CAM e offerta tecnica: il giudice può controllare la commissione, non sostituirla

CAM e offerta tecnica: il giudice può controllare la commissione, non sostituirla

Nelle valutazioni tecnico-discrezionali il sindacato del giudice resta circoscritto ai vizi di legittimità

La controversia analizzata nella sentenza del Consiglio di Stato 5470/2026, riguarda l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana di un Comune. La legge di gara prevedeva fino a 4 punti per le migliorie offerte rispetto alle percentuali minime di veicoli “puliti” stabilite dai Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. 17/06/2021.

Il tema centrale non è soltanto la corretta applicazione dei CAM, ma anche il limite del controllo esercitabile dal giudice sulle valutazioni tecniche della commissione. La controversia impone infatti di distinguere tra il sindacato sulla legittimità del punteggio e la sua diretta rideterminazione.

Il TAR Lazio aveva annullato l’aggiudicazione, ritenendo che il parco mezzi dell’aggiudicataria non rispettasse i requisiti CAM. In particolare, aveva considerato puliti soltanto i veicoli leggeri elettrici e aveva escluso che i mezzi pesanti Euro 6b, omologati anche per il biodiesel HVO, potessero essere qualificati come veicoli alimentati con combustibili alternativi.

Il TAR aveva quindi sostituito i 4 punti assegnati dalla commissione con un punteggio pari a zero.

Questa operazione ha trasformato un criterio graduabile, fondato sull’entità della miglioria proposta, in un meccanismo automatico basato sull’alternativa tra attribuzione integrale e azzeramento del punteggio. È proprio questa sostituzione valutativa a essere censurata dal Consiglio di Stato.

Il punteggio non può essere riscritto dal giudice

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5470/2026, individua subito la questione principale: il criterio contestato attribuiva un punteggio premiale discrezionale, parametrato al miglioramento rispetto al numero minimo di veicoli puliti. Il TAR non poteva, quindi, trattarlo come un criterio automatico e sostituire direttamente la propria valutazione a quella della commissione.

La natura discrezionale del criterio è decisiva: la commissione era chiamata non soltanto a verificare la presenza dei requisiti ambientali, ma anche a misurare il miglioramento offerto rispetto alle soglie minime. La quantificazione del beneficio tecnico restava pertanto riservata all’organo di gara.

Secondo Palazzo Spada, il primo giudice avrebbe eventualmente potuto annullare gli atti e rimettere la valutazione all’amministrazione. L’attribuzione diretta di zero punti ha invece integrato “un inammissibile sindacato di merito”. Il giudice amministrativo può verificare se la commissione abbia travisato i fatti o espresso un giudizio manifestamente illogico o irragionevole. Non può, però, scegliere quale punteggio attribuire al posto dell’organo tecnico.

In presenza di un vizio, il giudice può eliminare la valutazione illegittima e imporre all’amministrazione di riesaminare l’offerta. Non può invece sostituire il proprio apprezzamento tecnico a quello della commissione, perché ciò comporterebbe l’esercizio diretto del potere amministrativo. Il controllo giurisdizionale resta quindi circoscritto alla correttezza del procedimento valutativo e alla verifica dei presupposti tecnici e fattuali utilizzati.

Il giudice verifica i presupposti del punteggio, ma non lo ridetermina

Il TAR aveva azzerato il punteggio muovendo dal presupposto che, per rispettare i CAM, l’impresa dovesse offrire esclusivamente veicoli elettrici. Il Consiglio di Stato corregge questa lettura: per i veicoli leggeri M1 e N1, nel 2025 erano ammessi anche mezzi non elettrici con emissioni di CO₂ non superiori a 50 g/km, mentre la soglia di zero grammi per chilometro operava dal 2026.

Nel caso esaminato, l’aggiudicataria aveva offerto 9 mezzi conformi per il 2025, a fronte di un minimo di 4. Il dato è rilevante non tanto per ricalcolare il punteggio, quanto per verificare se la valutazione della commissione fosse fondata su presupposti corretti e risultasse manifestamente irragionevole.

Il Consiglio di Stato non sostituisce quindi il proprio giudizio a quello dell’organo tecnico. Si limita ad accertare che l’azzeramento disposto dal TAR derivava da un’interpretazione errata della disciplina applicabile e che, alla luce delle caratteristiche dell’offerta, non emergevano i presupposti per considerare illegittima la valutazione della commissione.

Anche l’adeguamento della flotta nelle annualità successive appartiene alla fase esecutiva del contratto: non poteva essere utilizzato dal giudice per trasformare un criterio discrezionale in un automatismo e sostituire con zero il punteggio attribuito in gara.

Mezzi pesanti: omologazione in gara, carburante in esecuzione

Per i veicoli pesanti N2 e N3, la legge di gara richiedeva mezzi utilizzabili con combustibili alternativi. I cinque veicoli pesanti indicati nell’offerta erano pacificamente omologati anche per l’impiego del biocarburante HVO. Per il Consiglio di Stato tale caratteristica consentiva di ricondurli alla categoria dei veicoli che utilizzano combustibili alternativi.

La sentenza distingue però due controlli:

in gara rilevano l’idoneità tecnica e l’omologazione del veicolo;
in esecuzione deve essere accertato il carburante concretamente utilizzato.

Il Collegio precisa infatti che:

«la questione relativa all’effettivo utilizzo di tale combustibile attiene alla fase esecutiva del rapporto».

La pronuncia non stabilisce un’equivalenza generale tra classe Euro 6b e conformità ai CAM: nel caso specifico è stata decisiva l’omologazione all’uso del biocarburante. Anche su questo punto il Consiglio di Stato non sostituisce una propria valutazione quantitativa a quella della commissione. Verifica invece che i mezzi possedessero la caratteristica tecnica necessaria per essere considerati alimentabili con combustibili alternativi e che il punteggio non fosse stato attribuito sulla base di un presupposto inesistente.

Il Consiglio di Stato riforma anche la decisione relativa ai 3,83 punti attribuiti per il criterio su personale, mezzi e attrezzature. Gli errori rilevati dal TAR non riguardavano la tabella riepilogativa utilizzata per la valutazione, confermata anche nei giustificativi. Erano presenti soltanto nella parte descrittiva e nelle somme matematiche di alcune colonne.

Trattandosi di refusi immediatamente riconoscibili e privi di effetti sui dati sostanziali dell’offerta, non potevano giustificare l’azzeramento del punteggio.

Il giudice deve dunque verificare se l’errore incida realmente sul documento rilevante per la valutazione e sul contenuto dell’offerta. Non è sufficiente riscontrare una discordanza formale per sostituire il punteggio della commissione con zero, soprattutto quando la tabella utilizzata ai fini dell’attribuzione risulta coerente e confermata dai giustificativi.

La sentenza riafferma così un principio applicabile a tutte le valutazioni tecnico-discrezionali: il giudice può controllare il metodo seguito, la correttezza dei dati utilizzati e la ragionevolezza dell’esito, ma non può diventare il nuovo valutatore dell’offerta. Se il punteggio è illegittimo, la regola è l’annullamento e il riesame da parte dell’amministrazione, non la sua riscrittura in sede giudiziale.

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