Aree idonee alle FER in Liguria: cosa prevede la legge regionale

Aree idonee alle FER in Liguria: cosa prevede la legge regionale

La legge regionale 12/2026 individua ulteriori superfici per gli impianti rinnovabili, dalle aree agricole alle cave in esercizio. Previste nuove disposizioni sulle autorizzazioni, obblighi per i grandi impianti e ulteriori competenze per i Comuni

Con la legge regionale 5 ottobre 2026, n. 12, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale del 7 ottobre 2026, la Regione Liguria individua ulteriori superfici e aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), compresi gli impianti di accumulo e gli elettrolizzatori.

Il provvedimento, in vigore dal 7 ottobre 2026, dà attuazione all’articolo 11-bis, comma 3, del D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili) e amplia, sul territorio regionale, le aree considerate idonee rispetto a quelle già individuate dalla normativa statale.

Le nuove disposizioni interessano in particolare impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, con specifiche previsioni sulle caratteristiche delle aree, sui procedimenti autorizzativi e sul coinvolgimento delle amministrazioni comunali.

La disciplina regionale si inserisce nel quadro normativo definito dal decreto aree idonee per le rinnovabili, che stabilisce i criteri nazionali per l’individuazione delle superfici utilizzabili e i relativi regimi amministrativi.

Per progettare impianti fotovoltaici sulle superfici individuate dalla nuova normativa regionale, puoi un software BIM per la progettazione e il dimensionamento degli impianti fotovoltaici.

Grazie alla modellazione 3D/BIM puoi valutare la disposizione dei moduli in funzione delle caratteristiche del sito, verificare orientamento e ombreggiamenti, dimensionare i componenti e gli eventuali sistemi di accumulo e stimare la produzione energetica. Il software consente inoltre di elaborare schemi elettrici, relazioni tecniche e analisi economiche a supporto del progetto.

Quali sono le nuove aree idonee per il fotovoltaico in Liguria?

L’articolo 3 della L.R. 12/2026 individua ulteriori aree idonee in funzione della fonte rinnovabile impiegata.

Per gli impianti fotovoltaici sono considerate idonee:

le aree agricole sulle quali operano imprese agricole, nel limite massimo dello 0,8% della superficie agricola utilizzata (SAU), secondo quanto previsto dall’articolo 11-bis del D.Lgs. 190/2024;
le aree ricomprese nei perimetri delle aree di crisi industriale complessa, con esclusione dei beni soggetti a vincolo;
le cave in esercizio, purché l’installazione sia compatibile con i piani di coltivazione e di ripristino ambientale;
le zone logistiche semplificate individuate dalla normativa nazionale.

Particolare attenzione merita la previsione relativa alle aree agricole.

Il limite dello 0,8% della SAU costituisce un parametro la cui applicazione è sottoposta a verifica regionale. Le proposte progettuali che interessano tali superfici devono essere tempestivamente comunicate alla Regione dall’ente che le riceve, affinché possa verificare il raggiungimento del limite.

La disposizione richiede quindi di considerare non soltanto le caratteristiche del terreno, ma anche il rispetto del limite previsto e delle condizioni stabilite dalla disciplina nazionale.

Impianti idroelettrici: le condizioni per utilizzare salti e opere esistenti

La legge individua ulteriori aree idonee anche per la produzione di energia idroelettrica, privilegiando determinate situazioni nelle quali è possibile utilizzare opere e infrastrutture già presenti.

In particolare, l’articolo 3 considera:

i salti idraulici preesistenti per la realizzazione di impianti a salto concentrato;
gli impianti che utilizzano acqua già derivata per finalità potabili o irrigue, senza aumentare le portate e senza pregiudicare l’utilizzo preesistente della concessione;
gli impianti a salto concentrato in corrispondenza di sbarramenti già esistenti, che non richiedano modifiche sostanziali per il ripristino dell’utilizzo idroelettrico;
per i soli impianti idroelettrici a pompaggio, i siti caratterizzati dalla presenza di sbarramenti o invasi esistenti.

Il riconoscimento dell’idoneità è subordinato a specifiche condizioni di tutela del corso d’acqua.

L’impianto deve prevedere il parziale mantenimento del letto e dell’andamento originario del fiume oppure la presenza di strutture funzionanti per la risalita e la discesa dell’ittiofauna.

Impianti eolici: quali competenze hanno i Comuni?

Per l’eolico, la L.R. 12/2026 attribuisce ai Comuni la possibilità di individuare ulteriori aree idonee per impianti di media e grande dimensione nel proprio territorio, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 11-bis, comma 4, del D.Lgs. 190/2024.

Una volta approvato il provvedimento di individuazione, il Comune deve informare la Regione entro dieci giorni.

