I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari nel codice appalti

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari nel codice appalti

Cosa prevede l’art. 68 del D.Lgs. 36/2023 per raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari: costituzione, requisiti, mandato, responsabilità, modifiche e recesso  

I raggruppamenti temporanei consentono a più operatori economici di partecipare congiuntamente a una procedura di affidamento e, in caso di aggiudicazione, di eseguire le prestazioni previste dal contratto secondo la ripartizione indicata in sede di offerta. La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 68 del D.Lgs. 36/2023, che regola i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici.

Il nuovo Codice ha modificato in maniera significativa l’impostazione prevista dal precedente D.Lgs. 50/2016: non basta quindi sostituire il vecchio riferimento all’art. 48 con quello all’art. 68.

Il nuovo sistema disciplina, tra l’altro:

la partecipazione di raggruppamenti e consorzi non ancora costituiti;
l’indicazione delle prestazioni eseguite dai singoli operatori;
il ruolo del mandatario;
il possesso dei requisiti di partecipazione;
la responsabilità dei componenti;
la partecipazione dello stesso operatore in più raggruppamenti;
le modifiche soggettive;
il recesso dal raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari rientrano tra gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 65 del Codice.

La stazione appaltante non può imporre ai raggruppamenti una specifica forma giuridica ai fini della presentazione dell’offerta. Può tuttavia prevedere, nei limiti stabiliti dal Codice, specifiche condizioni relative alla partecipazione e all’esecuzione, purché proporzionate e giustificate da ragioni oggettive. L’ente ha l’obbligo di verificare l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. Per fare ciò c’è bisogno di uno strumento specifico che aiuti nell’organizzazione e nella gestione della modulistica. Al riguardo ti consiglio un software per lavori pubblici: puoi utilizzare una piattaforma in cloud e sfruttarne tutti i vantaggi. Strutturi facilmente il fascicolo digitale del lavoro pubblico, archivi e organizzi tutti i documenti in un unico ambiente, puoi consultare i fascicoli da qualsiasi luogo con qualsiasi dispositivo, fai firmare digitalmente gli elaborati.

Cosa si intende per raggruppamento temporaneo?

I raggruppamenti temporanei rientrano tra gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 36/2023. L’articolo 68 ne disciplina invece le modalità di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 36/2023, i raggruppamenti temporanei sono costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso comma. Nello specifico, possono farne parte:

imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative;
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
consorzi tra imprese artigiane;
consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili.

L’art. 65 individua infatti gli operatori economici ammessi, mentre l’art. 68 disciplina specificamente i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari.

Il raggruppamento temporaneo consente a più operatori economici di partecipare congiuntamente alla gara, mettendo insieme capacità organizzative, tecniche ed economico-finanziarie e ripartendo tra loro le prestazioni da eseguire. A differenza dell’avvalimento, tutti i componenti del RTI partecipano direttamente alla procedura e assumono gli obblighi connessi alle prestazioni di propria competenza.

Come si costituisce un raggruppamento temporaneo?

Un RTI può essere:

già costituito al momento della partecipazione alla gara;
costituendo, quando gli operatori dichiarano nell’offerta di impegnarsi a costituire formalmente il raggruppamento in caso di aggiudicazione.

Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, tutti gli operatori economici devono sottoscrivere l’offerta. Gli stessi assumono inoltre l’impegno a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno degli operatori, che assume il ruolo di mandatario e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti.

Il rapporto tra mandatario e mandanti assume quindi una funzione centrale sia nella fase di affidamento sia nella successiva esecuzione del contratto.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante, salvo quanto previsto dall’art. 68 in caso di inadempimento dell’impresa mandataria.

La stazione appaltante non può imporre al raggruppamento una determinata forma giuridica per la sola presentazione dell’offerta. Il Codice consente tuttavia, dopo l’aggiudicazione, di richiedere una specifica forma giuridica quando ciò sia necessario per la buona esecuzione del contratto.

RTI – schema di raggruppamento

Schema di un raggruppamento temporaneo di imprese: più operatori economici, ciascuno con specifiche prestazioni, partecipano congiuntamente alla gara attraverso un mandatario, mantenendo la propria autonomia e confluendo in un unico appalto.

Chi esegue le prestazioni all’interno del RTI?

