Offerta anomala: la manodopera si valuta solo sul personale della commessa?
Nella verifica di anomalia il costo della manodopera va valutato sul personale dedicato all’appalto, non su figure aziendali trasversali
La verifica di anomalia dell’offerta non può trasformarsi in un controllo astratto sull’intera organizzazione dell’impresa. Quando si esamina il costo della manodopera, la stazione appaltante deve concentrarsi sul personale effettivamente impiegato nella specifica commessa.
Lo chiarisce il TAR Campania con la sentenza n. 3393/2026, che ha bocciato l’iter seguito dalla stazione appaltante perché fondato su una lettura non corretta dell’offerta tecnica e dei giustificativi prodotti dall’operatore economico.
Il caso: la stazione appaltante confonde organizzazione aziendale e personale dedicato
La controversia riguarda una gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori. Nel corso della verifica di anomalia, la stazione appaltante ha ritenuto incongrua l’offerta, contestando all’operatore una presunta sottostima dei costi della manodopera. Secondo l’amministrazione, il concorrente avrebbe modificato in sede di giustificativi l’organizzazione del servizio indicata nell’offerta tecnica.
Il TAR, però, ha rilevato un errore di fondo: l’amministrazione ha sovrapposto due piani distinti.
Da un lato, vi era la descrizione generale dell’organizzazione aziendale e del modello operativo proposto. Dall’altro, vi era il personale effettivamente destinato alla specifica commessa, indicato nel giustificativo della manodopera.
Questa distinzione è decisiva.
Manodopera: quali costi rilevano nella verifica di anomalia?
Secondo il TAR, ai fini della verifica di anomalia non bisogna considerare automaticamente tutte le figure indicate nell’organizzazione aziendale. Rileva, invece, il personale impiegato stabilmente o comunque direttamente nella commessa.
Le figure trasversali, come uffici di staff, funzioni amministrative, supporti interni o ruoli aziendali non dedicati in via esclusiva all’appalto, non possono essere automaticamente imputate come costo diretto della manodopera della gara. Per queste figure occorre una valutazione concreta: la stazione appaltante deve verificare se e in quale misura il loro impiego aumenti effettivamente in conseguenza dell’aggiudicazione.
Se una funzione aziendale opera su più commesse, il suo costo non può essere caricato integralmente sulla singola gara senza una specifica istruttoria.
L’errore della stazione appaltante
Il vizio dell’azione amministrativa è stato individuato proprio nella mancata valutazione dell’effettiva incidenza dei costi.
La stazione appaltante aveva ritenuto non giustificati alcuni costi della manodopera partendo dalla struttura organizzativa descritta nell’offerta tecnica. Ma quella descrizione comprendeva anche figure trasversali, non necessariamente dedicate in modo stabile ed esclusivo alla commessa.
Per il TAR, questo metodo non è corretto. La verifica di anomalia deve guardare alla sostenibilità reale dell’offerta, non ad una lettura formalistica o atomistica delle singole voci.
La PA deve quindi chiedersi: quel personale è davvero impiegato nella specifica commessa? Il suo costo è imputabile direttamente all’appalto? L’eventuale scostamento incide in modo effettivo sulla sostenibilità dell’offerta? Solo dopo questa verifica è possibile formulare un giudizio attendibile sull’anomalia.
Il TAR richiama anche un principio ormai consolidato: il giudizio di anomalia deve essere globale e sintetico.
Non basta individuare una singola voce incerta o un possibile scostamento marginale. La stazione appaltante deve verificare se, nel complesso, l’offerta sia sostenibile, seria e concretamente eseguibile. Anche eventuali errori o sottostime devono essere valutati rispetto al valore complessivo della commessa, all’utile d’impresa e alla capacità dell’operatore di garantire comunque l’esecuzione del servizio.
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