Lombardia: disposizioni attuative della legge 4/2026 sulla formazione per la sicurezza
Definite le regole per corsi, tracciabilità e vigilanza tramite la piattaforma Ge.Fo.S.
La Regione Lombardia ha adottato la D.G.R. XII/6661 del 3 agosto 2026, provvedimento attuativo della L.R. 4/2026, con cui vengono definiti gli aspetti operativi del nuovo sistema regionale di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La L.R. 4/2026 ha infatti introdotto strumenti finalizzati a migliorare la qualità, la tracciabilità e il controllo della formazione, prevedendo l’istituzione di un elenco regionale dei soggetti formatori e di una piattaforma informatica per la registrazione e il monitoraggio dei corsi, dei partecipanti e dei relativi adempimenti. Gli obblighi di comunicazione riguardano anche i datori di lavoro che, nei casi previsti, erogano direttamente la formazione a lavoratori, preposti e dirigenti.
In questo quadro, la D.G.R. XII/6661 dà concreta attuazione alla riforma, disciplinando, tra l’altro, le modalità di iscrizione e aggiornamento dell’elenco regionale, il funzionamento della piattaforma Ge.Fo.S. e le procedure di comunicazione relative ai corsi di formazione.
Cosa prevede la D.G.R. XII/6661
La D.G.R. XII/6661 del 3 agosto 2026 rende operativa la disciplina introdotta dalla Legge Regionale 4/2026, definendo nel dettaglio le modalità di attuazione del nuovo sistema regionale per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La delibera disciplina l’accesso e l’iscrizione all’elenco regionale dei soggetti formatori, le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti e le procedure per la comunicazione di avvio e conclusione dei corsi, nonché per la registrazione degli esiti e degli attestati.
Un ruolo centrale è affidato alla piattaforma informatica Ge.Fo.S., sviluppata da ARIA S.p.A., attraverso la quale saranno registrati, tracciati e monitorati i percorsi formativi; il provvedimento ne approva anche le specifiche funzionali e definisce gli aspetti relativi a interoperabilità, sicurezza e conservazione dei dati.
La delibera conferma inoltre il ruolo delle ATS nelle attività di vigilanza e nell’irrogazione delle sanzioni, demanda a successivi atti la disciplina di dettaglio dei break formativi e della formazione in videoconferenza ed e-learning e stabilisce che la data di pubblicazione del provvedimento sul BURL coinciderà con l’attivazione della piattaforma, facendo decorrere dal trentunesimo giorno successivo i relativi obblighi per i soggetti formatori.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e adempimenti.
Il datore di lavoro deve garantire la corretta formazione dei lavoratori e, nei casi previsti dalla L.R. 4/2026, adempiere anche agli obblighi tramite Ge.Fo.S.. Per gestire corsi, scadenze e documentazione puoi utilizzare software specializzato in sicurezza sul lavoro. Provalo gratuitamente!
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