Il subappalto necessario vale anche per gli appalti di servizi?

Il subappalto necessario vale anche per gli appalti di servizi?

Un’impresa priva direttamente di un requisito può qualificarsi tramite subappalto anche in una gara di servizi? E può correggere successivamente la dichiarazione?

Il subappalto necessario, o qualificatorio, non è limitato agli appalti di lavori: può trovare applicazione anche nei servizi. Tuttavia, quando il concorrente utilizza il subappalto per sopperire alla mancanza di un requisito indispensabile per partecipare alla gara, la documentazione presentata entro il termine dell’offerta deve consentire di ricostruire correttamente tale assetto qualificatorio.

È questo il punto centrale affrontato dal TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione IV, con la sentenza n. 2555/2026, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un’aggiudicazione nella quale il ricorso al subappalto necessario era stato precisato soltanto attraverso il soccorso istruttorio.

Il caso: requisiti di accreditamento e ricorso a laboratori terzi

La controversia riguarda una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento di un servizio comprendente specifiche analisi di laboratorio.

Il disciplinare richiedeva, tra i requisiti di idoneità professionale, l’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il capitolato precisava che tale accreditamento doveva riguardare i parametri individuati dall’Allegato III del D.Lgs. 18/2023.

L’aggiudicataria possedeva direttamente la certificazione soltanto per una parte dei parametri richiesti. Nella documentazione iniziale aveva dichiarato di voler subappaltare alcune prove, ma senza far emergere in modo inequivoco che il subappalto fosse utilizzato proprio per integrare il requisito di qualificazione mancante.

A seguito del soccorso istruttorio, l’operatore aveva modificato il DGUE, specificando quali prove sarebbero state svolte direttamente e quali affidate a laboratori terzi accreditati.

Il subappalto necessario può essere utilizzato anche nei servizi?

Uno dei punti più significativi della sentenza riguarda l’ambito applicativo dell’istituto.

Il TAR ricorda che il subappalto necessario si distingue da quello facoltativo perché il concorrente vi ricorre non per una semplice scelta organizzativa, ma perché non possiede la qualificazione necessaria per eseguire direttamente una parte delle prestazioni.  Il Collegio prende atto dell’esistenza di un orientamento che circoscrive il subappalto qualificatorio ai lavori, ma aderisce alla diversa impostazione che ne consente l’impiego anche negli appalti di servizi.

La conclusione è particolarmente chiara:

“il subappalto necessario [è] istituto generale, trasversalmente applicabile tanto ai lavori quanto ai servizi”.

Nel caso esaminato, inoltre, il D.Lgs. 18/2023 consentiva espressamente al laboratorio affidatario di ricorrere a terzi accreditati per specifiche prove. Il requisito, quindi, non doveva necessariamente essere concentrato integralmente in capo al contraente principale.

Dichiarazione di subappalto e soccorso istruttorio

Il nodo decisivo diventa allora un altro: la dichiarazione presentata originariamente era sufficiente per consentire il successivo chiarimento attraverso il soccorso istruttorio?

Sul punto il TAR ricorda l’esistenza di due orientamenti. Secondo quello più rigoroso, il concorrente privo della qualificazione deve dichiarare espressamente, già nella domanda di partecipazione, la volontà di ricorrere al subappalto necessario. L’omissione non può essere sanata successivamente.

Un orientamento più sostanzialistico ammette invece che una generica riserva di subappalto possa essere chiarita mediante soccorso istruttorio quando dalla documentazione originaria emerga già, seppure in modo ambiguo, la volontà del concorrente.

Il TAR non risolve in astratto il contrasto perché, nel caso concreto, ritiene superato anche il limite ammesso dall’interpretazione più favorevole.

L’immagine sottostante confronta il chiarimento ammesso con la modifica non ammessa tramite soccorso istruttorio. Mostra visivamente quando il subappalto necessario può essere precisato e quando, invece, altera l’assetto qualificatorio originario.

Subappalto necessario

Quando il chiarimento diventa modifica dell’offerta

La dichiarazione originaria richiamava i “Parametri del Gruppo B – Allegato II” del D.Lgs. 18/2023. Dopo il soccorso istruttorio, invece, il concorrente aveva fatto riferimento ai parametri dell’Allegato III, definendo soltanto in quella fase l’esatto riparto tra attività eseguite direttamente e attività subappaltate.

Per il TAR non si tratta di una semplice correzione formale: le due classificazioni non coincidono e la variazione comporta una diversa delimitazione delle prestazioni subappaltate e dello stesso requisito professionale. La dichiarazione resa durante il soccorso istruttorio assume quindi carattere “sostitutivo (e non meramente rettificativo)”, modificando l’assetto dichiarato al momento della partecipazione allo scopo di colmare il requisito mancante.

In sostanza, il soccorso istruttorio può chiarire una situazione già risultante dall’offerta, ma non può essere utilizzato per costruire successivamente il meccanismo qualificatorio mediante subappalto necessario.

La decisione del TAR

Il vizio è ritenuto decisivo. Il TAR accoglie il ricorso e annulla l’aggiudicazione. Dichiara inoltre inefficace il contratto già stipulato e dispone il subentro della seconda classificata, previo espletamento delle verifiche previste dalla legge.

 

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