Unico centro decisionale: normativa, verifiche e sentenze

Unico centro decisionale: normativa, verifiche e sentenze

Unico centro decisionale nel Codice Appalti: scopri cosa prevede il D.Lgs. 36/2023, quali indizi rilevano e quando scatta l’esclusione dalle gare pubbliche

L’unico centro decisionale costituisce una causa di esclusione non automatica dalle gare pubbliche, disciplinata dall’articolo 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023. In questo articolo approfondiamo i presupposti normativi, il collegamento sostanziale tra imprese, l’accertamento degli indizi, il contraddittorio procedimentale e i principali orientamenti giurisprudenziali, anche alla luce del correttivo al Codice Appalti.

La partecipazione alla stessa gara di imprese legate da rapporti societari, personali, organizzativi o commerciali pone un problema nell’ambito dei contratti pubblici: stabilire se le offerte siano state formulate autonomamente oppure risultino riconducibili a un unico centro decisionale.

Il D.Lgs. 36/2023 disciplina questa fattispecie tra le cause di esclusione non automatica, prevedendo l’intervento della stazione appaltante in presenza di rilevanti indizi che facciano ritenere le offerte imputabili a un unico centro decisionale a causa di accordi intercorsi tra operatori economici partecipanti alla stessa gara. Il punto fondamentale è che il collegamento tra imprese e l’unicità del centro decisionale non sono concetti equivalenti. L’esistenza di rapporti tra concorrenti non è, da sola, sufficiente a determinare l’esclusione.

La questione assume particolare importanza nelle procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi di ingegneria e architettura, forniture e appalti suddivisi in lotti, in cui possono partecipare operatori che intrattengono rapporti professionali o commerciali anche significativi.

La gestione delle gare d’appalto richiede un’organizzazione accurata della documentazione e dei flussi informativi, soprattutto quando intervengono più soggetti nella predisposizione degli elaborati. Con il software bim management system puoi gestire e condividere documenti di progetto in un ambiente digitale collaborativo, migliorando l’organizzazione delle informazioni e la tracciabilità delle attività.

Che cos’è l’unico centro decisionale negli appalti pubblici?

L’unico centro decisionale, nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, riguarda la riconducibilità delle offerte presentate da operatori economici distinti a una medesima sede di elaborazione decisionale. La finalità della disciplina, come evidenziato dalla giurisprudenza, è collegata alla tutela della concorrenza effettiva, della parità di trattamento e della segretezza delle offerte. La procedura di gara presuppone, infatti, che gli operatori concorrano in condizioni di effettiva competizione. L’indipendenza delle offerte rappresenta un elemento fondamentale per il corretto svolgimento della selezione.

Qual è la differenza tra collegamento sostanziale e unico centro decisionale?

Nella giurisprudenza sugli appalti pubblici ricorre frequentemente l’espressione “collegamento sostanziale” con la quale vengono considerate relazioni tra operatori che possono emergere da elementi societari, personali, organizzativi o funzionali. L’unico centro decisionale costituisce invece l’oggetto dell’accertamento rilevante ai fini dell’articolo 95: occorre verificare se le offerte siano riconducibili alla medesima sede decisionale nei termini previsti dalla disposizione. Il collegamento può costituire il punto di partenza dell’istruttoria, ma non deve essere confuso con la dimostrazione del presupposto espulsivo.

Unico centro decisionale nel D.Lgs. 36/2023: cosa prevede l’art. 95?

Il principale riferimento normativo è l’art. 95 del D.Lgs. 36/2023, rubricato Cause di esclusione non automatica. Il comma 1, lettera d), stabilisce che la stazione appaltante esclude dalla procedura un operatore economico qualora accerti:

sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.

La disposizione contiene tre elementi fondamentali:

rilevanti indizi: l’accertamento può fondarsi su elementi indiziari, purché idonei a sostenere la conclusione richiesta dalla norma;
imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale: l’oggetto della verifica è la riconducibilità decisionale delle offerte;
accordi tra operatori partecipanti alla stessa gara: il Codice richiama espressamente il collegamento causale tra gli accordi e l’unicità del centro decisionale.

La norma non elenca tassativamente le tipologie di indizi utilizzabili. La verifica della loro rilevanza è affidata alla stazione appaltante, nel rispetto dei presupposti previsti dal Codice.

