Edilizia scolastica: contributi PNRR per adeguamento antincendio e sicurezza
Oltre 220 milioni di euro stanziati nel quadro della Missione 4 del PNRR. Cosa prevede il bando, i requisiti, le spese ammesse, le modalità di accesso al fondo
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato il 26 novembre 2025 l’ultimo avviso per il finanziamento di interventi destinati all’adeguamento alla normativa antincendio e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.
L’iniziativa, che dà attuazione al D.M. 21 novembre 2025, n. 229, si inserisce nel quadro della Missione 4 del PNRR e mette a disposizione complessivamente 223,7 milioni di euro. Le risorse sono ripartite su base regionale ai fini della formazione delle graduatorie; sono destinate per il 70% agli interventi di adeguamento antincendio e il restante 30% agli interventi di messa in sicurezza.
Con avviso pubblico del 16 marzo 2026 il termine per la presentazione delle domande – inizialmente fissato al 15 dicembre 2025 – è stato prorogato al 30 marzo 2026. Ecco cos’altro sapere per partecipare.
Il 27 maggio 2026 Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un nuovo avviso pubblico da 20 milioni di euro per finanziare esigenze indifferibili e urgenti legate al completamento degli interventi PNRR di edilizia scolastica. Le domande devono essere presentate entro le ore 18:00 del 12 giugno 2026. Qui maggiori dettagli.
Analizzando le disposizioni che governano la sicurezza antincendio nelle scuole, si evince chiaramente la necessità di adottare un approccio professionale alla materia e dotarsi di adeguati software antincendio per affrontare in maniera integrata e completa la progettazione della prevenzione incendi.
A chi si rivolge la misura PNRR per adeguamento antincendio e messa in sicurezza
Possono partecipare alla selezione pubblica i Comuni, le città metropolitane, le Province, ivi incluse quelle autonome di Trento e Bolzano, gli enti di decentramento regionale, i liberi consorzi comunali, con riferimento a uno o più edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione di cui siano proprietari o rispetto ai quali abbiano la
competenza. È autorizzata a presentare le proprie candidature anche la Regione Valle d’Aosta per gli edifici di propria competenza relativi a istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Gli Enti locali possono accedere al Fondo Unico Edilizia Scolastica per finanziare interventi su edifici pubblici destinati a ospitare scuole statali.
Gli enti locali possono candidare edifici che risultano nello stato “attivo” o “non agibile” nel Sistema nazionale dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
Nel caso in cui la proprietà dell’edificio pubblico scolastico appartenga a un soggetto o ente pubblico diverso da quello che ne ha la gestione ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per proporre l’intervento è necessario acquisire il nulla osta da parte dell’ente proprietario prima dell’inoltro della candidatura.
Ogni ente locale può presentare massimo n. 3 proposte progettuali, di cui ognuna riferita ad un singolo e diverso edificio scolastico. Mentre, i Comuni capoluogo di provincia, anche se ricompresi nella medesima provincia, possono presentare ciascuno massimo n. 6 proposte progettuali, di cui ognuna riferita ad un singolo e diverso edificio scolastico.
Le Province, le città metropolitane, gli enti di decentramento regionale, i liberi consorzi comunali, i Comuni capoluogo delle aree metropolitane e la Regione autonoma Valle d’Aosta, per le scuole del primo e secondo ciclo di istruzione, possono presentare massimo n. 10 proposte progettuali, di cui ognuna riferita ad un singolo e diverso edificio scolastico.
Gli enti beneficiari si impegnano a mantenere la destinazione d’uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente Avviso e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo non inferiore a 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi.
Quali spese possono essere finanziate con il PNRR per l’Edilizia Scolastica
Come detto, le richieste di contributo possono essere presentate per due tipologie di intervento:
adeguamento alla normativa antincendio;
interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Il contributo può essere utilizzato per coprire le spese previste nel quadro economico definito dall’art. 5 dell’allegato I.7 al decreto legislativo n. 36/2023, nel rispetto delle percentuali di ripartizione indicate all’articolo precedente. Eventuali costi ulteriori necessari per completare gli interventi restano a carico dell’ente locale beneficiario.
Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente all’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi di cui ai decreti ministeriali del 26 agosto 1992 e del 7
agosto 2017 (norma tecnica verticale) e al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e al Codice di prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche, nonché a interventi urgenti di messa in sicurezza.
Mentre rientrano come spese non ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
costi di esproprio o di acquisizione di terreni e fabbricati;
arredi, sia fissi che mobili;
servizi o lavori affidati in violazione delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 36/2023;
spese accessorie quali traslochi, pulizie, trasferimenti, nonché affitti di spazi o edifici e il noleggio/acquisto di strutture temporanee;
acquisto di caldaie e impianti alimentati da combustibili fossili (inclusi cogeneratori, motori ecc.);
opere complementari o aggiuntive non direttamente collegate all’intervento finanziato;
spese sostenute o riferite a procedure avviate prima del 1° febbraio 2020, salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 4, lettera f).
A quanto ammonta il contributo PNRR per l’Edilizia Scolastica
Il contributo massimo pari a 500mila euro richiedibile per l’antincendio è determinato in base al numero di occupanti mentre per la messa in sicurezza è determinato sulla base del numero delle studentesse e studenti presenti negli edifici oggetto di intervento.