Uno degli aspetti fondamentali della nuova disciplina riguarda l’individuazione delle prestazioni affidate ai singoli componenti. Ai sensi dell’art. 68, comma 2, nell’offerta devono essere specificate:

le categorie di lavori che saranno eseguite da ciascun operatore;
le parti del servizio o della fornitura attribuite a ciascun componente.

Ciascun operatore assume contestualmente l’impegno a realizzare le prestazioni indicate nell’offerta.

Non è quindi sufficiente considerare il raggruppamento nel suo complesso: deve risultare chiaramente chi eseguirà cosa.

Questa ripartizione assume particolare importanza anche in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione.

Quali requisiti deve possedere un raggruppamento temporaneo?

L’art. 68, comma 11, stabilisce che i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari sono ammessi alla gara quando i partecipanti possiedono complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare.
Per gli appalti di lavori occorre inoltre tener conto del sistema di qualificazione previsto dall’Allegato II.12. Per servizi e forniture, la previsione non comporta di per sé una necessaria corrispondenza quantitativa tra quota di esecuzione e misura del requisito posseduto dal singolo componente, salvo quanto previsto dai documenti di gara.

Per i lavori pubblici assumono inoltre rilievo le disposizioni in materia di qualificazione contenute nell’Allegato II.12 del Codice.

Tutti i componenti del raggruppamento devono inoltre rispettare i requisiti generali previsti dal Codice. Gli artt. 94 e 95 disciplinano rispettivamente le cause di esclusione automatica e non automatica, mentre l’art. 97 contiene una disciplina specifica per le cause di esclusione dei partecipanti ai raggruppamenti. Il Codice colloca espressamente gli artt. 94-100 nel Titolo dedicato ai requisiti di partecipazione e alla selezione dei partecipanti.

Cooptazione nei raggruppamenti di lavori

Per gli appalti di lavori l’art. 68 prevede anche la possibilità della cosiddetta cooptazione.

Quando il singolo concorrente oppure gli operatori che intendono riunirsi possiedono i requisiti richiesti, possono raggruppare anche altre imprese qualificate per categorie e importi diversi da quelli richiesti dal bando.

La possibilità è però soggetta a precise condizioni:

i lavori affidati alle imprese cooptate non possono superare il 20% dell’importo complessivo dei lavori;
ciascuna impresa deve possedere qualificazioni per un ammontare almeno pari all’importo dei lavori che le saranno affidati.

RTI orizzontale, verticale e misto: cosa cambia con il nuovo Codice?

Nel precedente D.Lgs. 50/2016 l’art. 48 definiva espressamente le nozioni di raggruppamento orizzontale e raggruppamento verticale, distinguendo inoltre tra lavori e servizi o forniture.

Il nuovo art. 68 del D.Lgs. 36/2023 non riproduce queste definizioni normative.

Le espressioni RTI orizzontale, verticale e misto continuano tuttavia a essere utilizzate nella prassi per descrivere il modo in cui le prestazioni vengono distribuite tra i componenti.

In termini generali si parla tradizionalmente di:

raggruppamento orizzontale, quando più operatori eseguono prestazioni riconducibili alla stessa categoria o tipologia;
raggruppamento verticale, quando le diverse prestazioni sono distribuite tra operatori differenti secondo la loro specializzazione;
raggruppamento misto, quando coesistono entrambe le modalità.

Nel nuovo Codice, però, l’elemento giuridicamente centrale non è la classificazione formale del raggruppamento, quanto piuttosto l’obbligo previsto dall’art. 68, comma 2, di indicare nell’offerta le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura eseguite dai singoli operatori.

La ripartizione delle prestazioni deve quindi essere letta in coordinamento con le regole sul possesso dei requisiti previste dall’art. 68 e dai documenti di gara.

Qual è il ruolo dell’impresa mandataria?

L’operatore economico indicato come mandatario rappresenta il raggruppamento nei confronti della stazione appaltante.

In caso di RTI costituendo, gli operatori si impegnano già in sede di offerta a conferire al mandatario il mandato collettivo speciale con rappresentanza.

La mandataria:

rappresenta gli operatori riuniti nei rapporti con la stazione appaltante;
sottoscrive il contratto anche per conto dei mandanti;
svolge le funzioni previste dal mandato durante l’esecuzione dell’appalto.

La presenza di un mandatario non comporta tuttavia che gli altri componenti siano estranei alle obbligazioni derivanti dalla procedura e dal contratto.