Perché l’unico centro decisionale è una causa di esclusione non automatica?

La fattispecie è distinta dall’articolo 94, che disciplina le cause di esclusione automatica. Questa distinzione non significa che l’amministrazione può scegliere liberamente se escludere o meno un concorrente dopo aver accertato la causa prevista dalla legge. Il Consiglio di Stato, Sezione V, nella sentenza 28 ottobre 2025, n. 8352, ha chiarito che la non automaticità riguarda l’accertamento del presupposto, che richiede una valutazione tecnica e non la libertà di adottare o meno il provvedimento espulsivo dopo che tale presupposto sia stato accertato.

In altri termini, il Codice utilizza la formula «esclude», non una disposizione che rimetta liberamente all’amministrazione l’opportunità dell’esclusione. La distinzione è importante: non deve essere confusa la valutazione tecnica necessaria ad accertare la fattispecie con una scelta discrezionale sull’applicazione della conseguenza prevista dalla norma.

Resta ferma la disciplina dell’articolo 96, comprese le disposizioni sulle misure di cui ai commi 2-6, ove applicabili.

Aspetto
Art. 94 – Esclusione automatica
Art. 95 – Esclusione non automatica

Disciplina
Cause di esclusione automatica
Cause di esclusione non automatica

Presupposti
Situazioni specificamente individuate dall’art. 94
Situazioni da accertare secondo le fattispecie dell’art. 95

Unico centro decisionale
Non è la fattispecie disciplinata da questo articolo
Art. 95, comma 1, lettera d)

Accertamento
Verifica dei presupposti normativi
Valutazione tecnica dei presupposti della fattispecie

Disciplina dell’esclusione
Art. 96, secondo le disposizioni applicabili
Art. 96, secondo le disposizioni applicabili

Unico centro decisionale e Codice Appalti: cosa cambia rispetto al D.Lgs. 50/2016?

La disciplina dell’unico centro decisionale era già presente nel precedente Codice dei contratti pubblici. L’articolo 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. 50/2016 prevedeva l’esclusione in presenza di una situazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o di una relazione, anche di fatto, quando tale situazione comportasse la riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale.

La nuova disposizione richiama direttamente i rilevanti indizi, l’imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale e gli accordi intercorsi tra concorrenti. La disposizione si inserisce nel quadro dell’art. 57, par. 4, lett. d), della direttiva 2014/24/UE.

Il rapporto con la direttiva europea 2014/24/UE

L’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/24/UE considera le indicazioni sufficientemente plausibili che consentano di concludere che un operatore economico abbia sottoscritto accordi con altri operatori finalizzati a falsare la concorrenza.

La disposizione costituisce il riferimento europeo richiamato nelle pronunce sul collegamento sostanziale tra concorrenti. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nella sentenza n. 24/2025, valorizza il rapporto tra gli accordi e la loro incidenza sull’effettiva competizione.

La giurisprudenza ha inoltre richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE 19 maggio 2009, causa C-538/07, in materia di partecipazione alla stessa gara di imprese collegate.

Il principio richiamato è quello dell’incompatibilità con il diritto europeo di un divieto assoluto di partecipazione contemporanea fondato esclusivamente sull’esistenza di rapporti di controllo, senza possibilità per le imprese di dimostrare l’indipendenza delle rispettive offerte.

Quali principi del precedente Codice continuano a essere richiamati?

Nelle pronunce successive all’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 sono ancora richiamati alcuni criteri elaborati nella vigenza dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. Tra questi rientrano la necessità di verificare le relazioni tra imprese, l’esame degli elementi strutturali e funzionali e l’analisi delle offerte quando tali elementi non consentono di raggiungere conclusioni sufficienti.

La continuità dei criteri giurisprudenziali non elimina però le differenze tra i testi normativi. Il riferimento espresso agli accordi intercorsi tra partecipanti, contenuto nel nuovo articolo 95, deve essere mantenuto nella ricostruzione della disciplina vigente.