Per gli interventi finalizzati alla conformità antincendio, l’importo massimo richiedibile è calcolato in base al numero n di occupanti presenti contemporaneamente nell’edificio (alunni, docenti e personale ATA):
0< n ≤100 =50.000 €
101 < n ≤ 150 = 70.000 €
151 < n ≤ 300 = 130.000 €
301 < n ≤ 500 = 200.000 €
501 < n ≤ 800 = 300.000 €
801 < n ≤ 1200 = 400.000 €
n > 1200 = 500.000 €
Anche nel caso di interventi urgenti di messa in sicurezza, il contributo massimo è determinato sulla base del numero n di studenti attualmente presenti nell’edificio o che saranno ospitati dopo l’intervento (in caso di struttura inagibile):
0< n ≤100 = 100.000 €
101< n ≤300 = 200.000 €
301 < n ≤ 500 = 300.000 €
501 < n ≤ 1.000 = 400.000 €
n > 1000 = 500.000 €
Inoltre, per garantire un utilizzo coerente ed efficace delle risorse, sono previsti specifici obblighi di destinazione della spesa. Per gli interventi di adeguamento alle norme antincendio almeno il 60% del contributo dovrà essere utilizzato per la voce “lavori” (inclusi i costi della sicurezza) al netto dell’IVA e almeno l’80% del suddetto importo dovrà essere destinato ad opere strettamente connesse all’adeguamento antincendio.
Mentre, per la messa in sicurezza, almeno 60% del contributo deve essere utilizzato per la voce lavori (inclusi i costi della sicurezza), al netto dell’IVA e almeno 50% del contributo deve finanziare opere strettamente connesse alla tipologia di intervento individuata per l’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 8 dell’avviso.
I lavori devono essere appaltati e aggiudicati entro il 30 aprile 2026 e conclusi entro il 31 dicembre 2026.
Come presentare la domanda a valere sul bando PNRR per adeguamento antincendio e messa in sicurezza
I Comuni e le Città metropolitane avranno tempo fino alle ore 15:00 del 30 marzo 2026 per inoltrare la richiesta.
Le modalità operative restano invariate rispetto a quanto previsto dall’Avviso originario del novembre 2025. Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso il sistema informativo predisposto sul portale del Ministero dell’Istruzione dedicato al PNRR, accessibile al seguente link:
https://pnrr.istruzione.it/avviso/piano-antincendio-e-interventi-urgenti/
Criteri di valutazione
In estrema sintesi l’articolo 8 del D.M. in esame sancisce che, la valutazione delle candidature per il finanziamento degli interventi sulle scuole viene effettuata sulla base di criteri differenziati a seconda della tipologia di progetto.
Per gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio, il punteggio tiene conto dei seguenti aspetti:
numero di occupanti dell’edificio scolastico, calcolato sulle presenze effettive di studenti, docenti e personale ATA, con punteggi crescenti fino a un massimo di 20 punti per gli edifici con oltre 1.200 occupanti;
livello di progettazione approvato, che può variare da nessun progetto o documento di indirizzo (0 punti) a progetto esecutivo completo, eventualmente con parere dei Vigili del Fuoco (fino a 12 punti);
vetustà dell’edificio, con priorità agli immobili costruiti prima del 1950 (fino a 30 punti);
presenza di specifiche attività soggette a controlli di sicurezza antincendio, prive di SCIA o CPI in corso di validità, per le quali l’intervento è richiesto (fino a 32 punti);
collocazione in aree interne, montane o comuni delle isole minori, che attribuisce ulteriori 6 punti.
Per gli interventi urgenti di messa in sicurezza, invece, la valutazione considera il numero di studenti ospitati (max 20 punti), il livello di progettazione approvato (max 12 punti), la vetustà dell’edificio (max 20 punti), la condizione di inagibilità o chiusura certificata da ordinanza o provvedimento ufficiale (max 10 punti), la tipologia dell’intervento richiesto, con punteggi che vanno dai 5 ai 32 punti a seconda della tipologia di intervento e l’appartenenza a territori svantaggiati, aree interne, montane o isole minori (6 punti).
La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni richieste comporta l’impossibilità di attribuire il relativo punteggio premiale, mentre in caso di parità di punteggio prevale temporalmente la richiesta pervenuta prima.
Modalità di erogazione delle risorse
Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
acconto del 30% del contributo dopo la pubblicazione del decreto ministeriale di ammissione a finanziamento;
trasferimenti per stati di avanzamento fino al 90% del contributo al netto delle economie di gara;
saldo finale pari al 10% del contributo, al netto delle economie finali di intervento (saldo liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione).
Le erogazioni sono subordinate al corretto adempimento degli obblighi di rendicontazione e monitoraggio e il soggetto attuatore è tenuto ad aggiornare tempestivamente i dati di avanzamento, fisico, procedurale e finanziario degli interventi.
Infine le economie derivanti dalle procedure di gara, sia di servizi sia di lavori (anche in caso di affidamento diretto), non sono nella disponibilità dell’ente locale beneficiario e sono soggette a
preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell’istruzione e del merito nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite.
Il Ministero dell’istruzione e del merito può procedere a disporre sopralluoghi presso le sedi degli enti locali beneficiari e presso gli edifici oggetto di intervento al fine di verificare l’andamento dei lavori e il corretto utilizzo delle risorse assegnate.
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