730 precompilato e bonus edilizi: gli eredi possono recuperare le detrazioni residue

730 precompilato e bonus edilizi: gli eredi possono recuperare le detrazioni residue

Anche nel caso di eredi di un contribuente deceduto le detrazioni non vengono automaticamente riportate nelle sezioni dedicate del quadro E della dichiarazione precompilata

Il Fisco ha risposto a un nuovo chiarimento riguardante la gestione delle detrazioni edilizie nella dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi di un contribuente deceduto.

Il quesito è stato posto da una contribuente che, in qualità di erede del marito scomparso nel corso del 2025, si appresta a presentare il modello 730/2026 relativo ai redditi dell’anno precedente.

Accedendo alla dichiarazione precompilata, ha notato che le spese sostenute per interventi di recupero edilizio risultano indicate, ma non vengono automaticamente conteggiate ai fini della detrazione. Da qui la richiesta di chiarimento sulla possibilità di reinserire tali importi nella dichiarazione.

In qualità di erede di mio marito deceduto lo scorso anno, presento il 730/2026 precompilato per i redditi 2025. Le spese per interventi di recupero edilizio sono specificati ma non conteggiati, vorrei avere conferma se è corretto da parte mia riattivare la spesa.

Perché le detrazioni non compaiono nel quadro E della precompilata

Nella risposta fornita viene spiegato che, in caso di decesso del contribuente prima o durante l’anno d’imposta oggetto della dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate adotta una procedura cautelativa.

In particolare, le informazioni relative: alle prime rate delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, alle spese per gli interventi di ristrutturazione/risparmio energetico, alle quote residue delle agevolazioni già in corso di fruizione non vengono automaticamente riportate nelle sezioni dedicate del quadro E della dichiarazione precompilata del contribuente deceduto.

Dove trovare le informazioni sulle detrazioni residue

Le spese agevolabili non scompaiono dalla documentazione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate le rende infatti disponibili in una sezione specifica dell’applicazione web dedicata alla dichiarazione del contribuente deceduto consentendo agli eredi di consultare i dati relativi alle quote residue delle detrazioni e verificare se ricorrono i requisiti richiesti dalla legge per subentrare nel beneficio fiscale.

Qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa, l’erede può riportare nella propria dichiarazione dei redditi le quote di detrazione spettanti e continuare a beneficiare delle agevolazioni non ancora utilizzate dal de cuius.

Le condizioni per il trasferimento delle detrazioni agli eredi

Rircordiamo che sul punto in esame, il Fisco aveva già fornito importanti chiarimenti con la circolare n. 7/E del 2021, richiamando quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 8, del TUIR.

In caso di decesso del beneficiario dell’agevolazione, infatti, le rate di detrazione non ancora utilizzate si trasferiscono integralmente esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi agevolati e la disponibilità dell’immobile deve sussistere non soltanto al momento dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno in cui l’erede intende continuare a beneficiare delle quote residue della detrazione. Pertanto, la semplice qualità di erede non è sufficiente per acquisire il diritto al beneficio fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, qualora l’erede venda o doni l’immobile, le quote di detrazione ancora non fruite non si trasferiscono al nuovo proprietario né al donatario, ma vengono definitivamente perse. Lo stesso principio si applica anche nell’ipotesi di successivo decesso dell’erede che aveva acquisito il diritto alla detrazione.

Alla luce di tali indicazioni, gli eredi che intendono riportare nella propria dichiarazione le quote residue dei bonus edilizi, devono quindi verificare attentamente non solo la presenza delle spese nell’area dedicata della dichiarazione precompilata, ma anche il rispetto delle condizioni richieste dalla normativa per il trasferimento dell’agevolazione fiscale.

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