Quando è possibile cumulare Energy Release 2.0 e altri incentivi FER
La quota di energia regolata con contratto per differenza con il GSE non può accedere ad altri sostegni pubblici. Possibile il cumulo solo per quote separate, misurabili e identificate da UP dedicata
Con alcune FAQ sull’Energy Release 2.0il GSE chiarisce un punto centrale per la progettazione e la pianificazione economica degli impianti da fonti rinnovabili destinati alle imprese energivore: la quota di nuova capacità di generazione regolata mediante contratto per differenza con il GSE non può accedere ad ulteriori forme di sostegno pubblico.
Ricordiamo che l’Energy Release 2.0 è il meccanismo che consente alle imprese a forte consumo di energia elettrica di ottenere dal GSE un’anticipazione di energia per 3 anni a prezzi calmierati, assumendo l’impegno a realizzare nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e a restituire l’energia nei 20 anni successivi.
Ecco cosa accade se per lo stesso impianto si intende accedere anche ad altri incentivi come:
D.M. Agrivoltaico;
D.M. CACER;
Transizione 5.0;
FER-X;
iperammortamento.
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Cumulabilità degli incentivi: cosa chiariscono le FAQ
Come già anticipato, le FAQ pubblicate affrontano il tema della cumulabilità tra il beneficio previsto dall’Energy Release 2.0 e altri strumenti di incentivazione o sostegno pubblico applicabili agli impianti da fonti rinnovabili con il principio generale netto: la quota parte della nuova capacità di generazione FER realizzata nell’ambito dell’Energy Release 2.0 e regolata mediante contratto per differenza con il GSE non può beneficiare di ulteriori incentivi pubblici.
Il divieto ha una funzione evidente: evitare che i medesimi costi di investimento o la stessa produzione energetica siano remunerati più volte attraverso meccanismi pubblici differenti.
La precisazione più importante riguarda però la possibilità di separare tecnicamente e amministrativamente quote diverse dello stesso impianto o progetto. La condizione tecnica è duplice:
la quota deve essere separatamente misurabile;
la quota deve essere identificata da una unità di produzione dedicata.
Questo passaggio è determinante perché sposta il tema della cumulabilità dal solo piano fiscale o incentivante al piano progettuale, impiantistico, metrologico e gestionale.
Energy Release 2.0 e D.M. Agrivoltaico
Gli incentivi previsti dal D.M. Agrivoltaico non sono cumulabili, ai sensi dell’art.13 del D.M., con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno, comunque denominati, destinati ai medesimi progetti, tra i quali rientra il beneficio previsto dall’ER 2.0.
In relazione alla quota parte di energia elettrica prodotta/immessa in rete dall’impianto per cui non trova applicazione la regolazione del contratto per differenza con il GSE disciplinato dall’Energy Release 2.0, è possibile accedere agli incentivi previsti dal D.M. Agrivoltaico a condizione che la quota parte di energia elettrica sia separatamente misurabile e identificata da UP dedicata.
La FAQ precisa che, per la quota di energia prodotta o immessa in rete non regolata dal contratto per differenza Energy Release 2.0, è possibile accedere al meccanismo FER-X. È inoltre possibile accedere ad altri meccanismi di sostegno, ove consentito dalle rispettive discipline di riferimento, sempre a condizione che la quota interessata sia separatamente misurabile e identificata da una unità di produzione dedicata.
Energy Release 2.0 e FE-X
Con riferimento alla quota parte di energia elettrica prodotta/immessa in rete dall’impianto per la quale non trova applicazione la regolazione del contratto per differenza con il GSE, è possibile accedere al meccanismo FER-X.
Ove consentito dalle rispettive discipline di riferimento, è altresì possibile accedere ad altri meccanismi di sostegno a condizione che la quota parte di energia elettrica che accede all’ulteriore sostegno pubblico sia separatamente misurabile e identificata da UP dedicata.
Energy Release 2.0 e D.M. CACER – esclusione degli incentivi per l’autoconsumo diffuso
Le Regole operative del D.M. CACER per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, in particolare: paragrafo 1.2.1.6 della parte II, paragrafo 1.1.5 della parte III, prevedono che:
il contributo PNRR non è cumulabile con incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante prevista dalle stesse Regole operative;
la tariffa incentivante non è cumulabile con altre forme di incentivo in conto esercizio, tra cui viene ricondotto l’Energy Release 2.0.
Ne consegue che gli impianti che accedono all’ER 2.0 non possono beneficiare degli incentivi previsti per le configurazioni di autoconsumo di cui al D.M. CACER.
Resta fermo che un impianto che accede al meccanismo Energy Release 2.0 può comunque entrare a far parte di una configurazione di autoconsumo diffuso, nel rispetto dei requisiti previsti, e accedere al solo contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata previsto dal TIAD, fermo restando che l’energia elettrica autoconsumata all’interno della configurazione sarà calcolata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione/unità di produzione entrati prima in esercizio. In tal caso non potrà comunque beneficiare degli incentivi previsti dal D.M. CACER.
Si precisa in ogni caso che, in relazione alla quota parte di energia elettrica prodotta/immessa in rete dall’impianto per cui non trova applicazione la regolazione del contratto per differenza con il GSE disciplinato dall’Energy Release 2.0, è possibile accedere ai benefici previsti per le configurazioni di autoconsumo di cui al D.M. CACER, a condizione che la quota parte di energia elettrica sia separatamente misurabile e identificata da UP dedicata.
Energy Release 2.0 e iperammortamento Transizione 5.0
L’’art. 1, comma 431, della Legge di Bilancio 2026 Legge 199/2025, secondo cui l’iperammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che:
il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti;
non sia superato il costo sostenuto.
Nel caso dell’Energy Release 2.0, il prezzo di cessione è determinato tenendo conto del costo efficiente unitario di produzione di energia rinnovabile da impianti di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature e competitive, la contestuale fruizione dell’iperammortamento comporterebbe una duplicazione del beneficio economico sui medesimi costi di investimento. Ne consegue che gli impianti che accedono all’ER 2.0 non possono accedere all’iperammortamento.
Energy Release 2.0 e Transizione 5.0
In relazione alla quota parte di energia elettrica prodotta/immessa in rete dall’impianto per cui non trova applicazione la regolazione del contratto per differenza con il GSE disciplinato dall’Energy Release 2.0, è possibile accedere al credito d’imposta previsto da Transizione 5.0 a condizione che la quota parte di energia elettrica sia separatamente misurabile e identificata da UP dedicata.
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