Responsabilità degli operatori del raggruppamento

Il nuovo Codice prevede un regime di responsabilità solidale degli operatori riuniti o consorziati.

L’offerta presentata dagli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

È quindi opportuno evitare di rappresentare la mandataria come l’unico soggetto responsabile dell’intero contratto: il sistema dell’art. 68 attribuisce rilievo alla responsabilità degli operatori che compongono il raggruppamento, fermo restando il particolare ruolo di rappresentanza della mandataria.

Si può partecipare alla stessa gara in più raggruppamenti?

Il nuovo Codice cambia in maniera significativa la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016. L’art. 68, comma 14, disciplina il caso in cui uno stesso concorrente partecipi:

a più raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari;
oppure contemporaneamente in forma individuale e all’interno di un raggruppamento o consorzio ordinario.

Questa situazione non determina di per sé un’esclusione automatica.

L’esclusione opera quando sono integrati i presupposti previsti dall’art. 95, comma 1, lettera d), fatta salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che la partecipazione plurima non ha influito sulla gara e non è idonea a incidere sulla sua capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Si tratta di una differenza importante rispetto al vecchio Codice, nel quale il divieto era formulato in termini molto più rigidi.

È possibile modificare la composizione del raggruppamento?

Il principio di stabilità della composizione del raggruppamento non impedisce qualsiasi modifica soggettiva.

L’art. 68, comma 15, precisa infatti che la modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammessa nei casi previsti dall’art. 97 e dal comma 17 dello stesso art. 68.

L’art. 97 assume particolare rilievo quando una causa di esclusione o la perdita di un requisito interessa uno soltanto dei componenti del raggruppamento.

In presenza delle condizioni previste dalla norma, il raggruppamento può adottare le misure necessarie nei confronti dell’operatore interessato, purché sia preservata la regolarità della partecipazione e non venga sostanzialmente modificata l’offerta.

La modifica soggettiva non può pertanto essere utilizzata liberamente per trasformare il concorrente dopo la presentazione dell’offerta, ma è ammessa nelle specifiche ipotesi consentite dal Codice.

Recesso dal raggruppamento temporaneo

L’art. 68, comma 17, disciplina espressamente il recesso di una o più imprese raggruppate.

Il recesso è ammesso a condizione che le imprese che rimangono nel raggruppamento possiedano requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, servizi o forniture ancora da eseguire.

La norma consente il recesso anche nel caso in cui il raggruppamento, a seguito dell’uscita degli altri componenti, si riduca a un unico soggetto.

Questa disciplina rappresenta una differenza significativa rispetto al precedente art. 48 del D.Lgs. 50/2016, che collegava espressamente il recesso a esigenze organizzative del raggruppamento. L’attuale art. 68, comma 17, non riproduce quella condizione e concentra la verifica sulla permanenza dei requisiti necessari per le prestazioni ancora da eseguire.

Le disposizioni relative al recesso trovano applicazione, per espressa previsione del comma 18, anche ai soggetti richiamati dall’art. 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

L’associazione in partecipazione è ammessa?

L’associazione in partecipazione non è ammessa. L’art. 68, comma 15, stabilisce il divieto di associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione.

L’inosservanza del divieto comporta conseguenze differenti a seconda della fase in cui viene accertata:

esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario;
annullamento dell’aggiudicazione;
oppure risoluzione del contratto, se già stipulato.

Il divieto di associazione in partecipazione non deve essere confuso con le modifiche della composizione del raggruppamento espressamente ammesse dall’art. 97 o con il recesso disciplinato dal comma 17.

Consorzi ordinari e consorzi stabili: quali sono le differenze?

Il nuovo Codice distingue nettamente i consorzi ordinari dai consorzi stabili.

I consorzi ordinari rientrano tra i soggetti previsti dall’art. 65, comma 2, lettera f), e sono disciplinati, per quanto riguarda la partecipazione alle procedure, dall’art. 68.

I consorzi stabili costituiscono invece una distinta categoria di operatore economico e sono regolati in particolare dall’art. 67.

Il Codice dedica infatti:

l’art. 65 agli operatori economici;
l’art. 67 ai consorzi non necessari;
l’art. 68 ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari.

Il consorzio stabile presenta una struttura comune destinata a operare con continuità nel settore dei contratti pubblici per un periodo non inferiore a cinque anni secondo l’art. 65, mentre il raggruppamento temporaneo costituisce una forma di partecipazione congiunta riferita alla procedura e all’eventuale esecuzione del relativo contratto.