Elemento
D.Lgs. 50/2016
D.Lgs. 36/2023

Riferimento
Art. 80, comma 5, lettera m)
Art. 95, comma 1, lettera d)

Relazioni tra imprese
Controllo ex art. 2359 c.c. o relazione anche di fatto
Rilevanti indizi di imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale

Accordi tra partecipanti
La formulazione si riferiva a controllo o relazioni tra imprese
Espresso riferimento ad accordi intercorsi con operatori partecipanti alla stessa gara

Oggetto dell’accertamento
Imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale
Rilevanti indizi dell’imputabilità delle offerte, a cagione degli accordi richiamati dalla norma

Riferimento europeo
Direttiva 2014/24/UE nel quadro applicabile
Art. 57, paragrafo 4, lettera d), direttiva 2014/24/UE

Come si accerta l’unico centro decisionale nelle gare d’appalto?

L’accertamento dell’unico centro decisionale richiede un’analisi degli elementi che possono dimostrare la riconducibilità delle offerte presentate da operatori economici formalmente distinti a un medesimo centro di elaborazione decisionale.

L’art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 prevede l’esclusione quando la stazione appaltante accerta la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale a causa di accordi intercorsi tra operatori economici partecipanti alla stessa gara.

La disposizione non individua un elenco tassativo di elementi indiziari né stabilisce una sequenza rigida di verifiche. La giurisprudenza amministrativa ha tuttavia delineato un percorso di accertamento che prende in esame i rapporti tra le imprese, i loro assetti societari e organizzativi e, quando necessario, il contenuto delle offerte.

Come chiarito dal Consiglio di Stato, Sezione V, nella sentenza n. 2561/2022, e richiamato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza n. 24/2025, l’istruttoria si sviluppa attraverso verifiche volte ad accertare l’effettiva riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale.

La corretta predisposizione dell’offerta economica è un passaggio fondamentale nella partecipazione alle gare di lavori pubblici. Con il software puoi elaborare computi metrici estimativi, analizzare le lavorazioni e organizzare le informazioni economiche a supporto della formulazione dell’offerta.

La verifica delle relazioni tra le imprese concorrenti

Il primo passaggio consiste nell’accertare l’esistenza di una relazione tra gli operatori economici partecipanti alla gara, anche di fatto, potenzialmente idonea a determinare un condizionamento reciproco nella formulazione delle offerte. Le relazioni possono riguardare rapporti societari, personali, organizzativi o altre circostanze che evidenzino un collegamento tra i concorrenti. La presenza di tali rapporti non comporta, di per sé, l’esclusione dalla procedura. Occorre verificare se gli elementi individuati siano rilevanti rispetto all’imputabilità delle offerte a un medesimo centro decisionale. Sul punto, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sentenza 19 maggio 2009, causa C-538/07, ha escluso la possibilità di fondare un divieto assoluto di partecipazione alla medesima gara sulla sola esistenza di rapporti di controllo tra imprese, senza consentire loro di dimostrare l’indipendenza del rispettivo comportamento.

L’analisi degli assetti societari, personali e organizzativi

Accertata l’esistenza di una relazione tra gli operatori, la verifica prosegue con l’esame degli elementi strutturali e funzionali che caratterizzano le imprese concorrenti. Si tratta del cosiddetto accertamento ab externo, attraverso il quale viene verificata la possibile esistenza di un unico centro decisionale sulla base di circostanze esterne al contenuto delle offerte. L’analisi può riguardare gli assetti societari, i rapporti tra le persone fisiche coinvolte nella gestione delle imprese e le caratteristiche della loro organizzazione. L’obiettivo è stabilire se gli elementi acquisiti consentano di ricondurre le decisioni relative alla partecipazione alla gara a una medesima sede decisionale.

L’esame del contenuto delle offerte tecniche ed economiche

Qualora l’esame delle relazioni societarie, personali e organizzative non consenta di accertare l’esistenza di un unico centro decisionale, la verifica può proseguire attraverso l’analisi del contenuto delle offerte. L’esame delle proposte presentate dai concorrenti può consentire di individuare elementi dai quali desumere l’unicità soggettiva sostanziale. Le verifiche possono riguardare le caratteristiche delle offerte tecniche, le eventuali analogie documentali e gli elementi economici rilevanti. Tuttavia, la semplice somiglianza tra le offerte non costituisce automaticamente la prova dell’esistenza di un unico centro decisionale. È necessario valutare le circostanze nel loro complesso, considerando anche gli elementi che possono spiegare le analogie riscontrate senza che queste siano necessariamente riconducibili ad accordi tra concorrenti.

