Contabilità dei lavori pubblici: la guida completa
Contabilità lavori pubblici: cos’è? come si fa? Ecco la guida completa sulla contabilità dei lavori pubblici con esempi e software. Leggi subito!
Con Contabilità dei lavori pubblici si indica il complesso di operazioni (predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni) effettuate dal Direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione dei lavori, per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.
Per i contratti disciplinati dal D.Lgs. 36/2023, le regole relative alla direzione, al controllo e alla contabilità dei lavori sono contenute principalmente negli artt. 114 e 115 e nell’Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici. Quest’ultimo disciplina le attività della fase esecutiva e individua i documenti che devono essere predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o, se delegati, dai direttori operativi e dagli ispettori di cantiere.
Il D.Lgs. 209/2024, cosiddetto Decreto Correttivo, ha inoltre modificato alcune disposizioni dell’Allegato II.14, introducendo precisazioni sulla contabilità digitale, sulla rilevazione delle misure in cantiere e sulla contabilità semplificata per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro.
Il D.Lgs. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023 e continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso che rientrano nel regime transitorio previsto dall’art. 226 del D.Lgs. 36/2023.
La contabilità dei lavori pubblici consiste essenzialmente nel misurare e classificare le lavorazioni eseguite, valorizzarle applicando i prezzi contrattuali e registrare in modo progressivo l’andamento della spesa. Il direttore dei lavori deve accertare e registrare i fatti che producono spesa contemporaneamente al loro verificarsi, nel rispetto del principio di costante progressione della contabilità. I documenti devono essere compilati con precisione e tempestività, firmati contestualmente alla compilazione e ordinati secondo la cronologia di inserimento dei dati.
I principali documenti contabili previsti dall’Allegato II.14 sono:
il Giornale dei lavori
il Libretto delle misure (libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste)
il Registro di contabilità
lo Stato avanzamento lavori (SAL)
il Certificato per pagamento delle rate
il Conto finale dei lavori e la relativa Relazione
A questi documenti si collegano il sommario del registro di contabilità, quando previsto, e il certificato di pagamento, emesso dal RUP sulla base dello stato di avanzamento.
La contabilità è un aspetto complesso e denso di responsabilità per il direttore dei lavori ed in generale per l’ufficio di direzione dei lavori. Avere il controllo tecnico, amministrativo e contabile non è una operazione semplice da monitorare, motivo per cui ti consiglio di affidarti ad un software lavori pubblici che ti guidi nella gestione di operazioni complicate. Il software risponde perfettamente ad una serie di esigenze che nascono durante la gestione dei lavori pubblici. Negli appalti soggetti alla clausola di revisione prezzi, il software consente inoltre di gestire i dati relativi alle Tipologie Omogenee di Lavorazioni, all’indice sintetico e al calcolo dell’importo revisionale in corrispondenza degli stati di avanzamento.
Contabilità lavori pubblici: giornale dei lavori
La contabilità dei lavori deve essere effettuata mediante programmi di contabilità digitale che utilizzano formati aperti non proprietari, così da non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie.
I programmi devono garantire:
l’autenticità dei documenti e delle registrazioni;
la sicurezza dei dati inseriti;
la provenienza dei dati dai soggetti competenti;
la corretta ricostruzione della cronologia delle operazioni contabili.
Quando la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, il programma di contabilità digitale deve essere preventivamente accettato dal RUP, che ne verifica l’affidabilità, l’idoneità e la conformità alle prescrizioni dell’Allegato II.14.
Quando vengono utilizzati i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni previsti dall’art. 43 e dall’Allegato I.9 del Codice, i documenti contabili devono essere gestiti in modo interoperabile con i dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi aggiornati durante l’esecuzione dei lavori.
Contabilità semplificata per lavori inferiori a 40.000 euro
Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata. Il direttore dei lavori deve verificare la corrispondenza tra il lavoro effettivamente eseguito e quanto riportato nelle fatture, tenendo conto delle lavorazioni realmente realizzate.
In questi casi, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito dal visto apposto dal direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
Contabilità lavori pubblici: il giornale dei lavori
Il giornale dei lavori è uno dei documenti contabili espressamente previsti dall’art. 12 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, nello specifico dalle Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Linee guida in attesa di pubblicazione in gazzetta).
Il Giornale dei lavori è tenuto dal Direttore dei lavori per annotare, giorno dopo giorno, l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati, l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori, l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici.
Sul Giornale dei lavori sono riportate l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, nonché gli ordini di servizio e le istruzioni e le prescrizioni del RUP (responsabile unico del progetto) e del Direttore dei Lavori, le relazioni indirizzate al RUP, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Il Direttore dei Lavori, in caso di delega ai suoi assistenti, verifica l’esattezza delle annotazioni sul Giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.
Contabilità lavori pubblici: libretto delle misure
Il Libretto delle misure è uno dei registri fondamentali della contabilità dei lavori pubblici e permette la constatazione del lavori, cioè l’accertamento delle lavorazioni eseguite e della loro misurazione. Il Libretto delle misure è, appunto, il documento destinato a contenere i dati del rilevamento.
