Si può aggiudicare una gara anche se il FVOE non funziona?
Il blocco del FVOE impedisce l’aggiudicazione? Il TAR Lazio 15736/2026 chiarisce quando sono validi i controlli alternativi e le autocertificazioni nelle gare
Il blocco del FVOE può compromettere la legittimità dell’aggiudicazione di una gara pubblica? E se la piattaforma non consente di completare la verifica dei requisiti, la stazione appaltante deve necessariamente sospendere il procedimento?
La questione è stata affrontata dal TAR Lazio con la sentenza n. 15736 del 7 ottobre 2026, relativa all’affidamento in concessione di alcuni servizi pubblici da parte di Roma Capitale.
Il Tribunale ha ritenuto legittima l’aggiudicazione nonostante il temporaneo malfunzionamento del FVOE, valorizzando i controlli effettuati attraverso canali alternativi e la documentazione già acquisita dall’amministrazione.
Il caso: l’aggiudicazione contestata per il blocco del FVOE
La controversia riguarda una procedura aperta indetta per l’affidamento quinquennale in concessione di due bar-punto ristoro in due parchi, comprensiva di servizi per la gestione e valorizzazione delle aree verdi. Il valore complessivo della concessione ammontava a circa 3,8 milioni di euro, al netto dell’IVA. Alla gara partecipavano quattro operatori economici. L’impresa seconda classificata, già gestore uscente, impugnava l’aggiudicazione, contestando diversi aspetti della procedura.
Tra questi assumeva particolare rilevanza la verifica dei requisiti dell’aggiudicataria. Secondo la ricorrente, l’Ente aveva proceduto all’aggiudicazione nonostante il temporaneo blocco della piattaforma FVOE, senza acquisire la specifica autocertificazione prevista dall’art. 99, comma 3-bis, del D.Lgs. 36/2023. L’impresa contestava inoltre l’utilizzo del silenzio-assenso per alcuni controlli richiesti alla Procura della Repubblica.
Cosa prevede l’art. 99, comma 3-bis, del Codice Appalti?
L’art. 99, comma 3-bis, del D.Lgs. 36/2023 disciplina le ipotesi di malfunzionamento, anche parziale, del Fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati e sistemi di interoperabilità collegati. La disposizione stabilisce che, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente può comunque disporre un’aggiudicazione immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
La dichiarazione deve attestare il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento. La norma mantiene fermo l’obbligo di completare le verifiche entro un termine congruo. Qualora i controlli successivi accertino l’assenza dei requisiti, sono previste le conseguenze indicate dalla disposizione, compreso il recesso dal contratto, ferme le ulteriori misure applicabili.
La decisione del TAR Lazio: i controlli extra FVOE sono rilevanti
Il TAR ha respinto la contestazione, ricostruendo le attività svolte dal RUP durante l’indisponibilità della piattaforma. Il Collegio ha qualificato il blocco temporaneo del FVOE come un impedimento tecnico oggettivo, non imputabile all’amministrazione o all’impresa aggiudicataria. Di fronte a tale situazione, il RUP aveva deciso di avviare autonomamente i controlli extra FVOE.
Il Tribunale ha accertato che, prima dell’aggiudicazione del 4 maggio 2026, l’amministrazione aveva verificato i requisiti speciali dell’impresa e acquisito il DURC, l’esito positivo dell’Agenzia delle Entrate sulla regolarità fiscale, le autocertificazioni antimafia e i controlli anti-pantouflage.
Il silenzio-assenso era stato utilizzato esclusivamente per i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti richiesti alla Procura, e non per l’intero complesso delle verifiche. Il giudice ha quindi escluso che l’aggiudicazione fosse stata disposta in totale assenza di controlli.
È necessaria una nuova autocertificazione se quella sui requisiti è già disponibile?
Un ulteriore motivo di ricorso riguardava la mancata acquisizione di una specifica autocertificazione ai sensi dell’art. 99, comma 3-bis. Sul punto, il TAR ha precisato che l’autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e l’assenza di clausole d’esclusione, è stata presentata da tutti i partecipanti al confronto competitivo ed era, dunque, già in possesso dell’Amministrazione.
Inoltre, l’aggiudicataria aveva successivamente prodotto in giudizio i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti. Il Collegio ha pertanto respinto anche tale censura.
La pronuncia non elimina l’obbligo dell’autocertificazione previsto dalla norma, ma attribuisce rilievo, nella specifica vicenda, alle dichiarazioni già disponibili e alle verifiche effettivamente compiute.
Il PEF è sempre obbligatorio nelle concessioni?
La sentenza affronta anche un’altra questione: la mancata presentazione del Piano Economico Finanziario da parte dell’aggiudicataria. Il TAR ha chiarito che il D.Lgs. 36/2023 non prevede un obbligo generalizzato di allegare il PEF a tutte le offerte nelle procedure di concessione.
L’obbligatorietà dipende dalle disposizioni applicabili e dalla documentazione della specifica procedura, ferma la disciplina prevista per le proposte di finanza di progetto. Nel caso esaminato, il disciplinare non imponeva ai concorrenti la presentazione del PEF e consentiva di valutare la coerenza dell’offerta rispetto al piano predisposto dall’ente concedente.
La decisione finale
Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, preso atto della cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso agli atti e respinto tutti i motivi aggiunti. La vicenda conferma che il malfunzionamento del FVOE non determina automaticamente l’illegittimità dell’aggiudicazione: assumono rilievo i controlli concretamente effettuati, la documentazione disponibile e il rispetto dei presupposti normativi.
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Approfondimenti
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