La valutazione complessiva degli indizi

L’accertamento non si esaurisce nell’individuazione di singole circostanze potenzialmente significative. Secondo il Consiglio di Stato, Sezione V, nella sentenza 17 settembre 2024, n. 7607, gli indizi devono essere valutati complessivamente, evitando un esame frammentato dei diversi elementi acquisiti. La verifica deve consentire di riscontrare, attraverso una valutazione unitaria, elementi dotati di gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere la conclusione circa l’esistenza di un unico centro decisionale. Spetta alla stazione appaltante individuare gli elementi rilevanti, valutarne la consistenza e motivare le conclusioni raggiunte. Il giudice amministrativo può sindacare la legittimità dell’accertamento, verificando, tra l’altro, la presenza di eventuali profili di manifesta irragionevolezza o illogicità nella valutazione effettuata dall’amministrazione. L’esclusione dalla gara, pertanto, deve essere ricondotta all’accertamento dei presupposti previsti dall’art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, e non alla semplice constatazione di rapporti tra operatori economici.

Il ruolo del contraddittorio nell’accertamento

L’accertamento dell’unico centro decisionale può richiedere l’esame di circostanze suscettibili di interpretazioni differenti. Per questo motivo, i chiarimenti forniti dagli operatori economici possono assumere rilievo nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione degli indizi. Il contraddittorio consente alla stazione appaltante di acquisire elementi utili a verificare se i collegamenti riscontrati abbiano effettiva rilevanza rispetto alla formulazione delle offerte. Le modalità e i presupposti della sua attivazione devono essere individuati alla luce della disciplina applicabile e delle eventuali disposizioni della documentazione di gara. La questione assume particolare importanza quando l’esclusione si fonda su valutazioni tecniche che richiedono un approfondimento istruttorio.

Quali indizi possono dimostrare un unico centro decisionale?

Le controversie in materia riguardano frequentemente relazioni societarie, rapporti personali, elementi organizzativi comuni, somiglianze documentali e condizioni economiche delle offerte. L’articolo 95, comma 1, lettera d), non contiene un catalogo di indizi che determinano automaticamente l’esclusione. La rilevanza degli elementi deve essere verificata in rapporto alla specifica fattispecie.

Rapporti societari e assetti proprietari

Le situazioni di controllo e collegamento societario rientrano tra gli elementi tradizionalmente considerati nell’accertamento. La Corte di Giustizia UE, nella causa C-538/07, ha tuttavia escluso la compatibilità con il diritto europeo di un divieto automatico di partecipazione simultanea fondato sulla sola presenza di un rapporto di controllo. Il dato societario può quindi assumere rilevanza nell’istruttoria, ma deve essere distinto dall’accertamento dell’imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale.

Rapporti personali e familiari

Anche i rapporti personali e familiari tra soggetti riconducibili a imprese concorrenti possono assumere rilevanza nell’accertamento dell’unico centro decisionale. Il TAR Sicilia, con la sentenza 15 maggio 2025, n. 1068, ha esaminato una controversia relativa all’esclusione da una gara pubblica, nella quale la stazione appaltante aveva individuato diversi indizi di collegamento sostanziale tra gli operatori. Tra questi figuravano rapporti familiari tra il legale rappresentante di un consorzio stabile e i soci di un’impresa consorziata, unitamente alla somiglianza dei ribassi economici e ai risultati di due procedure di gara parallele. Il Tribunale ha ritenuto legittima l’esclusione sulla base della valutazione complessiva degli elementi acquisiti, precisando che l’accertamento dell’unico centro decisionale non può essere condotto attraverso un esame isolato dei singoli indizi. La presenza di rapporti familiari non costituisce, pertanto, una causa autonoma e automatica di esclusione, ma può concorrere, insieme ad altri elementi rilevanti, a dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023.

Elementi organizzativi e professionali comuni

L’utilizzo di professionisti, consulenti o strutture tecniche comuni nella predisposizione delle offerte può costituire un elemento da approfondire nell’accertamento dell’unico centro decisionale. La condivisione di risorse professionali può infatti determinare analogie nell’impostazione degli elaborati, nella struttura dei documenti o nelle soluzioni tecniche proposte. Tuttavia, tali somiglianze non dimostrano necessariamente l’esistenza di accordi tra concorrenti finalizzati a ricondurre le offerte a una medesima sede decisionale.

