Gare OEPV: sub-criteri e sub-punteggi sono obbligatori?

Gare OEPV: sub-criteri e sub-punteggi sono obbligatori?

Gare OEPV: il TAR Veneto chiarisce che sub-criteri e sub-punteggi non sono obbligatori se criteri e motivazioni garantiscono trasparenza e coerenza

Con la sentenza n. 1711/2026, pubblicata il 13 agosto 2026, il TAR Veneto affronta una questione molto pratica nella gestione delle gare OEPV: fino a che punto devono essere dettagliati i criteri di valutazione dell’offerta tecnica?

La controversia riguardava una concessione quinquennale per l’utilizzo pubblicitario di spazi presenti presso approdi e pontili delle linee di navigazione, del valore complessivo di 2,1 milioni di euro. La gara prevedeva 40 punti per l’offerta tecnica e 60 per quella economica. Due dei criteri tecnici discrezionali riguardavano la manutenzione e pulizia degli impianti e la loro rimozione e ricollocazione durante gli interventi sugli approdi.

La seconda classificata contestava i punteggi attribuiti dalla Commissione e, in via subordinata, la stessa lex specialis, ritenendo i criteri troppo generici perché privi di sub-criteri e sub-punteggi.

I motivi del ricorso

Sul criterio relativo alla rimozione degli impianti, la ricorrente riteneva irrealistica la promessa dell’aggiudicataria di intervenire entro 6 ore, soprattutto considerando la particolare logistica della laguna veneziana. Quanto alla manutenzione, sosteneva che la propria offerta prevedesse interventi più frequenti e soluzioni tecniche migliori.

Veniva inoltre contestata la motivazione della Commissione, considerata troppo generica perché basata anche su formule sintetiche quali “eccellente” o “più che buono”. La censura più rilevante riguardava però l’assenza di sub-criteri e sub-punteggi, che secondo la ricorrente avrebbe lasciato alla Commissione un margine eccessivo di discrezionalità.

La decisione del TAR

Il TAR respinge tutte le censure.

Prima di esaminare i singoli punteggi, ricorda che la valutazione dell’offerta tecnica appartiene alla discrezionalità tecnica della Commissione. Il controllo del giudice è “pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo”. Il giudice può quindi verificare ragionevolezza, logicità, coerenza e attendibilità della valutazione, ma non attribuire nuovi punteggi semplicemente perché considera preferibile una diversa soluzione tecnica.

Nel caso concreto, la tempistica di 6 ore non è stata ritenuta manifestamente inattendibile: l’aggiudicataria aveva indicato organizzazione operativa, esperienza, fornitori locali, conoscenza del contesto veneziano e soluzioni plug & play. Inoltre, la ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti per dimostrare l’impossibilità dell’impegno assunto.

Anche sulla manutenzione il TAR esclude macro-vizi logici. Il disciplinare non imponeva di confrontare soltanto la frequenza degli interventi, ma richiedeva una valutazione complessiva di manutenzione, sicurezza, durabilità, controlli ed emergenze.

Sub-criteri: facoltà, non obbligo

È il passaggio centrale della sentenza.

L’art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che per ciascun criterio “possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi”.

Da qui la conclusione del TAR:

“Le Stazioni appaltanti hanno quindi la facoltà – non l’obbligo – di stabilire sub-criteri con i relativi sub-punteggi”.

L’assenza di sub-criteri, quindi, non rende automaticamente illegittima la gara. Nel caso esaminato, la trasparenza era assicurata da descrizioni sufficientemente complete dei criteri, dalla presenza nella lex specialis di specifici criteri motivazionali e, soprattutto, da giudizi analitici formulati dalla Commissione accanto ai coefficienti numerici e alle valutazioni sintetiche. Il ricorso viene pertanto respinto.

 

 

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