedente trasferisce beni mobili presso un deposito (stock) che è di proprietà o in uso al cessionario. Nonostante la consegna, la proprietà dei beni rimane in capo al cedente fino a quando il cessionario preleva i beni dal deposito per destinarli alle proprie esigenze produttive o commerciali.

In particolare, secondo l’articolo 38-ter del D.L. 331/93, il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;
il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini Iva nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo che trasferisce i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

Al verificarsi di queste condizioni il trasferimento di beni in call-off stock assume natura di acquisto intracomunitario con effetto nel momento del prelievo dei beni dal deposito, purché l’acquisto avvenga entro il termine di 12 mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.

 

 

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