Revisione prezzi e rinnovo CCNL: la variante non può aumentare il corrispettivo
L’aumento del costo del personale non consente all’appaltatore di utilizzare la disciplina delle varianti per ottenere un corrispettivo più elevato. Per i contratti soggetti al D.Lgs. 50/2016 valgono la clausola revisionale di gara e le relative condizioni, senza applicazione retroattiva dell’art. 60 del nuovo Codice
La disciplina delle varianti in corso d’esecuzione non può essere utilizzata come rimedio generale per recuperare la minore remuneratività del contratto.
È quanto emerge dalla sentenza del TAR Marche, sez. I, n. 924/2026, relativa ad una convenzione quadro per servizi di vigilanza non armata. Il giudice distingue nettamente tra revisione dei prezzi, modifica delle prestazioni per circostanze impreviste e riequilibrio contrattuale previsto dal D.Lgs. 36/2023.
La controversia è regolata dal d.lgs. 50/2016, ma il principio espresso conserva validità anche nel sistema del D.Lgs. 36/2023. Cambiano le disposizioni applicabili e i meccanismi di calcolo, ma resta ferma la distinzione tra revisione prezzi, riequilibrio contrattuale e variante.
Il caso
Una società aveva sottoscritto con la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche una convenzione quadro, regolata dal vecchio codice, il D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento di servizi di vigilanza non armata.
Durante la procedura erano intervenuti due rinnovi del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari, rispettivamente nel maggio 2023 e nel febbraio 2024. Il secondo rinnovo aveva prodotto un significativo incremento del costo del personale, con effetti economici retroattivi da gennaio 2024.
Ritenendo compromesso l’equilibrio economico del rapporto, l’impresa aveva chiesto l’aumento della tariffa oraria da 15,01 a 17,68 euro.
La SUAM aveva però respinto la richiesta, richiamando l’articolo 13 della convenzione. La clausola stabiliva che i prezzi rimanessero fissi per i primi 12 mesi e che, solo successivamente, potesse essere applicata la revisione sulla base dell’indice ISTAT relativo ai servizi di vigilanza e investigazione.
I motivi del ricorso
L’impresa sosteneva che il secondo rinnovo del CCNL fosse eccezionale e imprevedibile e invocava l’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016. Secondo la ricorrente, l’aumento del costo del lavoro avrebbe giustificato una modifica del contratto per circostanze sopravvenute.
Venivano richiamati anche gli artt. 11 e 60 del D.Lgs. 36/2023, considerati dall’impresa espressione di un generale obbligo di riequilibrio del rapporto.
Revisione prezzi e variante non sono la stessa cosa
Il TAR respinge il ricorso. L’istanza originaria chiedeva genericamente l’attivazione del procedimento di revisione della tariffa e non faceva specifico riferimento alla disciplina delle varianti. La stazione appaltante l’aveva quindi correttamente esaminata secondo la clausola revisionale della convenzione.
Il giudice chiarisce soprattutto che l’art. 106, comma 1, lett. c), disciplinava lo ius variandi dell’amministrazione: le modifiche dovevano rispondere ad una concreta esigenza della stazione appaltante e riguardare le modalità di esecuzione delle prestazioni.
La disposizione non poteva invece essere utilizzata dall’appaltatore per ottenere un aumento dei prezzi contrattuali ritenuti non più remunerativi.
Il rinnovo del CCNL era prevedibile
Nel caso esaminato, l’impresa aveva confermato l’offerta e successivamente sottoscritto la convenzione senza riserve, quando gli effetti dei rinnovi contrattuali erano ormai conoscibili o valutabili.
Per il TAR risulta quindi contraddittorio qualificare come eccezionale e imprevedibile un incremento del costo del lavoro già noto al momento dell’assunzione definitiva degli obblighi contrattuali.
La sentenza non afferma che ogni rinnovo del CCNL debba sempre restare a carico dell’impresa. La valutazione dipende dalla successione concreta degli eventi e dal comportamento dell’operatore.
Il principio vale anche con il D.Lgs. 36/2023
Il nuovo Codice non riproduce esattamente la disciplina precedente, ma conferma la separazione tra i diversi istituti:
l’art. 60 e l’Allegato II.2-bis regolano la revisione prezzi;
l’art. 120 disciplina le varianti e le altre modifiche in corso d’esecuzione;
l’art. 9 introduce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.
Per servizi e forniture, l’art. 60 prevede l’attivazione della clausola quando la variazione del costo supera il 5% dell’importo complessivo, con riconoscimento dell’80% del valore eccedente la soglia, applicato alle prestazioni ancora da eseguire.
Anche con il D.Lgs. 36/2023, però, l’impresa non può utilizzare l’art. 120 soltanto perché il prezzo è diventato meno conveniente. La variante presuppone una modifica delle prestazioni resa necessaria dalle circostanze previste dal Codice e valutata dalla stazione appaltante.
L’aumento dei costi deve essere affrontato, in primo luogo, attraverso la clausola di revisione dell’art. 60. Il principio affermato dal TAR resta quindi attuale, anche se cambiano soglie, indici e modalità operative.
Il nuovo Codice, inoltre, non può essere applicato retroattivamente ai rapporti sorti sotto il d.lgs. 50/2016. Il TAR esclude infatti che l’art. 60 possa attribuire un diritto alla revisione non previsto dalla disciplina e dalle clausole applicabili al contratto originario.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato alla revisione prezzi negli appalti pubblici secondo il D.Lgs. 36/2023, con le regole, le soglie e gli indici da applicare. Per gestire correttamente computi metrici, analisi dei prezzi, contabilità lavori e variazioni economiche durante l’esecuzione dell’appalto, utilizza il software dedicato alla gestione economica e contabile dei lavori pubblici.
Fonte: Read More