Ai fini dell’art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, occorre distinguere la presenza di elementi organizzativi comuni dall’effettiva imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale.

L’accertamento richiede quindi una valutazione delle circostanze rilevanti e delle eventuali spiegazioni fornite dagli operatori economici, evitando di attribuire automaticamente alle analogie documentali un significato collusivo.

Somiglianze tra offerte tecniche ed economiche

Le analogie redazionali o contenutistiche possono entrare nell’istruttoria. La loro rilevanza dipende dalle circostanze accertate e dal quadro probatorio. Non è corretto affermare, in termini generali, che offerte tecniche simili siano necessariamente riconducibili a un unico centro decisionale. Allo stesso modo, la diversità di singole parti delle offerte non costituisce automaticamente una dimostrazione conclusiva della loro indipendenza.

Ribassi economici simili: sono sufficienti per l’esclusione?

La presenza di ribassi economici simili tra offerte presentate da operatori distinti può rappresentare un elemento da approfondire nell’accertamento dell’unico centro decisionale. Tuttavia, la vicinanza delle percentuali di ribasso non costituisce, da sola, una prova sufficiente della riconducibilità delle offerte a una medesima sede decisionale. La valutazione deve considerare il contesto della procedura, le caratteristiche economiche delle offerte e gli ulteriori elementi eventualmente emersi dall’istruttoria. In particolare, occorre distinguere la semplice somiglianza dei valori percentuali dalla presenza di circostanze idonee a sostenere l’ipotesi di un coordinamento nella formulazione delle offerte. Anche differenze percentuali apparentemente contenute possono assumere un diverso significato economico in relazione agli importi effettivamente offerti. Ai fini dell’art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, i ribassi devono quindi essere valutati nell’ambito del quadro indiziario complessivo, senza attribuire alla loro somiglianza un’efficacia automaticamente escludente.

Rapporti commerciali e subfornitura

L’esistenza di rapporti commerciali tra imprese partecipanti alla stessa gara non comporta automaticamente la riconducibilità delle rispettive offerte a un unico centro decisionale.
Tra gli elementi che possono essere oggetto di verifica rientrano anche eventuali rapporti di subfornitura, attraverso i quali un operatore economico acquista beni o componenti da un’altra impresa concorrente. La presenza di tali relazioni deve essere valutata considerando le caratteristiche del rapporto negoziale e gli eventuali elementi che consentano di ricondurlo a un’influenza sulla formulazione delle offerte. Occorre quindi distinguere i normali rapporti commerciali tra operatori economici dalla presenza di accordi rilevanti ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023. La sola circostanza che due concorrenti intrattengano rapporti di fornitura non è sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’unico centro decisionale. Assume invece rilievo la capacità degli elementi acquisiti, considerati complessivamente, di sostenere l’accertamento dei presupposti previsti dalla norma.

Categoria
Elementi esaminabili
Precisazione giurisprudenziale

Societari
Controllo e collegamento tra società
La sola relazione societaria non giustifica un’esclusione automatica

Personali
Relazioni tra soggetti riconducibili alle imprese
Da esaminare nel contesto complessivo dell’istruttoria

Organizzativi
Assetti e strutture funzionali comuni
Rilevanti nel percorso di verifica ab externo descritto dalla giurisprudenza

Professionali
Coinvolgimento di professionisti o strutture comuni nella preparazione delle offerte
Occorre esaminare le circostanze e le spiegazioni degli operatori

Economici
Ribassi e condizioni economiche delle offerte
La somiglianza dei ribassi non determina di per sé l’esclusione

Commerciali
Subfornitura e altri rapporti negoziali
La rilevanza dipende dagli elementi concretamente accertati

Documentali
Analogie tra contenuti e impostazioni delle offerte
Da verificare secondo il percorso istruttorio e la valutazione complessiva degli indizi

Unico centro decisionale: occorre dimostrare l’alterazione effettiva della concorrenza?

Uno degli aspetti più delicati nell’applicazione dell’art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 riguarda la distinzione tra l’accertamento dell’unico centro decisionale e la dimostrazione delle conseguenze anticoncorrenziali derivanti dagli accordi tra operatori economici. La disposizione richiede la presenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale a causa di accordi intercorsi tra concorrenti della stessa gara. La questione consiste nello stabilire quale rilevanza debba essere attribuita all’incidenza di tali accordi sul confronto concorrenziale.

