Carenze documentali in cantiere consentono l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Per la Cassazione formazione, idoneità sanitaria e preposto non sono mere formalità. La loro mancanza deve essere valutata in rapporto al pericolo concretamente generato per i lavoratori
Un controllo ispettivo in un cantiere edile non rileva ponteggi irregolari, protezioni mancanti o pericoli immediatamente visibili. Emergono, però, tre carenze organizzative: non è dimostrata l’idoneità sanitaria dei lavoratori, manca la prova della formazione generale e specifica e non risulta individuato il preposto. Si tratta di omissioni meramente documentali, tali da giustificare la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Con la sentenza n. 23909/2026, la Cassazione chiarisce che questi adempimenti non possono essere ridotti a semplici attestazioni cartacee. Formazione, sorveglianza sanitaria e vigilanza del preposto sono presidi sostanziali dell’organizzazione aziendale e incidono direttamente sulla prevenzione degli infortuni. La loro mancanza deve essere valutata in rapporto al pericolo concretamente generato per i lavoratori.
Il caso
Il procedimento trae origine da un sopralluogo in un cantiere edile nel quale operavano tre lavoratori dipendenti di una società. Al legale rappresentante, in qualità di datore di lavoro, venivano contestate tre contravvenzioni previste dal D.Lgs. 81/2008:
omessa verifica dell’idoneità sanitaria dei lavoratori;
omessa formazione generale e specifica;
omessa individuazione del preposto.
Durante l’ispezione non erano state riscontrate ulteriori violazioni materiali delle misure di sicurezza né situazioni di pericolo immediato. Le contestazioni riguardavano quindi l’assetto documentale e organizzativo dell’impresa.
Il datore di lavoro, tuttavia, non produceva la documentazione richiesta e non dava seguito alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza. In seguito il cantiere cessava l’attività e la società scioglieva i rapporti contrattuali, ma il pagamento in misura ridotta previsto dalla procedura del D.Lgs. 758/1994 restava ineseguito.
La decisione del Tribunale: violazioni considerate prevalentemente formali
Il Tribunale di Vercelli aveva dichiarato non luogo a procedere, riconoscendo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.
Secondo il giudice di merito, le omissioni avevano natura prevalentemente formale e documentale. A sostegno della ridotta offensività erano stati valorizzati:
l’assenza di ulteriori carenze materiali rilevate durante il sopralluogo;
la mancata prosecuzione dei lavori;
la cessazione dei rapporti contrattuali;
l’assenza di analoghe violazioni precedenti;
la non abitualità del comportamento.
Il Procuratore generale impugnava la decisione, contestando che il Tribunale non avesse realmente valutato il pericolo derivante dalle 3 omissioni e la successiva inerzia del datore di lavoro.
Particolare tenuità del fatto: quali elementi deve valutare il giudice
L’art. 131-bis c.p. consente di escludere la punibilità quando l’offesa è particolarmente tenue e il comportamento non è abituale.
Non è sufficiente considerare la pena prevista per il reato o constatare che non si sia verificato un infortunio. Il giudice deve effettuare una valutazione complessiva che tenga conto delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell’art. 133 c.p.
Nelle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro devono essere esaminati, in particolare:
il rischio concretamente generato;
il numero e la natura delle violazioni;
il numero dei lavoratori esposti;
il grado della colpa;
la durata delle omissioni;
la condotta successiva del contravventore;
l’adempimento delle prescrizioni;
l’eventuale pagamento previsto dalla procedura estintiva.
L’assenza di un evento lesivo non determina automaticamente la tenuità, perché molti reati prevenzionistici tutelano i lavoratori anticipando la soglia di protezione al momento della semplice esposizione al pericolo.
Il rapporto tra art. 131-bis c.p. e procedura estintiva
La Cassazione esclude che vi sia un’incompatibilità assoluta tra la particolare tenuità del fatto e le contravvenzioni soggette alla procedura estintiva disciplinata dal D.Lgs. 758/1994.
L’art. 131-bis c.p. può quindi trovare applicazione anche in materia di sicurezza sul lavoro, ma solo a seguito di una verifica rigorosa del caso concreto.
La procedura del D.Lgs. 758/1994 è costruita su due passaggi essenziali:
l’eliminazione o la regolarizzazione della violazione attraverso l’adempimento delle prescrizioni;
il pagamento della somma prevista.
La condotta tenuta dopo l’accertamento assume quindi un valore rilevante anche nel giudizio sulla tenuità. L’adempimento tempestivo e la concreta rimozione del rischio possono essere valutati favorevolmente; l’inerzia, la mancata regolarizzazione e il mancato pagamento costituiscono invece elementi che il giudice non può ignorare.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ritiene insufficiente il ragionamento del Tribunale e annulla la sentenza con rinvio per un nuovo giudizio.
L’assenza di altre violazioni non dimostra l’esiguità del pericolo
Il Tribunale aveva attribuito particolare importanza al fatto che, durante il sopralluogo, non fossero state rilevate ulteriori carenze materiali.
Per la Cassazione, questo dato non è sufficiente. Il giudice avrebbe dovuto verificare quale pericolo derivasse concretamente dalla mancata formazione, dall’omessa verifica dell’idoneità sanitaria e dall’assenza del preposto.
