Dl Concessioni e Commissari 2026: le novità per i lavori pubblici
Fino al 31 dicembre 2026 le stazioni appaltanti possono adottare soluzioni organizzative volte a garantire l’impiego completo dei materiali rimossi dalle pavimentazioni
Il Dl Concessioni e Commissari 2026 (D.L. 32/2026), convertito dalla Legge 71/2026, accelera la realizzazione di infrastrutture strategiche, inclusa la gestione del collegamento stabile Sicilia-Calabria. Il testo introduce commissari per opere ANAS, norme per la sicurezza stradale e riordina le concessioni demaniali marittime con un bando-tipo nazionale.
Alcune importanti novità – che interessavano da vicino il mondo dell’edilizia – sono state proposte e poi cassate in fase di conversione
Una proposta mirava ad intervenire in materia di efficacia temporale dei titoli edilizi, ampliando in modo significativo il perimetro applicativo del regime straordinario introdotto nel 2022 per fronteggiare gli effetti del caro materiali. Tuttavia l’emendamento è stato ritirato.
Un altro emendamento al Decreto Infrastrutture -anch’esso bocciato – prevedeva il differimento dei termini per l’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie pubbliche e private con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto.
Il testo definitivo contiene solo una misura transitoria con ricadute pratiche per il settore delle costruzioni: il recupero e il riutilizzo dei materiali provenienti dalla rimozione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, compreso il fresato d’asfalto.
Norme per il recupero e il riutilizzo dei materiali provenienti dalla rimozione delle pavimentazioni stradali
La misura, contenuta nell’art. 9, comma 5-bis, resta applicabile fino al 31 dicembre 2026 ed è stata prevista per contrastare gli effetti dell’aumento dei costi del bitume e dei materiali energetici impiegati negli interventi di manutenzione, realizzazione e riqualificazione delle infrastrutture stradali.
In base alla disposizione, le stazioni appaltanti possono adottare soluzioni organizzative volte a garantire l’impiego completo dei materiali rimossi dalle pavimentazioni. Tali materiali possono essere riutilizzati sia nello stesso cantiere in cui sono stati prodotti, sia in altri cantieri o interventi stradali e infrastrutturali riferibili al medesimo soggetto attuatore, anche quando non vi sia un collegamento diretto con il sito di origine.
La norma consente inoltre il trasporto del materiale come “materiale tolto d’opera”, senza necessità di ulteriori lavorazioni, secondo quanto previsto dall’art. 230 del D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture.
In alternativa, il materiale può essere reimpiegato senza trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli riconducibili alla normale pratica industriale, purché il nuovo utilizzo avvenga nell’ambito di cantieri o interventi gestiti dallo stesso soggetto attuatore.
Il riutilizzo è comunque subordinato a una verifica preventiva da parte del produttore, che deve accertare le caratteristiche del materiale e la sua compatibilità ambientale con il processo di destinazione e con l’impiego previsto.
La disposizione incide quindi sulla gestione operativa dei materiali derivanti dalle pavimentazioni stradali, ampliando le possibilità di recupero e reimpiego all’interno della programmazione degli interventi riconducibili al medesimo soggetto attuatore.
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