L’unicità del centro decisionale e il rischio per la concorrenza

La riconducibilità di più offerte a una medesima sede decisionale pone un problema rispetto ai principi di autonomia delle offerte, segretezza e parità di trattamento tra i concorrenti. La tutela di questi principi costituisce uno degli aspetti centrali della disciplina dell’unico centro decisionale. Nella ricostruzione giurisprudenziale sono tuttavia emerse differenti impostazioni in merito alla necessità di verificare anche l’incidenza concreta degli accordi sulla competizione. Secondo un orientamento, l’accertamento dell’unicità del centro decisionale assume rilievo indipendentemente dalla dimostrazione delle conseguenze anticoncorrenziali effettivamente prodotte. Un diverso orientamento valorizza invece il collegamento tra gli accordi intercorsi e la loro concreta incidenza sull’autonomia delle offerte e sull’effettiva competizione.

Qual è il ruolo dell’effettiva alterazione della gara?

È importante distinguere l’esistenza di elementi che consentano di ricondurre le offerte a un unico centro decisionale dalla prova che l’accordo abbia determinato una specifica alterazione del risultato finale della procedura. Si tratta di profili differenti, che non devono essere automaticamente sovrapposti. Nel valutare la possibile causa di esclusione, la stazione appaltante deve comunque accertare i presupposti previsti dall’art. 95, comma 1, lett. d), sulla base di elementi rilevanti e di un’istruttoria adeguata. Il semplice collegamento tra imprese non equivale alla dimostrazione dell’unico centro decisionale. Allo stesso tempo, la valutazione degli indizi deve tenere conto della disciplina vigente e delle differenti impostazioni giurisprudenziali relative alla tutela della concorrenza. La questione richiede pertanto un accertamento rigoroso, evitando sia esclusioni automatiche fondate sulla sola esistenza di rapporti tra concorrenti, sia conclusioni che prescindano dall’effettiva verifica dell’imputabilità delle offerte.

Il contraddittorio prima dell’esclusione per unico centro decisionale

L’accertamento dell’unico centro decisionale richiede un’istruttoria adeguata alla natura degli elementi indiziari individuati dalla stazione appaltante. In questo contesto, il contraddittorio procedimentale può rappresentare uno strumento importante per acquisire chiarimenti e verificare le circostanze poste a fondamento della possibile esclusione. La partecipazione degli operatori interessati consente all’amministrazione di esaminare eventuali spiegazioni relative ai rapporti societari, personali, organizzativi o commerciali rilevati e alle caratteristiche delle offerte presentate. Il contraddittorio assume particolare rilievo quando gli elementi acquisiti richiedono valutazioni tecniche caratterizzate da margini di opinabilità.

Il contraddittorio è sempre obbligatorio?

La disciplina del D.Lgs. 36/2023 non consente di affermare che, per ogni ipotesi di esclusione, debba essere necessariamente avviato un autonomo subprocedimento in contraddittorio. L’art. 96 disciplina le cause di esclusione e, nei casi previsti, le comunicazioni dell’operatore economico e le misure dirette a dimostrarne l’affidabilità. Per l’accertamento dell’unico centro decisionale occorre inoltre considerare i principi generali del procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla completezza e all’adeguatezza dell’istruttoria.

La natura tecnica dell’accertamento rende tendenzialmente necessaria la preventiva contestazione della possibile causa di esclusione agli operatori interessati, salvo le circostanze eccezionali e le condizioni individuate dalla giurisprudenza. Un ulteriore elemento da verificare è la presenza, nella documentazione di gara, di disposizioni che prevedano espressamente l’attivazione del contraddittorio. Quando la stazione appaltante stabilisce specifiche garanzie procedimentali nel disciplinare, tali previsioni assumono rilievo ai fini della legittimità del procedimento.

Non è pertanto corretto considerare il contraddittorio sempre obbligatorio in termini assoluti, né ritenerlo sistematicamente superfluo nelle verifiche relative all’unico centro decisionale. La sua rilevanza deve essere valutata in rapporto alla disciplina applicabile, alle caratteristiche dell’accertamento e alle previsioni della procedura.

