Offerta tecnica incompleta: quando l’errore di caricamento porta all’esclusione dalla gara
Offerta tecnica incompleta e soccorso istruttorio: il TAR Campania chiarisce quando l’omissione di un allegato obbligatorio comporta l’esclusione dalla gara
Il TAR Campania, con la sentenza n. 4976/2026, affronta un tema particolarmente rilevante nelle gare telematiche: quali conseguenze produce il mancato caricamento di un documento obbligatorio dell’offerta tecnica?
La controversia nasce da una procedura aperta per la fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva destinati alle aziende sanitarie della Regione Campania, suddivisa in 96 lotti.
Per il lotto relativo alla fornitura di pinze per biopsia, EGDS e colonscopia, un operatore economico viene escluso perché, nel campo destinato all’Allegato A7 – Elenco prodotti offerti, aveva caricato la documentazione relativa alle certificazioni CE anziché il modello richiesto.
Il disciplinare prevedeva che l’Allegato A7 facesse parte dell’offerta tecnica, ne stabiliva la compilazione obbligatoria e richiedeva il caricamento sia in formato Excel sia in PDF, a pena di inammissibilità dell’offerta.
I motivi del ricorso
L’impresa non contestava l’omesso caricamento, ma sosteneva che si trattasse di un mero errore materiale.
Secondo la ricorrente, infatti, i dati richiesti nell’Allegato A7 erano comunque ricavabili dalle schede tecniche, dalla relazione, dalle istruzioni d’uso del fabbricante e dalle etichette dei prodotti.
Anche il numero delle confezioni avrebbe potuto essere determinato attraverso un semplice calcolo matematico partendo dal quantitativo complessivo della fornitura e dal numero di unità contenute in ciascuna confezione.
Per queste ragioni, l’impresa riteneva che la stazione appaltante avrebbe dovuto riconoscere la natura meramente formale dell’errore oppure attivare il soccorso istruttorio consentendo la successiva produzione dell’allegato.
La decisione del TAR
Il TAR respinge il ricorso.
Per i giudici, l’Allegato A7 non costituisce un semplice documento accessorio, ma un elemento essenziale dell’offerta tecnica, come emerge direttamente dall’art. 16 del disciplinare.
Il Collegio individua il criterio per distinguere gli elementi essenziali da quelli inessenziali nella funzione svolta ai fini della definizione della volontà negoziale del concorrente:
«Il discrimine fra gli elementi essenziali dell’offerta e quelli inessenziali risiede […] nella specifica valenza che solo i primi assumono ai fini della configurazione della volontà negoziale dell’offerente».
La mancanza di un elemento con questa funzione incide sulla validità dell’offerta e, pertanto, non può essere sanata mediante soccorso istruttorio.
Il TAR esclude anche che l’omissione possa essere qualificata come mero errore materiale:
«non è quindi invocabile il regime proprio dei meri errori materiali, non trattandosi di correggere un’inesattezza agevolmente riscontrabile».
La circostanza che alcuni dati fossero presenti in altri documenti non modifica la conclusione.
Particolarmente significativo è il passaggio con cui il TAR esclude che la Commissione debba ricostruire autonomamente l’offerta:
«Né è predicabile un obbligo della stazione appaltante di ricavare aliunde tutti gli elementi essenziali dell’offerta».
Un’operazione del genere imporrebbe alla Commissione di cercare informazioni tra schede tecniche, etichette e dichiarazioni, effettuare calcoli e, in definitiva, ricostruire la volontà del concorrente. Secondo il TAR si tratterebbe di un’attività potenzialmente arbitraria e incompatibile con il principio di parità di trattamento.
Una volta accertata l’assenza del documento obbligatorio, quindi, «non residuava alcun potere alternativo rispetto alla necessitata conseguenza dell’esclusione».
Il ricorso contro l’esclusione viene pertanto respinto. I successivi motivi contro l’aggiudicazione sono dichiarati improcedibili.
Per approfondire il tema, leggi gli articoli dedicati a: le cause di esclusione, il soccorso istruttorio.
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