Consorzi stabili negli appalti: quando bastano i requisiti delle consorziate?
Il TAR chiarisce requisiti delle consorziate, soccorso istruttorio e titoli abilitativi richiesti
Il TAR Campania chiarisce che, negli appalti di servizi, i requisiti tecnici e finanziari del consorzio stabile possono essere computati cumulativamente se posseduti dalle consorziate, mentre i titoli abilitativi devono essere in capo alla consorziata esecutrice. Legittimo anche il soccorso istruttorio se non modifica l’offerta.
Il caso
Nei servizi ambientali, la corretta gestione dei requisiti di partecipazione è decisiva, soprattutto quando partecipa un consorzio stabile. La sentenza del TAR Campania n. 3361/2026 affronta il tema nell’ambito di una gara per il servizio integrato di igiene urbana 2025-2029, confermando l’aggiudicazione e respingendo le contestazioni della seconda classificata. Il focus è: non sempre i requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio. In alcuni casi è sufficiente il possesso in capo alle consorziate esecutrici.
La gara era stata indetta da un Comune, come stazione appaltante qualificata per conto di un altro Comune, per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana. La ricorrente, seconda graduata, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del consorzio risultato primo. Secondo la ricorrente, l’aggiudicataria non avrebbe avuto i requisiti richiesti e avrebbe beneficiato di un soccorso istruttorio illegittimo.
I motivi del ricorso
Le principali censure riguardavano:
mancato possesso diretto, da parte del consorzio, dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
utilizzo dei requisiti economico-finanziari maturati dalle consorziate;
soccorso istruttorio ritenuto modificativo dell’offerta;
attribuzione del punteggio tecnico sul criterio relativo alle performance pregresse;
presunta incongruità del costo della manodopera;
mancata esclusione per grave illecito professionale.
La decisione del giudice
Il TAR respinge il ricorso. Per i giudici, l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è un requisito di idoneità professionale, ma negli appalti di servizi può essere posseduta dal consorziato esecutore, secondo quanto previsto dall’art. 67 del D.Lgs. 36/2023. Quanto ai requisiti tecnici e finanziari, il TAR valorizza il principio del cumulo: per servizi e forniture, tali requisiti possono essere computati in capo al consorzio anche se posseduti dalle singole consorziate.
Legittimo anche il soccorso istruttorio: la documentazione integrata aveva natura amministrativa e non ha modificato l’offerta tecnica o economica. Sul punteggio tecnico, la ricorrente non aveva impugnato i chiarimenti della stazione appaltante, che avevano consentito di considerare il triennio 2021-2023.
Infine, il TAR conferma l’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione della congruità dell’offerta e dell’eventuale grave illecito professionale, sindacabile solo in presenza di evidenti illogicità o travisamenti.
Leggi l’approfondimento: Il consorzio stabile nel codice appalti
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