Infortunio nei lavori di manutenzione affidati a terzi: la presenza del preposto esonera il committente?
La Cassazione chiarisce gli obblighi del datore committente nei lavori di manutenzione: coordinamento, vigilanza e rilievo della conciliazione
Anche un intervento apparentemente semplice, come la manutenzione di una porta tagliafuoco REI all’interno di un ipermercato, può trasformarsi in un caso di responsabilità penale per il datore di lavoro committente.
È quanto emerge dalla sentenza n. 19381/2026, relativa all’infortunio di una cassiera che, mentre si recava ai servizi igienici, apriva una porta tagliafuoco posta tra l’area vendita e la zona riservata al personale. La porta, lasciata in posizione precaria dopo l’intervento dell’impresa appaltatrice, le cadeva addosso provocandole lesioni con prognosi superiore a 40 giorni.
La Cassazione conferma la responsabilità della datrice di lavoro committente per omesso coordinamento e omessa vigilanza sui lavori affidati all’impresa esterna, ma annulla la sentenza limitatamente alla mancata valutazione dell’attenuante del risarcimento del danno.
Il caso
L’infortunio si verifica durante lavori di piccola manutenzione su una porta tagliafuoco REI collocata in un’area di passaggio dell’ipermercato. Secondo la ricostruzione dei giudici, la porta era stata svincolata dai perni e lasciata in posizione instabile dall’impresa appaltatrice. La lavoratrice, ignara della condizione di pericolo, azionava la maniglia e veniva colpita dalla porta, riportando un trauma all’arto inferiore. Il punto centrale non è la complessità tecnica dell’intervento, ma il fatto che l’attività manutentiva aveva generato un rischio concreto in un percorso ancora accessibile ai lavoratori.
Il contesto normativo
La contestazione riguarda l’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro committente obblighi di cooperazione e coordinamento quando affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Nel caso esaminato, il rischio non derivava dall’attività ordinaria della cassiera, ma dall’interferenza tra:
luogo di lavoro dell’ipermercato;
attività manutentiva affidata all’impresa esterna;
permanenza del transito dei lavoratori nell’area interessata.
Per la Corte, il committente non può limitarsi ad affidare l’intervento ma deve assicurarsi che l’esecuzione dei lavori non lasci condizioni di pericolo per il personale interno.
La presenza del preposto non sostituisce la delega di funzioni
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda il rapporto tra datore di lavoro, preposto e delega.
La difesa valorizzava il ruolo del soggetto che aveva contattato l’impresa manutentrice e che, secondo la prospettazione difensiva, svolgeva funzioni di preposto alla sicurezza. La Corte, tuttavia, considera questo elemento non decisivo: la nomina del preposto non equivale a una valida delega delle funzioni datoriali.
La Cassazione afferma che le circostanze relative all’assenza dell’imputata, alla sua mancanza di competenze tecniche e alla presenza del preposto non erano idonee a esonerarla dalla responsabilità derivante dalla posizione di garanzia. L’esonero avrebbe potuto operare solo in presenza di una valida delega di funzioni, ritenuta nel caso specifico insussistente.
L’organizzazione interna non basta se non è formalizzata e sostanziale. La delega deve essere reale, chiara, accettata, dotata di poteri e mezzi adeguati. Diversamente, il vertice datoriale resta responsabile del governo complessivo del rischio.
Le motivazioni della Corte
La difesa aveva sostenuto che la datrice di lavoro non fosse presente al momento del fatto, che non avesse competenze tecniche specifiche e che l’intervento fosse stato gestito da un preposto.
La Cassazione non accoglie questa impostazione. L’assenza fisica del datore, la dimensione dell’organizzazione aziendale e la presenza di figure operative non eliminano automaticamente la posizione di garanzia. Perché il datore possa andare esente da responsabilità occorre una valida delega di funzioni.
La semplice nomina di un preposto, invece, non basta a trasferire gli obblighi datoriali di organizzazione, coordinamento e vigilanza. In altri termini, se il rischio nasce da una scelta organizzativa o da una carenza nel sistema di gestione della sicurezza, la responsabilità resta in capo al datore di lavoro committente.
Il rilievo del verbale di conciliazione
La vera particolarità della sentenza non sta tanto nella conferma degli obblighi prevenzionistici del committente, che si inserisce in un orientamento consolidato, quanto nel profilo sanzionatorio.
La Cassazione annulla la sentenza limitatamente alla mancata valutazione dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, c.p., relativa al risarcimento del danno.
Secondo la Corte, i giudici di merito avevano omesso di considerare un elemento potenzialmente rilevante: nel verbale di conciliazione sindacale del 5 ottobre 2022, stipulato tra la lavoratrice e la società, era previsto che la lavoratrice rinunciasse a qualsiasi emolumento collegato al rapporto di lavoro, incluso il risarcimento dei danni derivanti dall’infortunio. Poiché tale circostanza era anteriore al giudizio di primo grado, la Cassazione la ritiene rilevante ai fini della possibile concessione dell’attenuante comune ex art. 62, n. 6, c.p.
Nelle vicende di infortunio, gli accordi transattivi e conciliativi non incidono automaticamente sulla responsabilità penale, ma possono avere rilievo nella fase di trattamento sanzionatorio, se documentano una definizione del profilo risarcitorio in tempi utili.
La Corte, infatti, dichiara irrevocabile l’affermazione della responsabilità penale, ma dispone un nuovo giudizio solo sull’attenuante e quindi sulla pena.
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Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza
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In caso di lavori di manutenzione affidati a un’impresa esterna, il datore di lavoro committente risponde dell’infortunio causato da un rischio non coordinato e non vigilato, anche se l’intervento è di modesta entità e anche se è presente un preposto, salvo valida delega di funzioni. Scopri come migliorare la gestione dei rischi interferenziali e redigere DVR e DUVRI completi, personalizzati e conformi alla normativa con il software specializzato in sicurezza sul lavoro.
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