Di conseguenza, non sono più corretti i precedenti richiami agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016: nel nuovo Codice la disciplina va ricostruita facendo riferimento principalmente agli artt. 65, 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

Raggruppamenti e reti di imprese

L’art. 68 trova applicazione, nei limiti della compatibilità, anche alle aggregazioni tra imprese aderenti a un contratto di rete previste dall’art. 65, comma 2, lettera g). Quando tali aggregazioni possiedono tutti i requisiti previsti per i consorzi stabili, il Codice stabilisce inoltre la loro equiparazione ai consorzi stabili ai fini della qualificazione SOA.

Cosa cambia rispetto al vecchio art. 48 del Codice appalti?

Con il passaggio dal D.Lgs. 50/2016 al D.Lgs. 36/2023 la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari è stata trasferita dall’art. 48 all’art. 68, con alcune modifiche significative.

In particolare:

cambia la collocazione normativa: i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari sono ora disciplinati dall’art. 68 del D.Lgs. 36/2023;
non sono più riprodotte nell’art. 68 le definizioni di raggruppamento orizzontale e verticale contenute nel precedente art. 48; resta invece centrale l’obbligo di indicare in offerta le categorie di lavori o le parti di servizi e forniture che saranno eseguite dai singoli componenti;
la stazione appaltante può disciplinare le modalità di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del raggruppamento, purché le prescrizioni siano proporzionate e giustificate da motivazioni obiettive;
la partecipazione dello stesso operatore a più raggruppamenti, oppure contemporaneamente in forma individuale e raggruppata, non determina più automaticamente l’esclusione, ma deve essere valutata secondo quanto previsto dall’art. 68, comma 14, in coordinamento con l’art. 95;
le modifiche soggettive del raggruppamento sono coordinate con l’art. 97, che disciplina le conseguenze delle cause di esclusione che riguardano uno dei partecipanti;
il recesso è oggi disciplinato dall’art. 68, comma 17 e non riproduce più la formulazione del vecchio art. 48, comma 19, che lo ammetteva “esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento”; il vecchio regime conteneva espressamente tale limitazione;
resta il divieto di associazione in partecipazione, con le conseguenze previste dall’art. 68;
la disciplina dei requisiti e della qualificazione va oggi letta in coordinamento con gli artt. 94, 95, 97 e 100 e, per i lavori, con l’Allegato II.12. Il Codice allegato colloca infatti espressamente l’art. 97 tra le cause di esclusione dei partecipanti ai raggruppamenti e l’art. 100 tra i requisiti di ordine speciale.

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Raggruppamento temporaneo di imprese RTI – FAQ

Un RTI deve essere già costituito prima di presentare l’offerta?

No. L’art. 68 consente la partecipazione anche a raggruppamenti non ancora costituiti, purché l’offerta sia sottoscritta da tutti i futuri componenti e contenga l’impegno a conferire il mandato al soggetto indicato come mandatario.

I requisiti devono essere posseduti interamente dalla mandataria?

Non in termini generali. Il Codice prevede che determinati requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali possano essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, ma ciascun esecutore deve possedere i requisiti necessari per la prestazione che assume.

Uno stesso operatore può partecipare in più RTI?

La partecipazione plurima non comporta automaticamente l’esclusione. L’art. 68, comma 14, rinvia ai presupposti dell’art. 95, comma 1, lettera d), e consente all’operatore di dimostrare che la situazione non ha influito sulla gara né compromette il rispetto degli obblighi contrattuali.

Un’impresa può recedere da un raggruppamento?

Sì, purché i soggetti rimanenti abbiano i requisiti necessari per le prestazioni ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche quando rimane un unico soggetto.

RTI verticale e orizzontale esistono ancora?

Le espressioni continuano a essere utilizzate nella prassi, ma l’art. 68 del D.Lgs. 36/2023 non riproduce le definizioni contenute nel precedente art. 48. Il nuovo Codice attribuisce soprattutto rilievo alla ripartizione delle prestazioni tra i componenti.

Qual è la differenza tra RTI e avvalimento?

Nel RTI più operatori partecipano congiuntamente alla gara ed eseguono le prestazioni attribuite a ciascuno; nell’avvalimento un operatore utilizza risorse e capacità messe a disposizione da un altro soggetto secondo la disciplina dell’art. 104.

 

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