Accesso agli atti: no per le relazioni riservate del direttore dei lavori, ok per le valutazioni del RUP

Accesso agli atti: no per le relazioni riservate del direttore dei lavori, ok per le valutazioni del RUP

Una società ha chiesto l’accesso agli atti per le relazioni del D.L. e i provvedimenti del RUP relativi alle medesime riserve: è possibile in entrambi i casi?

La sentenza n. 65/2026 del TAR Campania fornisce importanti chiarimenti sulla disciplina dell’accesso agli atti nelle procedure di appalto pubblico, distinguendo nettamente tra la documentazione tecnica riservata e i provvedimenti decisori del Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Accesso agli atti e riserve negli appalti: il regime di riservatezza tra D.L. e RUP

Il fulcro della controversia risiede nell’istanza di accesso agli atti presentata da una società per ottenere:

le relazioni riservate del Direttore dei Lavori (D.L.) inviate al RUP in merito alle riserve iscritte;
i provvedimenti del RUP relativi alle medesime riserve.

L’inaccessibilità delle relazioni del Direttore dei Lavori

Il Collegio ha rigettato l’istanza relativa alle relazioni del D.L., ribadendo un principio di stretta legalità fondato sul D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). Ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. b), n. 2 del Codice, le relazioni riservate del direttore dei lavori sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto sono sottratte all’accesso. Tale esclusione è volta a preservare la libertà di valutazione tecnica del D.L. nel coadiuvare l’amministrazione nella gestione del contenzioso potenziale, senza che tali valutazioni endoprocedimentali diventino immediatamente ostensibili alla controparte contrattuale.

L’ostensibilità dei provvedimenti del RUP

Al contrario, il TAR ha dichiarato fondato il ricorso per quanto concerne i provvedimenti del RUP. A differenza delle relazioni del D.L., i provvedimenti con cui il RUP si esprime sulle riserve rappresentano la determinazione finale dell’amministrazione su specifiche pretese economiche o tecniche dell’appaltatore. Questi atti non godono della copertura di riservatezza prevista per le relazioni tecniche e devono essere messi a disposizione dell’operatore economico per consentirgli di conoscere l’esito delle proprie riserve e, eventualmente, tutelare i propri diritti in sede civile.

Il difetto di giurisdizione sui SAL e sul silenzio-inadempimento

Un secondo profilo di grande interesse riguarda l’impugnazione del silenzio serbato dal Comune in merito all’emissione dei Stati Avanzamento Lavori (SAL). Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla base delle seguenti motivazioni:

natura della posizione giuridica: la pretesa all’emissione dei SAL non configura un interesse legittimo, ma un diritto soggettivo derivante dal rapporto paritetico contrattuale;
fase esecutiva: l’emissione del SAL non è l’esercizio di un potere autoritativo, bensì un atto di gestione disciplinato dal contratto e dal capitolato speciale.
inapplicabilità del rito del silenzio: l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. (silenzio-inadempimento) presuppone la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto sostanziale. Poiché si tratta di adempimenti contrattuali in fase in executivis, la competenza spetta unicamente al Giudice Ordinario.

In conclusione, la sentenza conferma che, sebbene la fase esecutiva dell’appalto sia dominata dal diritto privato, permangono profili di accesso agli atti regolati dal Codice dei Contratti che richiedono una distinzione netta tra atti consultivi riservati e atti decisori dell’amministrazione.

Documento / Istanza
Esito del Giudizio
Riferimento Normativo / Motivo

Relazioni riservate D.L.
Inaccessibili
Art. 35, comma 4, lett. b), n. 2, d.lgs. n. 36/2023

Provvedimenti del R.U.P.
Ostensibili
Necessari per la tutela del diritto dell’appaltatore (Cons. Stato n. 8745/2022)

Emissione S.A.L. / Silenzio
Inammissibile
Difetto di giurisdizione del G.A.: è materia del Giudice Ordinario

Leggi il nostro approfondimento: Articoli 35 e 36 nuovo codice appalti: accesso agli atti

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