Conferenza unificata: ok al modello unico per rinnovabili in “attività libera” e alle appendici nazionali degli Eurocodici

Conferenza unificata: ok al modello unico per rinnovabili in “attività libera” e alle appendici nazionali degli Eurocodici

Sancita l’intesa in Conferenza unificata per l’adozione del modell0 la trasmissione delle informazioni sugli impianti FER soggetti ad attività libera e le appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici

La Conferenza Unificata, nella seduta del 7 luglio 2026, ha raggiunto l’intesa sullo schema di decreto del MASE relativo all’adozione del modello unico per la trasmissione delle informazioni sugli impianti soggetti al regime di attività libera (Modello Unico Parte III).

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 190/2024 c.d. Testo Unico Rinnovabili, che ha ridisegnato i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti FER, distinguendo tra attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica.

Il modello unico riguarda il primo di questi regimi (quello riservato agli impianti più piccoli) e ha lo scopo di uniformare la trasmissione digitale delle informazioni relative agli interventi che non richiedono un titolo autorizzativo preventivo.

Modello unico Parte III disponibile sulla piattaforma SUER dopo 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto

Il decreto approvato stabilisce che, a far data dalla pubblicazione del modello unico parte III il soggetto proponente, o installatore delegato è tenuto a trasmettere alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto di cui risulta responsabile.

Lo schema di decreto approvato prevede inoltre che:

il Modello Unico Parte III integra il Modello Unico di cui al D.M. 297/2022, già costituito dalla Parte I e Parte II, ed è reso disponibile sulla piattaforma SUER, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione);
che il modello unico parte I e II del D.M. 297/2022, continua ad applicarsi, per le finalità ivi stabilite, agli impianti fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW.

Il provvedimento apporta, inoltre modifiche al Modello Unico Parte I e Parte II, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, operato dall’allegato D, lettera h) del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, ivi richiamato, sostituendolo con l’articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, che disciplina oggi il regime di attività libera.

Infine, si prevede una disposizione transitoria per gli impianti entrati in esercizio prima dell’approvazione del modello unico, per la trasmissione delle informazioni entro sei mesi, nonché la possibilità di aggiornamento del modello con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con la Conferenza unificata.

In attesa del testo e del modello ufficiali, leggi l’articolo “Testo Unico sulle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024): regimi amministrativi e autorizzazioni per le FER“. Se quello delle fonti rinnovabili è un ambito di primaria importanza per la tua professione, ti consiglio di provare questo software fotovoltaico per la progettazione e la simulazione economica di qualsiasi tipo di installazione connessa alla rete elettrica.

Appendici nazionali con i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici

Tra gli atti approvati dalla Conferenza Unificata figura l’intesa sul decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d’intesa con il Ministero dell’interno e il Dipartimento della protezione civile, relativo alle Appendici nazionali con i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici.

Il provvedimento aggiorna il quadro tecnico di riferimento per la progettazione strutturale delle opere, in attuazione dell’articolo 52 del D.P.R. 380/2001 e dall’articolo 5, comma 2, del D.L. 136/2004.

Le Appendici Nazionali agli Eurocodici — chiamate anche Annessi Nazionali — sono documenti che completano gli Eurocodici per renderli applicabili in ciascun Paese.

Gli Eurocodici sono norme europee per la progettazione strutturale e geotecnica: definiscono criteri comuni per calcolare strutture in cemento armato, acciaio, legno, muratura, alluminio, fondazioni, azioni sulle costruzioni, verifiche sismiche, incendio, ecc. Le Appendici Nazionali servono perché gli Eurocodici lasciano alcuni valori “aperti” alla scelta dei singoli Stati, i cosiddetti parametri determinati a livello nazionale.

In pratica, le Appendici Nazionali stabiliscono quali valori usare in Italia quando l’Eurocodice prevede alternative o valori raccomandati. Per esempio possono riguardare coefficienti parziali di sicurezza, combinazioni di carico, parametri climatici come neve e vento, classi, procedure ammesse, valori cautelativi o scelte progettuali coerenti con il livello di sicurezza nazionale.

Ricordiamo che:

il Capitolo 1 delle NTC 2018 (D.M.17/01/2018)  stabilisce che, per quanto non espressamente specificato dalle stesse nuove norme tecniche per le costruzioni, ci si può riferire a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici elencati nel Capitolo 12 delle NTC 2018 e che, in particolare, quelle fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici Nazionali costituiscono indicazioni di comprovata validità e forniscono il sistematico supporto applicativo delle medesime norme tecniche.
il Capitolo 12 delle NTC 2018 stabilisce che, per quanto non diversamente specificato nelle stesse norme tecniche per le costruzioni, si intendono coerenti con i principi alla base delle stesse, le indicazioni riportate negli Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali.

All’interno del testo degli Eurocodici vi sono numerosi parametri la cui definizione è lasciata al Paese Membro mediante le Appendici Nazionali, che costituiscono quindi l’elemento essenziale che permette l’applicazione delle norme comuni europee (Eurocodici) all’interno dei singoli Stati Membri.

L’ultima serie di Appendici è stata approvata con il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 31/07/2012. L’elaborazione delle nuove appendici nasce a seguito degli aggiornamenti e delle correzioni apportati agli Eurocodici e delle modifiche alle Ntc arrivate nel 2018.

In attesa del testo ufficiale, leggi gli articoli:

Eurocodici, tutto quello che occorre sapere
Le Appendici nazionali 2012 agli Eurocodici

Per applicare correttamente gli Eurocodici e le relative Appendici Nazionali non basta conoscere il quadro normativo: è fondamentale disporre di strumenti che guidino il progettista nella scelta della normativa, nella gestione degli annessi nazionali e nell’impostazione dei dati di calcolo. Valuta gratuitamente un software per il calcolo strutturale che consente di modellare, analizzare e verificare edifici secondo le NTC e gli Eurocodici, supportando il tecnico nella progettazione strutturale in un unico ambiente BIM.

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