Appalti sotto soglia: il RUP può reiterare i chiarimenti sull’offerta?
Quando il RUP può reiterare i chiarimenti sull’offerta senza modificarne l’equilibrio economico originale? Il Consiglio di Stato si pronuncia
Negli appalti sotto soglia, quando non ricorrono i presupposti per l’esclusione automatica, la stazione appaltante può approfondire la congruità di un’offerta sospetta senza attivare necessariamente il procedimento dell’art. 110. Il Consiglio di Stato chiarisce inoltre che le richieste di chiarimenti possono essere reiterate, purché servano a verificare l’offerta e non a modificarla.
Offerta sospetta negli appalti sotto soglia: quale verifica deve fare il RUP?
Un’offerta presenta un costo della manodopera sensibilmente inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante. Il RUP chiede chiarimenti, ma le prime risposte non sono sufficienti. Può formulare nuove richieste oppure deve fermarsi una volta decorso il termine previsto per la verifica dell’anomalia?
Sul punto interviene il Consiglio di Stato, Sezione VII, con la sentenza n. 6759/2026, relativa a un accordo quadro sotto soglia per lavori di conservazione e restauro di un fondo librario.
Il principio rilevante è soprattutto procedimentale: la verifica di congruità prevista dall’art. 54 del D.Lgs. 36/2023 non coincide necessariamente con il subprocedimento di verifica dell’anomalia disciplinato dall’art. 110. E, quando servono ulteriori approfondimenti, i chiarimenti possono essere ripetuti.
Il caso
L’Università degli Studi di Firenze aveva affidato mediante procedura negoziata un accordo quadro quadriennale da 300.000 euro oltre IVA per la messa in sicurezza e il restauro di materiale librario.
La stazione appaltante aveva stimato 210.000 euro di costi della manodopera e indicato il CCNL Restauro.
Alla gara partecipavano due operatori. Il concorrente poi risultato aggiudicatario offriva un ribasso del 32,750%, indicando costi della manodopera pari a 142.204 euro.
Lo scostamento induceva il RUP ad avviare un’interlocuzione con l’impresa. Alle prime risposte seguivano ulteriori richieste, fino alla valutazione finale di congruità e sostenibilità dell’offerta.
La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, sostenendo, tra l’altro, che il RUP avesse illegittimamente protratto il procedimento oltre i 15 giorni previsti dall’art. 110 e consentito all’aggiudicataria di correggere progressivamente l’offerta.
Art. 54 e art. 110: non sono la stessa verifica
Il Consiglio di Stato respinge la censura.
Essendo l’affidamento sotto soglia ed essendo state presentate soltanto due offerte valide, secondo il Collegio la Stazione appaltante non era tenuta ad avviare il sub-procedimento per la verifica delle anomalie. Il RUP poteva tuttavia verificare la sostenibilità dell’offerta attraverso l’approfondimento consentito dall’art. 54 del Codice.
Di conseguenza, secondo la sentenza, non era applicabile alla specifica interlocuzione il termine di 15 giorni previsto dall’art. 110, comma 2. Il richiamo allo stesso art. 110 contenuto nella prima nota del RUP non modifica la natura sostanziale dell’attività effettivamente svolta.
Il RUP può chiedere chiarimenti più volte
L’appellante contestava quattro successive richieste di chiarimenti, sostenendo che avessero consentito all’impresa di rendere progressivamente sostenibile un’offerta inizialmente insufficiente.
Il Consiglio di Stato osserva invece che l’art. 101, comma 3 non prevede che tale richiesta di chiarimenti non possa essere ripetuta. Se dalla prima risposta emergono nuovi elementi che richiedono precisazioni, il RUP può quindi proseguire l’interlocuzione.
Per il Collegio, interromperla soltanto per il decorso del tempo sarebbe stato irragionevole quando gli approfondimenti erano ancora funzionali ad accertare la sostenibilità dell’offerta.
La prosecuzione del dialogo procedimentale viene collegata anche al principio del risultato, all’efficienza e alla leale cooperazione tra PA e privato.
Il limite rimane però fermo: i chiarimenti devono spiegare l’offerta già presentata, non consentire al concorrente di formularne una nuova.
Cambio di CCNL durante i chiarimenti: quando non modifica l’offerta
La vicenda presenta anche un secondo profilo di particolare interesse.
L’aggiudicataria aveva inizialmente dichiarato un CCNL Commercio e servizi, mentre nel corso dei chiarimenti aveva precisato che ai restauratori sarebbe stato applicato il CCNL Restauro indicato dalla lex specialis.
Per il Consiglio di Stato questa variazione non comporta, nel caso concreto, una modifica sostanziale.
Il criterio decisivo è l’equilibrio economico originario dell’offerta: il costo della manodopera e l’importo complessivamente offerto erano rimasti invariati.
Il Collegio richiama inoltre l’art. 11 del Codice, che consente all’operatore di indicare un diverso CCNL purché siano assicurate tutele equivalenti.
La pronuncia non autorizza quindi un cambio indiscriminato del contratto collettivo dopo la presentazione dell’offerta: afferma piuttosto che la variazione non è automaticamente espulsiva quando non determina una diversa costruzione economica dell’offerta.
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato all’offerta anomala nel Codice appalti. Quando il nodo della gara riguarda costi della manodopera, prezzi e sostenibilità economica dell’offerta, una corretta analisi dei costi diventa essenziale. Con il software contabilità lavori puoi gestire computi metrici, analisi prezzi, quadri economici e incidenza della manodopera, disponendo di dati strutturati utili anche per predisporre e controllare la documentazione economica dell’appalto.
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