Agrivoltaico in area idonea: il parere della Soprintendenza non è un veto automatico
Il Comune non può limitarsi a recepire il parere negativo della Soprintendenza: serve un bilanciamento autonomo e motivato tra rinnovabili e tutela del paesaggio
Un’area idonea per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili non garantisce automaticamente il rilascio del titolo. Allo stesso tempo, però, il parere negativo della Soprintendenza non può bloccare da solo il procedimento.
È questo il punto centrale della sentenza TAR Lazio, sez. III, n. 11395/2026, relativa al diniego opposto dal Comune di Anguillara Sabazia a una PAS per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato.
L’area idonea non rende l’impianto sempre autorizzabile, ma impone all’amministrazione una valutazione concreta, autonoma e motivata; il Comune deve decidere, non limitarsi a “trasferire” nel provvedimento finale il dissenso espresso dagli enti competenti in materia paesaggistica.
Particolarmente interessante anche un altro aspetto affrontato dalla sentenza: la tutela del paesaggio agrario di valore non può essere letta solo in chiave funzionale o produttiva. Pertanto, non si può escludere in via astratta l’applicazione delle previsioni paesaggistiche agli impianti agrivoltaici. L’elemento tecnologico e funzionale dell’agrivoltaico è rilevante, ma non elimina la necessità di valutare l’impatto sul paesaggio.
Il caso
La controversia nasce da una Procedura Abilitativa Semplificata presentata da una società per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato nel territorio del Comune di Anguillara Sabazia.
La vicenda aveva già dato luogo a un precedente giudizio. Con una prima sentenza, il TAR Lazio aveva accertato la violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990, perché il Comune aveva concluso negativamente la PAS senza comunicare preventivamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Dopo quella pronuncia, il Comune ha adottato un nuovo provvedimento di diniego. La società ha quindi proposto motivi aggiunti, contestando la legittimità del nuovo atto, dei pareri resi dalla Soprintendenza e dalla Regione Lazio e, nei limiti dell’interesse azionato, anche delle previsioni del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale.
Il progetto ricadeva in un’area che la società riteneva idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), del d.lgs. 199/2021, nel testo applicabile alla fattispecie. Tale qualificazione era condivisa dalla Regione e non è stata, secondo il TAR, convincentemente negata dal Comune e dal Ministero.
Il Comune, tuttavia, aveva ritenuto ostative le prescrizioni paesaggistiche del PTPR e aveva fatto leva sui pareri negativi della Soprintendenza e della Regione.
I motivi del ricorso
La società ha censurato il nuovo diniego sotto diversi profili.
Il primo punto riguarda la qualificazione dell’area come idonea. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe ignorato gli effetti della disciplina nazionale sulle aree idonee, valorizzando in modo improprio previsioni regionali e paesaggistiche.
Un secondo profilo riguarda il valore del parere della Soprintendenza. La società ha sostenuto che, trattandosi di area idonea, il parere paesaggistico avrebbe dovuto essere considerato obbligatorio ma non vincolante. Di conseguenza, il Comune non avrebbe potuto attribuirgli il valore di un veto.
La decisione del giudice
Il giudice parte da un presupposto: l’area interessata dal progetto ricade in area idonea ex lege. Da questa qualificazione discende un effetto procedimentale preciso: il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica è obbligatorio, ma non vincolante.
Il TAR respinge quindi l’impostazione del Comune, secondo cui le prescrizioni del PTPR avrebbero potuto trasformare l’area in non idonea. Secondo la sentenza, questa tesi introduce nella valutazione sull’idoneità dell’area profili estranei alla previsione legislativa. L’idoneità è definita dalla disciplina nazionale applicabile e non può essere negata in radice sulla base di una diversa lettura delle prescrizioni paesaggistiche.
Il TAR respinge anche la posizione del Ministero, secondo cui il parere della Soprintendenza avrebbe comunque natura vincolante per effetto delle prescrizioni del PTPR. Accogliere questa tesi, secondo i giudici, significherebbe disapplicare la norma che stabilisce, in area idonea, il carattere non vincolante del parere paesaggistico.
Questo non vuol dire, però, che l’area idonea comporti automaticamente l’assenso al progetto.
La sentenza chiarisce infatti che le aree idonee non sono zone nelle quali è sempre consentita l’installazione di qualsiasi impianto FER. Sono aree nelle quali il legislatore ha previsto condizioni favorevoli e semplificazioni procedimentali, ma resta necessaria una valutazione sul progetto concreto.
Il punto decisivo è il bilanciamento.
Secondo il TAR, anche in presenza di un parere paesaggistico negativo, l’amministrazione procedente deve svolgere un autonomo apprezzamento degli interessi in gioco. Deve cioè valutare se, nel caso specifico, le esigenze di tutela paesaggistica debbano prevalere sull’interesse alla diffusione degli impianti da fonti rinnovabili oppure se, al contrario, il progetto possa essere realizzato nonostante il dissenso paesaggistico.
Nel caso esaminato, questo bilanciamento è mancato. Il Comune ha trattato come vincolanti le indicazioni provenienti dalla Soprintendenza e dalla Regione, rinunciando al ruolo decisionale che la legge attribuisce all’amministrazione procedente.
Per questo motivo il diniego è illegittimo.
Area idonea e tutela paesaggistica: nessun automatismo
La sentenza è importante perché evita due letture opposte ma entrambe scorrette.
La prima lettura è quella secondo cui l’area idonea renderebbe sempre assentibile l’intervento. Il TAR la esclude: la tutela paesaggistica non viene cancellata dalla qualificazione dell’area.
La seconda lettura è quella secondo cui il parere negativo della Soprintendenza bloccherebbe sempre il progetto. Anche questa tesi viene esclusa: in area idonea, il parere paesaggistico non è vincolante.
Il risultato è un modello fondato sul bilanciamento motivato.
L’amministrazione procedente deve considerare tutti gli interessi coinvolti: produzione di energia rinnovabile, tutela del paesaggio, caratteristiche concrete dell’impianto, situazione dei luoghi, eventuali misure di mitigazione e alternative progettuali.
PTPR e agrivoltaico: la tutela non è solo agricola, ma anche percettiva
Un altro passaggio rilevante riguarda l’applicazione del PTPR agli impianti agrivoltaici.
La società sosteneva che le previsioni del piano paesaggistico riferite agli impianti fotovoltaici a terra non potessero essere applicate agli impianti agrivoltaici avanzati.
Il TAR non accoglie questa impostazione in termini generali.
Secondo il giudice, la tutela del paesaggio agrario di valore non può essere letta solo in chiave funzionale o produttiva. Il fatto che un impianto agrivoltaico consenta la prosecuzione dell’attività agricola non elimina automaticamente ogni possibile interferenza con i valori paesaggistici.
Il paesaggio agrario comprende anche aspetti storico-culturali, naturalistici ed estetico-percettivi. Per questo, la tecnologia agrivoltaica non può essere considerata, in astratto, sempre estranea alle prescrizioni paesaggistiche.
Il punto operativo è chiaro: l’agrivoltaico è diverso dal fotovoltaico a terra tradizionale, ma deve comunque confrontarsi con il contesto paesaggistico in cui si inserisce.
Approfondimenti
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In questo scenario, la qualità della progettazione tecnica diventa decisiva: non basta dimostrare che l’area è idonea, ma occorre documentare in modo puntuale l’inserimento dell’impianto nel contesto agricolo e paesaggistico, valutare ombreggiamenti, producibilità, layout, interferenze e soluzioni di mitigazione.
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