Il Libretto delle misure o più precisamente i “Libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste” sono compilati dal Direttore dei lavori che esegue la misurazione e classificazione delle lavorazioni; il Direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.
Nel caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito Libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.
Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
I libretti delle misure possono contenere anche:
le figure quotate delle lavorazioni eseguite;
i profili e i piani quotati che rappresentano lo stato dei luoghi prima e dopo l’esecuzione;
le memorie esplicative necessarie a dimostrare la forma, la consistenza e le modalità di esecuzione delle opere.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024, la compilazione dei libretti deve avvenire attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in un apposito verbale e in contraddittorio con l’esecutore.
Contabilità dei lavori pubblici: registro di contabilità
Nel Registro di contabilità dei lavori pubblici confluiscono i dati contenuti nel libretto delle misure, nonché le domande che l’impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori.
Il registro contiene inoltre le domande formulate dall’esecutore e le motivate deduzioni del direttore dei lavori.
L’iscrizione delle partite nel Registro di contabilità è fatta in ordine cronologico. In apposita sezione del Registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori.
Il registro riassume e accentra l’intera contabilizzazione dell’opera. Alle quantità delle lavorazioni registrate nei libretti sono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, così da determinare:
l’avanzamento fisico delle opere;
il corrispettivo progressivamente maturato dall’esecutore.
In casi particolari, il direttore dei lavori può proporre al RUP che il registro venga suddiviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché sia sempre rispettato l’ordine cronologico delle iscrizioni.
Il registro deve essere sottoposto all’esecutore per la sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.
Contabilità lavori pubblici: Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora e a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il Direttore dei Lavori ne indica gli estremi nel SAL.
Lo Stato di Avanzamento Lavori, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.
Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo Stato di Avanzamento Lavori al Rup.
Contabilità lavori pubblici: certificato di pagamento
Il certificato di pagamento relativo agli acconti è emesso dal RUP contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e, in ogni caso, entro un termine non superiore a sette giorni. Prima di trasmettere il certificato alla stazione appaltante, il RUP verifica la regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori.
La stazione appaltante procede quindi all’emissione del mandato di pagamento. Nei contratti di lavori, il pagamento degli acconti deve essere effettuato entro 30 giorni dall’adozione del SAL. Il contratto può prevedere un termine diverso, comunque non superiore a 60 giorni, soltanto quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura o dalle caratteristiche del contratto.
L’esecutore può emettere la fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento. L’emissione della fattura non è subordinata al preventivo rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP deve essere annotato nel registro di contabilità.
Quando ricorrono le condizioni per l’applicazione della clausola di revisione prezzi, nel procedimento di pagamento viene considerato anche l’importo revisionale determinato in relazione al SAL.
Contabilità lavori pubblici: conto finale dei lavori e relativa relazione
Il Conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una Relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
Il Conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’impresa affidataria. All’atto della firma l’impresa affidataria non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’art. 208 del Codice o l’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice. Se l’impresa affidataria non firma il conto finale nel termine assegnato (non superiore a trenta giorni), o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’impresa affidataria il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il Rup, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’impresa affidataria per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.
Al Conto finale dei lavori il Direttore dei Lavori allega la seguente documentazione:
i verbali di consegna dei lavori;
gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’esecutore;
le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
gli ordini di servizio impartiti;
la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;
i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
le richieste di proroga e le relative determinazioni del Rup ai sensi dell’art. 107, comma 5, del Codice;
gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
Revisione prezzi nella contabilità dei lavori pubblici
Negli appalti soggetti alla clausola di revisione prezzi, il documento di contabilità deve contenere anche i dati necessari alla verifica delle variazioni dei costi delle lavorazioni: le Tipologie Omogenee di Lavorazioni associate al progetto, i relativi pesi percentuali e l’indice sintetico.
Con PriMus questi dati sono gestiti nella sezione Revisione prezzi del documento di contabilità. Quando il documento viene creato dal computo di progetto attraverso la procedura guidata SuperWizard, le TOL, i pesi percentuali e l’indice sintetico vengono riportati automaticamente. In alternativa, la sezione può essere compilata facendo riferimento ai dati e agli elaborati contenuti nel documento di progetto.
La gestione della revisione prezzi non modifica le normali operazioni contabili. Il direttore dei lavori continua a registrare le lavorazioni eseguite e a produrre il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario e lo stato di avanzamento secondo il consueto flusso operativo.
In corrispondenza di ogni SAL, il direttore dei lavori verifica se la variazione degli indici ISTAT rispetto ai valori di riferimento supera la soglia del 3%. Quando ricorrono le condizioni previste, viene determinato l’importo revisionale da riconoscere all’esecutore.
Nelle impostazioni di stampa dello stato di avanzamento è disponibile l’opzione Revisione prezzi, che attiva il calcolo secondo il metodo della Tabella B previsto dall’art. 5, comma 4, dell’Allegato II.2-bis.
Il riepilogo finale affianca al SAL ordinario:
la verifica della soglia di applicazione;
l’applicazione della formula revisionale;
l’importo revisionale da liquidare.
Fonte: Read More
