La PA può divulgare documenti di gara già esclusi dal giudice?

La PA può divulgare documenti di gara già esclusi dal giudice?

Accesso agli atti di gara: il Consiglio di Stato chiarisce quando la PA non può divulgare documenti già esclusi dal giudice e come tutelare i segreti aziendali

L’accesso agli atti di gara può essere autorizzato anche quando un giudice amministrativo ha già escluso l’ostensione degli stessi documenti? È questo il punto centrale affrontato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5217 del 1° luglio 2026, relativa a una controversia sull’accesso alla documentazione tecnica presentata nell’ambito di una concessione per la distribuzione del gas naturale.

La pronuncia chiarisce che la stazione appaltante non può disporre l’accesso a documenti già sottratti all’ostensione con una decisione giudiziale definitiva, in assenza di elementi nuovi idonei a giustificare una diversa determinazione. Il Collegio distingue inoltre tra la semplice esposizione delle ragioni di segretezza da parte dell’operatore economico e l’accertamento dell’effettiva esistenza di informazioni riservate.

Il caso: l’accesso a 122 documenti tecnici di gara

La vicenda nasce dalla gara indetta da un Comune per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale. La società seconda classificata impugna l’aggiudicazione e, nell’ambito del giudizio, chiede di accedere alla documentazione dell’offerta dell’aggiudicataria per sostenere le proprie contestazioni.

Quest’ultima si oppone all’accesso, richiamando esigenze di tutela dei propri segreti tecnici, industriali e commerciali. Il TAR Emilia-Romagna accoglie soltanto parzialmente l’istanza. Per alcuni documenti riconosce che la richiedente ha illustrato puntualmente le esigenze difensive; per altri ritiene insufficienti le motivazioni addotte, dando prevalenza alla tutela del segreto industriale.

La seconda classificata non impugna il rigetto parziale dell’accesso.

Successivamente, con la sentenza n. 10430/2025, il Consiglio di Stato accoglie parzialmente l’appello dell’aggiudicataria e dispone che il Comune effettui un nuovo e motivato bilanciamento tra diritto di difesa e riservatezza, alla luce anche dei principi richiamati dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2025, causa C-686/24.

In esecuzione della pronuncia, il Comune adotta il provvedimento del 4 marzo 2026, autorizzando l’ostensione di tutti i 122 documenti sui quali l’aggiudicataria aveva opposto ragioni di segretezza.

La società contesta la decisione e propone ricorso per ottemperanza.

I motivi del ricorso: violazione del giudicato e tutela della riservatezza

L’aggiudicataria sostiene che il Comune abbia violato il giudicato, consentendo l’accesso anche ai documenti che il TAR aveva già definitivamente escluso dall’ostensione. Contesta inoltre la valutazione delle ragioni di segretezza, ritenendo che la precedente sentenza del Consiglio di Stato avesse già riconosciuto la specificità delle proprie esigenze di riservatezza.

La controversia riguarda anche elaborati tecnici particolarmente sensibili: relazioni sullo sviluppo e sull’assetto della rete, verifiche, interventi di innovazione tecnologica e sistemi di protezione catodica. Secondo l’impresa, parte di questi documenti contiene informazioni relative a modelli di simulazione fluidodinamica della rete, riconducibili al proprio know-how aziendale.

La decisione: il giudicato impedisce un nuovo accesso indiscriminato

Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente il ricorso dell’impresa aggiudicataria, riconoscendo che il Comune di Rimini ha violato il giudicato nella parte in cui ha autorizzato l’accesso a documenti già definitivamente sottratti all’ostensione.

I giudici ricordano che il TAR aveva respinto la richiesta di accesso per una parte della documentazione, ritenendo insufficienti le esigenze difensive indicate dalla seconda classificata rispetto alla tutela del segreto industriale. Poiché tale decisione non era stata impugnata, il diniego era diventato definitivo e vincolante per l’amministrazione.

Il successivo obbligo di riesaminare l’istanza, disposto dalla sentenza n. 10430/2025, riguardava quindi soltanto i documenti per i quali era ancora necessario effettuare un bilanciamento tra diritto di difesa e riservatezza. Non consentiva, invece, di estendere l’accesso anche alla documentazione già esclusa dal giudice.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, una volta che il diritto di accesso è stato accertato o negato con una decisione definitiva, l’amministrazione non può adottare un nuovo provvedimento in contrasto con quanto stabilito dal giudice. Nel caso esaminato, inoltre, il Comune non aveva individuato circostanze nuove o sopravvenute che potessero giustificare una diversa determinazione.

Per queste ragioni, il Collegio dichiara la nullità parziale del provvedimento comunale del 4 marzo 2026, limitatamente ai documenti per i quali il TAR aveva già definitivamente negato l’accesso.

Segreti tecnici e commerciali: l’opposizione dell’impresa non basta

Diversa è la conclusione sul secondo motivo. Il Collegio chiarisce che la precedente sentenza aveva riconosciuto la puntuale esposizione delle ragioni di riservatezza dell’aggiudicataria, senza però accertare definitivamente l’esistenza di segreti meritevoli di protezione. Indicare in modo dettagliato le ragioni della riservatezza non significa dimostrare automaticamente che tutte le informazioni siano effettivamente segrete. La valutazione rimessa all’amministrazione comprende quindi anche la verifica della consistenza delle informazioni riservate e il loro bilanciamento con le esigenze difensive. Secondo il Consiglio di Stato:

il bilanciamento rimesso all’amministrazione può ritenersi di portata ampia ed estesa

La società aggiudicataria chiedeva anche al giudice dell’ottemperanza di pronunciarsi direttamente sulla prevalenza delle proprie ragioni di riservatezza. La richiesta viene respinta: la valutazione sostanziale dei contrapposti interessi esula, nella fattispecie, dai limiti del giudizio di ottemperanza.

Accesso agli atti e segreto industriale: cosa chiarisce la sentenza?

La sentenza distingue due questioni che non devono essere confuse.

La prima riguarda il rispetto delle decisioni giudiziali definitive: una volta escluso l’accesso a determinati documenti con una statuizione passata in giudicato, l’amministrazione non può liberamente rimettere in discussione tale esclusione.

La seconda riguarda l’effettiva tutela dei segreti tecnici e commerciali: per i documenti ancora oggetto di valutazione, la riservatezza deve essere esaminata concretamente e bilanciata con le esigenze difensive.

Il principio assume particolare rilievo nelle gare caratterizzate da offerte tecniche complesse, contenenti elaborati progettuali, modelli di calcolo, soluzioni tecnologiche proprietarie e informazioni aziendali sensibili.

Approfondimenti

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a Articoli 35 e 36 del nuovo Codice Appalti: accesso agli atti. Nella gestione delle gare e dei contratti pubblici, organizzare correttamente la documentazione tecnica è fondamentale anche per garantire tracciabilità, condivisione controllata e tutela delle informazioni riservate. Per la gestione digitale dei documenti e la collaborazione tra i soggetti coinvolti, scopri la piattaforma per la gestione documentale e informativa dei progetti e delle commesse.

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