Accesso agli atti dell’appalto: il subappaltatore può ottenere SAL e documenti contabili?

Accesso agli atti dell’appalto: il subappaltatore può ottenere SAL e documenti contabili?

Il subappaltatore è titolare di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti dell’appalto quando l’accesso è funzionale alla tutela della propria posizione nei confronti dell’appaltatore o della stazione appaltante

Il subappaltatore può chiedere alla stazione appaltante la documentazione relativa all’esecuzione e ai pagamenti dell’appalto principale?

Secondo il TAR Toscana, la risposta è positiva quando l’impresa dimostra un collegamento concreto tra gli atti richiesti e la posizione giuridica che intende tutelare.

Con la sentenza n. 1567/2026, il giudice amministrativo sostiene che:

«Il subappaltatore è in astratto portatore di un apprezzabile e differenziato interesse all’accesso alla documentazione inerente l’appalto, in particolare in relazione all’eventuale esigenza di tutelare la propria posizione di subcontraente nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice ovvero dell’appaltatore».

La qualità di subappaltatore, quindi, non rende l’impresa estranea alla documentazione amministrativa relativa all’esecuzione del contratto pubblico. L’accesso, tuttavia, non è automatico né indiscriminato: occorre dimostrare la concreta utilità degli atti richiesti rispetto alla tutela perseguita.

Il caso: richiesta di accesso ai SAL straordinari

La controversia nasce nell’ambito dei lavori di ristrutturazione dell’ex blocco operatorio di ortopedia di un Ospedale. L’impresa subappaltatrice aveva chiesto copia di quattro certificati relativi a SAL straordinari emessi ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022 in favore dell’appaltatore principale.

La richiesta era finalizzata a conoscere la documentazione relativa ai pagamenti effettuati dalla stazione appaltante per le lavorazioni eseguite. L’appaltatore si opponeva all’ostensione e l’Azienda ospedaliera respingeva l’istanza, ritenendo che la subappaltatrice non fosse titolare di una posizione legittimante.

La società impugnava il diniego davanti al TAR.

Perché gli atti dell’esecuzione sono accessibili

Il TAR richiama l’orientamento secondo cui il subappaltatore può accedere anche alla documentazione formalmente riferibile ai rapporti interni tra stazione appaltante e appaltatore.

Registri di contabilità, certificati di pagamento e documenti riguardanti l’esecuzione del contratto, pur incidendo su rapporti di natura privatistica, conservano una rilevanza pubblicistica. Sono infatti formati o detenuti dall’amministrazione nell’ambito della realizzazione di opere destinate al perseguimento delle sue finalità istituzionali.

La natura economica o contabile del documento non basta, pertanto, a sottrarlo all’accesso previsto dall’art. 22 della Legge 241/1990.

L’interesse deve essere concreto e strumentale

L’espressione “in astratto” utilizzata dal giudice è decisiva.

Non significa che ogni subappaltatore possa conoscere qualsiasi atto dell’appalto. Significa che la sua posizione è potenzialmente qualificata e differenziata, ma deve essere verificata rispetto al caso concreto.

L’impresa deve quindi dimostrare:

la propria qualità di subappaltatrice;
il rapporto tra i documenti richiesti e le lavorazioni affidate;
l’esistenza di una posizione economica o giuridica da tutelare;
la strumentalità dell’accesso rispetto a tale tutela.

Nel caso esaminato, la ricorrente aveva provato di aver operato come subappaltatrice e aveva individuato specificamente i documenti relativi ai pagamenti eseguiti dalla stazione appaltante. Il TAR ha quindi riconosciuto un interesse strumentale alla loro conoscenza.

La PA non può anticipare il giudizio sui corrispettivi

Un ulteriore principio riguarda i limiti della valutazione amministrativa. La stazione appaltante deve verificare la presenza del collegamento tra i documenti richiesti e l’esigenza difensiva, ma non può stabilire anticipatamente se la pretesa economica del subappaltatore sia fondata.

Il TAR precisa infatti che:

«La verifica della spettanza o meno dei corrispettivi ex art. 26 D.L. n. 50/2022 è questione riservata al giudice competente».

Ottenere copia dei SAL straordinari, quindi, non comporta automaticamente il diritto del subappaltatore a ricevere le somme riconosciute all’appaltatore. Accesso documentale e spettanza del pagamento restano questioni distinte.

La decisione del TAR

Il TAR Toscana ha accolto il ricorso, annullato il diniego e ordinato all’Azienda Ospedaliera di rilasciare copia delle certificazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

Approfondimenti

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