Fotovoltaico in area idonea: la destinazione agricola nel PUC può annullare la PAS?

Fotovoltaico in area idonea: la destinazione agricola nel PUC può annullare la PAS?

Il TAR Campania chiarisce che l’assenza del fotovoltaico tra gli usi ammessi dalle norme comunali non basta a escludere l’impianto. Restano da rispettare gli altri parametri urbanistico-edilizi

La qualificazione di un’area agricola come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-ter), n. 2, del D.Lgs. 199/2021 consente di superare le disposizioni urbanistiche locali di azzonamento che ostacolino l’installazione di impianti fotovoltaici in ragione della destinazione agricola, fermo restando il rispetto degli altri vincoli e parametri urbanistico-edilizi necessari per l’accesso alla PAS.

È pertanto illegittimo l’annullamento fondato sulla sola mancata inclusione degli impianti fotovoltaici tra gli usi consentiti dalle NTA.

È questo il passaggio centrale della sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione VII, n. 5295, pubblicata il 23 settembre 2026, relativa a due impianti fotovoltaici nel Comune di Orta di Atella.

Il Comune contesta due impianti fotovoltaici in zona agricola

Una società aveva presentato due procedure abilitative semplificate (PAS) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 28/2011 per realizzare altrettanti impianti fotovoltaici nel territorio comunale.

Trascorso il termine previsto senza rilievi ostativi, le procedure si erano perfezionate. Il Comune aveva inoltre rilasciato attestazioni sulla validità ed efficacia dei titoli, riconoscendo che gli impianti ricadevano in aree idonee.

Successivamente, a seguito di verifiche avviate su richiesta della Coldiretti, l’amministrazione aveva disposto la “revoca” delle attestazioni. Secondo il Comune, i progetti non potevano essere realizzati mediante PAS e richiedevano invece l’autorizzazione unica, a causa del contrasto con la disciplina urbanistica locale.

La società aveva quindi impugnato il provvedimento.

L’amministrazione fondava la propria decisione sull’art. 67 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico comunale: tra gli interventi ammessi nella zona agricola non erano espressamente inclusi gli impianti fotovoltaici. Inoltre, quelli proposti non erano qualificabili come agrivoltaici.

Le parti contrarie al progetto richiamavano anche le disposizioni che riservavano le trasformazioni del suolo alla produzione vegetale, all’allevamento e alle attività connesse, sottolineando il valore agricolo e paesaggistico del contesto.

La società contestava questa lettura. A suo avviso, la qualificazione dei terreni come aree idonee ai sensi del D.Lgs. 199/2021 consentiva di superare l’ostacolo derivante dalla destinazione agricola.

La destinazione agricola nelle NTA non basta a escludere la PAS, ma la compatibilità urbanistica è comunque necessaria

Il Tribunale ritiene accertata l’idoneità delle aree ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-ter), n. 2, del D.Lgs. 199/2021, nella formulazione applicabile alla controversia.

La relazione tecnico-descrittiva e lo studio vincolistico e urbanistico allegati alle PAS documentavano l’assenza di vincoli e la collocazione dei terreni entro il buffer di 500 metri da preesistenti insediamenti produttivi.

Il TAR distingue due piani:

le disposizioni di azzonamento, che individuano gli usi ammessi nella zona e possono ostacolare il fotovoltaico per la destinazione agricola del terreno;
gli altri vincoli e parametri urbanistico-edilizi, il cui rispetto resta necessario.

Il Comune aveva fondato il proprio provvedimento sulla circostanza che l’art. 67 delle NTA non includesse gli impianti fotovoltaici tra gli interventi ammessi.

Il TAR considera questa previsione una disposizione di azzonamento, superata o integrata dalla normativa statale sulle aree idonee.

La stessa conclusione riguarda le disposizioni che vietano trasformazioni del suolo per finalità diverse dalla produzione vegetale, dall’allevamento e dalle attività connesse. Secondo il Tribunale, le NTA che elencano gli interventi consentiti in zona agricola senza comprendere il fotovoltaico “non ne implicano di per sé solo l’esclusione.”

Il riconoscimento dell’area come idonea non elimina, tuttavia, ogni verifica urbanistica. La disciplina sulle aree idonee consente di superare il primo tipo di ostacolo (quello relativo all’azzonamento), senza disapplicare indistintamente tutte le regole locali.

La sentenza precisa infatti che l’art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021 “non permette di soprassedere a ogni regolamentazione urbanistica o edilizia locale delle zone agricole.”

Approfondimenti

La distinzione tra idoneità dell’area e conformità del progetto richiamata dal TAR rende essenziale individuare la disciplina applicabile a ogni intervento. Per orientarti tra criteri di localizzazione, disposizioni transitorie e regole per il fotovoltaico sui terreni agricoli, scopri l’approfondimento sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili.

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