Questi obblighi agiscono infatti prima che si verifichi un incidente:
la formazione consente ai lavoratori di conoscere i rischi e applicare correttamente le procedure;
la sorveglianza sanitaria verifica la compatibilità tra lo stato di salute del lavoratore, la mansione e i rischi presenti;
il preposto controlla l’esecuzione delle attività, interviene sui comportamenti non conformi e segnala le condizioni di pericolo.
La loro omissione può, quindi, compromettere l’intero sistema prevenzionistico anche in assenza di un rischio fisicamente visibile al momento dell’ispezione.
La cessazione del cantiere non equivale alla rimozione della violazione
La mancata prosecuzione dei lavori e lo scioglimento dei rapporti contrattuali erano stati considerati dal Tribunale come elementi favorevoli.
La Cassazione precisa, però, che la cessazione dell’attività non può essere equiparata automaticamente alla regolarizzazione.
Chiudere il cantiere può interrompere l’esposizione futura in quello specifico luogo, ma non dimostra che il datore di lavoro abbia:
adempiuto alle prescrizioni;
organizzato la formazione;
sottoposto i lavoratori ai controlli sanitari richiesti;
individuato effettivamente il preposto;
collaborato con l’organo di vigilanza.
La mera cessazione dell’attività, quindi, non è una condotta riparatoria.
L’inerzia successiva deve entrare nel giudizio sulla tenuità
La sentenza impugnata dava atto della mancata produzione documentale e del mancato pagamento della somma prevista dal D.Lgs. 758/1994, senza però attribuire a tali circostanze un peso effettivo nella valutazione dell’art. 131-bis c.p.
Per la Cassazione si tratta di un passaggio decisivo. La condotta successiva al reato deve essere considerata espressamente, soprattutto quando evidenzia una persistente mancanza di collaborazione o di regolarizzazione.
Non significa che il mancato pagamento impedisca sempre la particolare tenuità. Significa, però, che il giudice deve spiegare perché, nonostante l’inerzia, l’offesa possa comunque essere considerata particolarmente tenue.
Più omissioni e più lavoratori richiedono una motivazione rafforzata
Nel caso esaminato non vi era una sola irregolarità, ma tre omissioni riferite a tre lavoratori.
La pluralità delle contravvenzioni non esclude automaticamente l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.; obbliga però il giudice a fornire una motivazione più approfondita.
Occorre chiarire perché, nonostante l’assenza contemporanea di formazione, verifica sanitaria e preposto, il livello di pericolo sarebbe rimasto esiguo.
La semplice affermazione che non vi fosse una violazione “sistematica” non basta. La non sistematicità può incidere sulla valutazione dell’abitualità, ma non sostituisce l’analisi concreta dell’offensività.
Formazione, sorveglianza sanitaria e preposto non sono solo carta
Il profilo più rilevante della sentenza è la netta distinzione tra forma documentale e funzione sostanziale degli obblighi prevenzionistici. Un attestato di formazione, un giudizio di idoneità o un atto di individuazione del preposto sono certamente documenti. Ma quei documenti devono attestare attività, verifiche e funzioni realmente svolte.
L’obbligo formativo non si esaurisce nella presenza di un certificato. La formazione deve essere adeguata ai rischi, alle mansioni e alle procedure concretamente adottate. Deve consentire al lavoratore di riconoscere il pericolo, utilizzare correttamente attrezzature e dispositivi e sapere come comportarsi in condizioni ordinarie e di emergenza. L’assenza della prova documentale può dunque essere il sintomo della mancata realizzazione del processo formativo, non una semplice carenza amministrativa.
Anche il giudizio del medico competente non è un adempimento meramente burocratico. L’idoneità sanitaria serve a verificare se il lavoratore possa svolgere una determinata mansione senza esporre sé stesso o altri a un rischio incompatibile con le proprie condizioni di salute. La mancata verifica può assumere particolare rilievo quando le attività comportano sforzi fisici, movimentazione manuale, lavori in quota, esposizioni a rumore, vibrazioni, sostanze pericolose o altri rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
Infine, l’individuazione del preposto non può ridursi all’inserimento di un nominativo nell’organigramma. Il preposto deve essere concretamente riconoscibile dai lavoratori, disporre dei poteri necessari e vigilare sull’osservanza delle disposizioni aziendali. La sua funzione comprende il controllo delle modalità operative, l’intervento in presenza di comportamenti non sicuri e, nei casi previsti, l’interruzione dell’attività quando persiste una situazione di pericolo. Per questo l’omessa individuazione del preposto incide sulla struttura della vigilanza interna e non costituisce una mera incompletezza formale.
Approfondimenti
Per approfondire, leggi gli articoli dedicati: preposto alla sicurezza sul lavoro e in cantiere: ruolo e responsabilità, formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e adempimenti, sorveglianza sanitaria, le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza. Le violazioni in materia di formazione, sorveglianza sanitaria e organizzazione della vigilanza non possono essere trattate come semplici irregolarità formali. Con il software per la sicurezza nei cantiere puoi redigere e aggiornare PSC, POS, DUVRI e gli altri piani di sicurezza, valutare i rischi delle lavorazioni e integrare Gantt, planimetrie, layout di cantiere, costi della sicurezza e fascicolo dell’opera.
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