Nei lavori in quota il committente deve verificare idoneità e organizzazione dell’esecutore?

Nei lavori in quota il committente deve verificare idoneità e organizzazione dell’esecutore?

Il committente privato risponde della caduta dell’artigiano se non verifica l’idoneità attuale e affida lavori in quota con mezzi inadeguati?

Affidare un piccolo intervento domestico a una persona conosciuta, esperta e disponibile può sembrare una scelta priva di particolari rischi. Ma cosa accade se il lavoro deve essere eseguito in quota, con una scala non adeguata, su un terreno instabile e senza alcuna assistenza?

La Cassazione penale, con la sentenza n. 17013/2026, torna sulla responsabilità del committente privato non professionale e chiarisce che l’esperienza maturata in passato dall’artigiano non basta, da sola, a dimostrarne l’idoneità tecnico-professionale.

Il proprietario dell’immobile deve valutare concretamente se il soggetto incaricato disponga, nel momento dell’affidamento, dell’organizzazione, delle attrezzature e delle condizioni necessarie per eseguire l’intervento in sicurezza.

Il caso

La vicenda nasce dall’affidamento di un lavoro apparentemente semplice: la posa, sulla facciata di un’abitazione privata, di una canalina in plastica destinata al passaggio del cavo dell’antenna televisiva.

La proprietaria aveva incaricato un uomo di 77 anni, già elettricista, che aveva cessato da circa diciotto anni la propria attività professionale. Per eseguire l’intervento, il lavoratore doveva raggiungere un’altezza di circa 3,50 metri utilizzando una scala collocata su un terreno sdrucciolevole, in prossimità di uno strapiombo e senza l’assistenza di altre persone.

Durante il lavoro l’uomo cadeva, riportando un grave trauma cranico e un politrauma agli arti, lesioni che ne determinavano successivamente il decesso.

Alla committente venivano contestate:

l’omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’esecutore;
la mancata individuazione di modalità sicure di lavoro;
la disponibilità di una scala non adeguata alle caratteristiche dell’intervento e dei luoghi.

La Corte d’Appello confermava la responsabilità della proprietaria. La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso, rendendo definitiva l’affermazione di responsabilità.

Il quadro normativo

Uno dei principali argomenti della difesa riguardava l’applicabilità del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, dedicato ai cantieri temporanei o mobili.

Il Tribunale aveva escluso che, nel caso concreto, trovassero applicazione gli obblighi specifici contestati ai sensi dell’art. 90 del Testo Unico Sicurezza. La condanna, tuttavia, era stata pronunciata sulla base della colpa generica, ossia per negligenza, imprudenza e imperizia nella scelta dell’esecutore e nella gestione delle modalità operative.

L’inapplicabilità dell’art. 90 non esclude ogni responsabilità

Questo è uno dei passaggi più importanti della decisione.

L’eventuale esclusione degli obblighi speciali previsti per i cantieri non rende automaticamente il proprietario estraneo alla gestione del rischio. Resta applicabile il principio generale secondo cui chi affida un’attività pericolosa deve scegliere un soggetto concretamente idoneo a eseguirla.

La responsabilità, quindi, non deriva necessariamente dalla violazione di una specifica disposizione del D.Lgs. 81/2008, ma può essere fondata anche sulla violazione delle comuni regole di prudenza.

Il committente non professionale non è tenuto a possedere le stesse competenze tecniche di un’impresa o di un committente qualificato. Tuttavia, non può ignorare situazioni di pericolo evidenti, come:

il lavoro a diversi metri di altezza;
l’impiego di una scala su un piano instabile;
la prossimità di un dislivello;
l’assenza di un secondo operatore;
la mancanza di un’attrezzatura più stabile, come un trabattello.

La verifica dell’idoneità tecnico-professionale

La Cassazione ribadisce che anche il committente privato deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o del lavoratore autonomo incaricato, rapportandola alla natura e alla pericolosità dell’intervento.

La Corte richiama precedenti già consolidati secondo cui la responsabilità per culpa in eligendo può configurarsi anche quando non sia stato stipulato un vero e proprio contratto di appalto, ma sia stato concluso un accordo per una prestazione d’opera.

Ciò che conta non è il nome attribuito al rapporto contrattuale, ma la concreta scelta del soggetto al quale viene affidata l’attività.

Le motivazioni della Cassazione

La Suprema Corte ritiene corretta la decisione dei giudici di merito perché la responsabilità della committente era stata fondata su elementi concreti e non sulla sola qualità di proprietaria dell’immobile.

In particolare, i giudici avevano valorizzato:

la pericolosità oggettiva del lavoro;
la necessità di operare sulla facciata esterna a circa 3,50 metri;
la collocazione della scala su terreno sdrucciolevole;
la vicinanza a uno strapiombo;
l’assenza di aiuto in caso di perdita di equilibrio;
la disponibilità di una scala non adeguata;
la mancata previsione di un sistema di lavoro alternativo, come un trabattello.

La Corte territoriale aveva, inoltre, ricostruito la consapevolezza della committente in merito alle modalità operative. Durante il sopralluogo, infatti, sarebbe stato mostrato al lavoratore il luogo in cui era custodita la scala. La successiva preparazione dei materiali necessari alla posa della canalina confermava che l’intervento sulla parete esterna era stato concordato.

Per la Cassazione, le censure difensive miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.

L’idoneità deve essere attuale, concreta e organizzativa

L’elemento più significativo consiste nella definizione concreta dell’idoneità tecnico-professionale. L’idoneità non può essere valutata soltanto sulla base di:

professione esercitata in passato;
reputazione personale;
esperienza acquisita;
disponibilità dell’esecutore;
apparente semplicità del lavoro.

La verifica deve riguardare la capacità attuale del prestatore di organizzare ed eseguire in sicurezza proprio quell’intervento. Per un lavoro in quota, ad esempio, occorre considerare se l’esecutore disponga di attrezzature appropriate, di eventuali collaboratori, di procedure corrette e di una struttura organizzativa compatibile con il rischio.

La decisione evita così due opposti automatismi: da un lato, il committente privato non diventa un professionista della sicurezza; dall’altro, non può limitarsi ad affidare il lavoro a una persona ritenuta genericamente capace, ignorando condizioni di pericolo immediatamente percepibili.

Approfondimenti

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