Il DVR incompleto può escludere la responsabilità del lavoratore?

Il DVR incompleto può escludere la responsabilità del lavoratore?

La Cassazione chiarisce quando il lavoratore risponde dell’infortunio del collega: decisivo il ruolo del DVR e delle procedure operative

La sicurezza sul lavoro non si gioca solo sulla condotta del datore di lavoro. Anche il lavoratore, in determinate condizioni, può diventare responsabile della sicurezza propria e altrui. Ma fino a che punto? E soprattutto: può essere condannato per non aver rispettato una regola operativa che l’azienda non ha mai formalizzato nel DVR?

È questo il tema affrontato dalla Cassazione, con la sentenza n. 21473/2026, relativa a un grave infortunio avvenuto nel porto di Trieste durante le operazioni di scarico container.

Il fatto riguarda un gruista di banchina addetto alla conduzione della gru. Durante la movimentazione di due container da 20 piedi, per un peso complessivo di circa 54 tonnellate, il carico oscillava dopo lo sgancio improvviso dei twist lock e colpiva il mantiere, cioè il secondo gruista/segnalatore, schiacciandolo contro alcuni container fissi. Il lavoratore riportava lesioni personali gravi, con malattia superiore a 40 giorni.

Nei giudizi di merito il gruista era stato ritenuto responsabile per lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche e per la contravvenzione prevista dall’art. 20, comma 2, lett. g), D.Lgs. 81/2008, norma che vieta al lavoratore di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

La Cassazione, però, annulla la sentenza con rinvio. Il punto centrale non è negare ogni possibile responsabilità del lavoratore, ma stabilire se quella responsabilità possa essere affermata quando il rischio non era stato valutato e procedimentalizzato nel DVR.

Contesto normativo

L’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 impone al lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, nei limiti della formazione, delle istruzioni e dei mezzi forniti dal datore di lavoro.

La stessa norma, però, non trasforma automaticamente ogni lavoratore in un garante pieno della sicurezza altrui. La Cassazione ricorda che il datore di lavoro resta il garante principale dell’incolumità dei lavoratori, perché su di lui grava l’obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi ed elaborare il DVR ai sensi degli artt. 17 e 28 del Testo Unico.

Il DVR non è un documento burocratico, ma il perno dell’organizzazione prevenzionistica. Serve a individuare i rischi concretamente presenti, renderli conoscibili a lavoratori e dirigenti e delimitare le regole cautelari esigibili ex ante. Una regola di sicurezza può essere pretesa dal lavoratore solo se il rischio è stato valutato, la procedura è stata definita e le istruzioni sono state portate a conoscenza degli operatori mediante formazione adeguata.

Il lavoratore può essere responsabile dell’infortunio del collega?

Sì, ma non sempre. La Cassazione richiama il principio secondo cui il lavoratore può diventare garante anche della sicurezza dei colleghi quando, per maggiore esperienza o per la concreta posizione assunta nell’attività lavorativa, sia in grado di intervenire per rimuovere una situazione di pericolo. È il caso, ad esempio, del lavoratore esperto che compie una manovra pericolosa autonoma, violando una regola cautelare immediatamente percepibile ed esigibile.

Ma la Corte aggiunge un limite fondamentale: la responsabilità del lavoratore verso i colleghi non sussiste quando il rischio concretizzatosi non è stato valutato, o è stato valutato in modo inadeguato, nel DVR. In questi casi non si può pretendere dal lavoratore il rispetto di regole operative mai individuate, mai formalizzate e mai comunicate tramite DVR e formazione.

Il DVR come limite alla responsabilità del lavoratore

L’elemento più interessante della sentenza non è il richiamo, ormai consolidato, alla centralità del DVR. Ma sta nel modo in cui la Corte usa il DVR: non solo come parametro per valutare la responsabilità del datore di lavoro, ma anche come criterio per delimitare la colpa del lavoratore.

In altre parole, il DVR diventa una sorta di confine operativo della responsabilità: se la regola cautelare nasce da un rischio che il datore avrebbe dovuto valutare e procedimentalizzare, ma non lo ha fatto, il singolo lavoratore non può essere automaticamente condannato per non averla rispettata.

Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva riconosciuto che il rischio connesso allo sblocco dei twist lock avrebbe dovuto essere previsto e procedimentalizzato nel DVR, invece di essere affidato a prassi aziendali tramandate a voce. Tuttavia aveva comunque confermato la responsabilità del gruista, ritenendo che questi avesse agito con imprudenza. Per la Cassazione questo passaggio è giuridicamente errato: occorreva prima verificare se la regola cautelare violata fosse effettivamente esigibile dal lavoratore, alla luce delle procedure formalizzate, della formazione ricevuta e delle istruzioni impartite.

Quando una lavorazione complessa viene governata da prassi informali, l’azienda non può scaricare sul lavoratore il vuoto procedurale creato dalla mancata valutazione del rischio.

Le motivazioni della Corte: perché la condanna è stata annullata

La Cassazione non assolve direttamente il lavoratore, ma annulla la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Trieste per un nuovo giudizio sull’elemento soggettivo del reato.

Il ragionamento della Corte si sviluppa in tre passaggi.

In primo luogo il datore di lavoro è il garante principale e deve valutare tutti i rischi, anche quelli specifici di una singola fase operativa. Se il blocco dei twist lock era frequente e prevedibile, non poteva essere lasciato alla sola esperienza degli operatori.

In secondo luogo il lavoratore ha certamente obblighi di diligenza, ma nei limiti della formazione, delle istruzioni e delle procedure ricevute. Non si può pretendere l’osservanza di una procedura mai formalizzata.

In terzo luogo la responsabilità del lavoratore può esistere quando la manovra pericolosa sia autonoma, immediatamente percepibile come rischiosa e sganciata da carenze organizzative; ma se il rischio deriva da una modalità operativa ordinaria, tollerata e non regolata, occorre riesaminare la colpa con maggiore rigore.

Per approfondire, leggi anche:

Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza
DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?
Obblighi del lavoratore in materia di sicurezza

Il DVR non può essere un documento generico, ma deve descrivere i rischi reali delle lavorazioni, le procedure operative, i ruoli e le misure di prevenzione effettivamente applicabili. Per gestire in modo corretto e aggiornato la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro puoi usare il software per la redazione di DVR.

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