Basta la qualificazione nella categoria prevalente per partecipare ad una gara?
Subappalto necessario: per ANAC la qualificazione SOA prevalente non basta. Il no nel DGUE impedisce di sanare la carenza con il soccorso istruttorio in gara
Un’impresa qualificata nella categoria prevalente per l’intero importo dell’appalto può partecipare alla gara anche se non possiede tutte le qualificazioni nelle categorie scorporabili? E se dichiara di non voler ricorrere al subappalto, può successivamente correggere la propria scelta? Con la delibera n. 332 del 9 settembre 2026, l’ANAC affronta il rapporto tra qualificazione SOA, subappalto necessario e soccorso istruttorio, confermando la legittimità dell’esclusione di un operatore economico che, pur qualificato nella categoria prevalente, non possedeva i requisiti per eseguire tutte le lavorazioni e aveva escluso il ricorso al subappalto.
Il caso: l’esclusione dalla gara per carenza di qualificazione SOA
La controversia riguarda una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione di un polo della Salute, per un importo di circa 14 milioni di euro. Una società partecipa come operatore singolo, disponendo della qualificazione OG1, classifica VII, corrispondente alla categoria prevalente. La stazione appaltante dispone l’esclusione dopo aver riscontrato carenze nelle qualificazioni relative ad alcune categorie scorporabili.
In particolare, l’impresa:
possiede la OS21 in classifica III, anziché nella classifica V richiesta;
dispone della OG11 in classifica III-bis, insufficiente a coprire l’intero importo delle lavorazioni impiantistiche OS3, OS28 e OS30;
non possiede alcuna qualificazione nella categoria OS18-A.
A queste carenze si aggiunge un elemento decisivo: nel DGUE la società aveva dichiarato di non voler ricorrere al subappalto.
I motivi della contestazione
L’impresa contesta l’esclusione sostenendo che l’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 consentirebbe la partecipazione con la sola qualificazione nella categoria prevalente, purché sufficiente a coprire l’importo complessivo dell’appalto. Secondo la società, inoltre, la risposta negativa nel DGUE avrebbe dovuto essere interpretata come riferita esclusivamente al subappalto facoltativo, senza escludere quello necessario. Infine, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per chiarire la dichiarazione e verificare le modalità di qualificazione.
La decisione dell’ANAC: la categoria prevalente non assorbe automaticamente le scorporabili
L’ANAC respinge le contestazioni e ritiene legittimo l’operato della stazione appaltante. L’Autorità chiarisce che l’art. 30 dell’Allegato II.12 deve essere interpretato sistematicamente con l’art. 2, comma 2, dello stesso Allegato e con l’art. 100 del Codice dei contratti pubblici. La possibilità di partecipare con la qualificazione nella categoria prevalente per l’intero importo dei lavori non comporta il diritto di eseguire direttamente lavorazioni per le quali manca un’adeguata qualificazione SOA.
L’ANAC richiama l’abrogazione dell’art. 12 del d.l. 47/2014, disposta dal d.lgs. 209/2024, e l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui:
tutte le categorie scorporabili sono divenute a qualificazione obbligatoria
Ne consegue che l’impresa può eseguire direttamente soltanto le lavorazioni per le quali risulta qualificata. Resta tuttavia possibile partecipare mediante subappalto necessario, affidando le lavorazioni interessate a operatori adeguatamente qualificati.
Subappalto necessario: serve una dichiarazione specifica nel DGUE?
La seconda questione riguarda la dichiarazione di subappalto. L’ANAC distingue la funzione del subappalto necessario da quella del subappalto facoltativo, precisando che il primo permette di superare le carenze di qualificazione relative alle lavorazioni da affidare a terzi. Sul piano dichiarativo, però, non sussistono regimi differenti.
L’Autorità afferma che in entrambi i casi si richiede la medesima dichiarazione, essendo sufficiente che il concorrente dia espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto, indicando i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. Non occorre utilizzare espressamente la formula “subappalto necessario”, ma deve risultare la volontà di subappaltare le lavorazioni interessate.
Nel caso esaminato, invece, l’impresa aveva risposto negativamente nel DGUE, senza presentare altre dichiarazioni contrarie.
Per l’ANAC, tale risposta non presenta ambiguità e non può essere interpretata come un’esclusione del solo subappalto facoltativo.
Il soccorso istruttorio può sanare la mancata dichiarazione?
Anche su questo punto la risposta è negativa. L’ANAC precisa che acquisire successivamente la dichiarazione di subappalto necessario significherebbe modificare le modalità di qualificazione indicate entro la scadenza delle offerte.
La motivazione è chiara:
la dichiarazione di ricorso al subappalto necessario non avrebbe potuto essere acquisita in sede di soccorso istruttorio, in quanto avrebbe comportato una modifica sostanziale della domanda di partecipazione.
Il soccorso istruttorio non può quindi trasformare una scelta espressamente negativa in una nuova modalità di partecipazione alla gara.
Cosa devono verificare le imprese prima di presentare l’offerta?
Il parere evidenzia l’importanza di verificare preventivamente la corrispondenza tra attestazioni SOA, categorie di lavorazioni e relativi importi. Quando la qualificazione non consente l’esecuzione diretta di alcune lavorazioni, l’impresa deve individuare già in fase di gara le modalità consentite per soddisfare i requisiti.
Se intende utilizzare il subappalto necessario, deve dichiararne la volontà e indicare le lavorazioni da subappaltare. Una risposta negativa nel DGUE può infatti rendere inutilizzabile tale soluzione e determinare l’esclusione dalla procedura.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a il Subappalto nel nuovo Codice Appalti, con un’analisi dei requisiti di qualificazione e delle condizioni per ricorrere al subappalto qualificante. Nella preparazione di un’offerta per lavori pubblici è fondamentale disporre di un quadro preciso delle lavorazioni e dei relativi importi. Con il software per il computo metrico e la contabilità lavori, puoi organizzare e analizzare le voci del computo e i relativi importi, ottenendo un supporto utile per le verifiche preliminari delle lavorazioni da affidare. La verifica dei requisiti SOA e delle dichiarazioni di gara resta a carico dell’operatore economico.
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