Il quadro regionale relativo all’eolico sarà inoltre integrato da un successivo provvedimento sulle aree non idonee.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale dovrà approvare una proposta di individuazione di tali aree, da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale.

Fino all’approvazione del nuovo provvedimento restano salve, nei limiti della compatibilità con la normativa vigente, le aree non idonee individuate con la deliberazione del Consiglio regionale n. 3 del 3 febbraio 2009.

La classificazione di un’area come non idonea, secondo la definizione contenuta nell’articolo 2 della legge regionale, non comporta automaticamente il divieto di presentare un’istanza o di realizzare l’intervento.

Aree portuali, strade e infrastrutture elettriche: dove sono ammessi gli impianti FER di ogni tipologia

Accanto alle superfici individuate per specifiche fonti energetiche, la legge regionale introduce ulteriori categorie di aree idonee utilizzabili per diverse tipologie di impianti.

Rientrano tra queste:

aree portuali, con esclusione dei porti turistici e nel rispetto delle norme relative alle infrastrutture portuali e delle disposizioni ENAC applicabili;
aree di pertinenza delle strade extraurbane principali, fino a una distanza massima di 300 metri, nel rispetto della normativa sulle infrastrutture stradali;
suoli già consumati e impermeabilizzati, cartografati dall’atlante nazionale del consumo di suolo ISPRA, purché risultino impermeabilizzati al momento della proposta progettuale;
aree prive di vincoli ambientali, situate entro 300 metri dai punti di connessione alla rete elettrica, dalle cabine primarie e dalle stazioni elettriche esistenti.

Per i suoli impermeabilizzati è espressamente esclusa l’applicazione agli impianti a biomassa.

Le superfici individuate per il fotovoltaico nelle aree di crisi industriale complessa, nelle cave in esercizio e nelle zone logistiche semplificate, insieme alle ulteriori categorie territoriali indicate dalla legge, sono considerate idonee anche per gli impianti di accumulo.

La qualificazione di un’area come idonea non elimina la necessità di verificare i vincoli applicabili, la compatibilità dell’intervento e il regime amministrativo previsto per lo specifico impianto.

Autorizzazione unica FER: competenze e deroghe urbanistiche

L’articolo 5 disciplina i procedimenti relativi agli impianti che non rientrano nei regimi dell’attività libera e della procedura abilitativa semplificata (PAS), previsti dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 190/2024.

Per tali interventi è necessario il rilascio dell’autorizzazione unica, di competenza delle Province o della Città metropolitana, secondo quanto stabilito dall’articolo 9 del Testo Unico Rinnovabili.

Il provvedimento di autorizzazione unica può costituire, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale.

La legge prevede inoltre la possibilità di derogare alla disciplina degli atti di pianificazione territoriale regionale, previo assenso della struttura regionale competente, in considerazione della pubblica utilità e dell’urgenza degli interventi.

Per gli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale, l’assenso regionale alla deroga viene espresso nell’ambito della valutazione stessa.

Una disposizione particolarmente rilevante riguarda l’applicazione delle nuove regole ai procedimenti già avviati: l’articolo 5 si applica anche alle autorizzazioni uniche in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Grandi impianti FER: progetto da presentare ai Comuni 90 giorni prima

La legge introduce un adempimento specifico per gli impianti di grande taglia, individuati secondo le definizioni dell’articolo 2.

Il proponente deve presentare l’iniziativa progettuale alle amministrazioni comunali coinvolte almeno 90 giorni prima del deposito dell’istanza di autorizzazione unica.

L’obbligo rende necessario programmare il confronto con le amministrazioni locali già nella fase precedente alla presentazione della domanda.

Per gli impianti di potenza non inferiore a 1 MW, la Regione promuove inoltre, insieme ai proponenti e ai Comuni interessati, misure di ritorno a favore delle comunità locali nei cui territori sono installati gli impianti.

Monitoraggio delle aree idonee e disposizioni transitorie

La L.R. 12/2026 istituisce un sistema di monitoraggio semestrale della potenza da fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita, articolato per territorio provinciale.

La Regione provvede inoltre ad alimentare la piattaforma nazionale delle aree idonee gestita dal GSE e a monitorare l’energia condivisa nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità energetiche rinnovabili.

È prevista anche l’istituzione di un Tavolo tecnico permanente, coordinato dalla struttura regionale competente in materia di energia, che si riunirà almeno due volte l’anno.

Per quanto riguarda l’applicazione temporale della nuova disciplina, l’articolo 8 stabilisce che, fatta salva la disciplina speciale dell’articolo 5, le disposizioni della legge si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla sua entrata in vigore.

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