Unico centro decisionale e art. 96: disciplina dell’esclusione e misure di self-cleaning

L’articolo 96 del D.Lgs. 36/2023 disciplina diversi profili dell’esclusione degli operatori economici. Il comma 1 prevede, salve le disposizioni richiamate nello stesso articolo, l’esclusione in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 94 e 95. I commi successivi disciplinano, nei casi contemplati, la comunicazione delle cause di esclusione e le misure dirette a dimostrare l’affidabilità dell’operatore.

Le misure di self-cleaning sono previste anche per le cause dell’art. 95?

L’articolo 96, comma 2, contempla anche le situazioni di cui all’articolo 95, con l’eccezione del comma 2 dello stesso articolo. La disciplina deve essere letta congiuntamente ai commi 3, 4 e 6 dell’articolo 96. Il comma 6 prevede la possibilità per l’operatore economico di fornire prova dell’adozione di misure sufficienti a dimostrare la propria affidabilità. Tra gli elementi richiamati dalla disposizione rientrano il risarcimento o l’impegno a risarcire i danni, il chiarimento dei fatti e l’adozione di provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, nei termini previsti dal comma. L’articolo non dispone che la semplice presentazione di misure comporti automaticamente la permanenza in gara. La loro sufficienza e tempestività sono sottoposte alla valutazione prevista dalla norma.

Per quanto tempo rileva la causa di esclusione per unico centro decisionale?

La risposta è espressamente contenuta nell’articolo 96, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 36/2023. La disposizione prevede che le cause di esclusione indicate nell’articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d), rilevino per la sola gara cui la condotta si riferisce. Il riferimento è particolarmente importante perché distingue queste fattispecie dalle altre ipotesi per le quali il Codice prevede differenti periodi di rilevanza. Non è pertanto corretto attribuire indistintamente a tutte le cause di esclusione non automatica una durata triennale.

Quali obblighi di comunicazione prevede l’articolo 96?

Il comma 14 dell’articolo 96 prevede l’obbligo dell’operatore economico di comunicare alla stazione appaltante i fatti e i provvedimenti che possono costituire cause di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. La disposizione precisa anche che l’omissione della comunicazione o la sua non veridicità, pur non costituendo di per sé una causa di esclusione, possono rilevare ai sensi dell’articolo 98, comma 4. Il profilo dichiarativo va quindi distinto dall’accertamento dell’unico centro decisionale, evitando di sovrapporre automaticamente le diverse fattispecie previste dal Codice.

Appalti suddivisi in lotti e unico centro decisionale

L’accertamento dell’unico centro decisionale assume una particolare complessità nelle procedure suddivise in più lotti. La partecipazione di operatori economici a lotti differenti, gli eventuali vincoli di aggiudicazione e i rapporti commerciali tra concorrenti richiedono un’attenta distinzione tra le singole situazioni. La disciplina dei lotti trova il proprio riferimento nell’articolo 58 del D.Lgs. 36/2023, mentre l’unico centro decisionale resta disciplinato dall’articolo 95, comma 1, lettera d).

L’aggiudicazione di più lotti dimostra l’esistenza di un accordo?

Non automaticamente. Nella sentenza del TAR Lazio n. 8407/2026, relativa a una procedura di RFI articolata in più lotti, sono state esaminate contestazioni concernenti la posizione di imprese partecipanti a una gara suddivisa in tre lotti. Il Tribunale ha distinto le censure relative ai diversi lotti e ha valutato gli elementi dedotti a sostegno della presunta unicità del centro decisionale. La pronuncia esclude, nelle circostanze esaminate, che il rapporto di subfornitura e la somiglianza dei ribassi fossero sufficienti a comprovare l’ipotesi di collegamento collusivo. Il caso conferma l’esigenza di ricostruire puntualmente la procedura e gli elementi relativi ai singoli operatori, senza trasporre automaticamente le conclusioni riguardanti un lotto agli altri.

Unico centro decisionale: le principali sentenze sugli appalti pubblici

La giurisprudenza amministrativa ha affrontato l’unico centro decisionale sotto diversi profili: verifica dei collegamenti, valore degli indizi, incidenza degli accordi sulla concorrenza, contraddittorio e rapporti commerciali tra operatori.

Le pronunce esaminate di seguito approfondiscono differenti aspetti dell’accertamento dell’unico centro decisionale.

Unico centro decisionale negli appalti: quando i rapporti tra imprese comportano l’esclusione dalla gara?
TAR Lazio 8407/2026

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 8407/2026, chiarisce che subforniture tra concorrenti e ribassi simili non bastano a giustificare l’esclusione per unico centro decisionale. La causa di esclusione non automatica prevista dall’art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 richiede indizi concreti di un accordo collusivo. I rapporti commerciali tra imprese operanti nello stesso mercato non dimostrano, da soli, un coordinamento nella formulazione delle offerte. Nel caso esaminato, non sono emersi collegamenti societari o personali né elementi idonei a provare un’intesa tra i concorrenti. L’esclusione richiede quindi elementi concordanti che dimostrino la compromissione dell’autonomia e della segretezza delle offerte. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

Legittima esclusione se gli operatori economici sono collegati tra loro in diverse gare d’appalto
TAR Sicilia 1068/2025

Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 1068/2025, ha confermato la legittimità dell’esclusione di un operatore economico quando le offerte appaiono riconducibili a un unico centro decisionale, anche senza coordinamento esplicito. L’esclusione richiede una valutazione basata su elementi concreti e indizi significativi, come legami societari o familiari e ribassi simili tra imprese partecipanti. Non è necessario dimostrare un danno effettivo alla concorrenza; basta il rischio potenziale valutato nel complesso degli indizi. La PA ha rispettato le garanzie procedimentali, e l’impresa esclusa non ha fornito giustificazioni sufficienti, quindi l’esclusione è stata confermata. Leggi l’approfondimento.

Il contraddittorio procedimentale secondo il Consiglio di Stato
Consiglio di Stato 8352/2025

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8352/2025, ha ribadito che la mancata instaurazione del contraddittorio può compromettere la legittimità dell’esclusione di un operatore economico da una gara, specie in presenza di valutazioni opinabili. Nel caso esaminato, la controversia trae origine da una gara per il servizio di trasporto pasti e prodotti alimentari. La stazione appaltante aveva escluso un concorrente ritenendolo riconducibile ad un unico centro decisionale con un’altra impresa. Esclusione annullata per difetto di istruttoria. Pur non essendo sempre obbligatorio, il contraddittorio diventa necessario quando il giudizio dell’amministrazione non è automatico o univoco. L’omissione di tale fase viola i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Leggi il contenuto completo qui.

Unico centro decisionale, le FAQ

Che cos’è l’unico centro decisionale negli appalti pubblici?

L’unico centro decisionale si configura quando le offerte presentate da operatori economici formalmente distinti risultano riconducibili a una medesima sede decisionale. L’art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 prevede l’esclusione in presenza di rilevanti indizi che facciano ritenere tale imputabilità conseguenza di accordi intercorsi tra operatori partecipanti alla stessa gara.

Due imprese collegate possono partecipare alla stessa gara d’appalto?

Sì. La presenza di rapporti societari, personali o commerciali tra due imprese non comporta automaticamente l’esclusione dalla gara. La stazione appaltante deve accertare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 95, comma 1, lett. d), verificando se le offerte siano riconducibili a un unico centro decisionale a causa di accordi tra concorrenti.

Quali indizi possono dimostrare l’esistenza di un unico centro decisionale?

Tra gli elementi valutabili rientrano i collegamenti societari, i rapporti personali e familiari, le strutture organizzative comuni, le analogie tra offerte tecniche ed economiche e i rapporti commerciali tra concorrenti. Nessuno di questi elementi determina necessariamente l’esclusione se considerato isolatamente: occorre valutare la consistenza e la rilevanza del quadro indiziario complessivo.

Il contraddittorio è obbligatorio prima dell’esclusione per unico centro decisionale?

Non esiste un obbligo generale e incondizionato di avviare uno specifico subprocedimento in contraddittorio per ogni causa di esclusione. Tuttavia, nell’accertamento dell’unico centro decisionale, la natura tecnica e potenzialmente opinabile delle valutazioni rende tendenzialmente necessaria la preventiva contestazione delle circostanze agli operatori interessati. Devono inoltre essere rispettate le eventuali garanzie espressamente previste dal disciplinare di gara.

Per quanto tempo rileva l’esclusione per unico centro decisionale?

L’art. 96, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che la causa di esclusione prevista dall’art. 95, comma 1, lett. d), rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce. Non si applica quindi automaticamente il periodo triennale previsto per altre fattispecie di esclusione.

Fonte: Read More