Superbonus: il progettista va pagato anche se i lavori non partono

Superbonus: il progettista va pagato anche se i lavori non partono

Il mancato avvio del cantiere e il mancato perfezionamento della cessione del credito non incidono sul diritto del progettista al compenso, quando la prestazione tecnico-professionale sia stata effettivamente eseguita

Se il professionista ha redatto gli elaborati tecnici, il computo metrico, la documentazione per la CILAS e la progettazione approvata dall’assemblea, il compenso resta dovuto anche se i lavori Superbonus non vengono poi avviati, salvo che il contratto preveda in modo espresso e inequivoco una diversa condizione.

La cessione del credito e lo sconto in fattura non sono, di per sé, condizioni di esistenza del credito professionale: sono modalità di pagamento. Quando queste non si perfezionano, il condominio può essere tenuto a pagare direttamente le prestazioni ricevute.

È quanto ha stabilito il Tribunale di Terni con la sentenza 251 del 5 maggio 2026 confermando il credito della società incaricata della progettazione per interventi di efficientamento energetico connessi al Superbonus 110%.

Il caso in esame

La vicenda nasce da un incarico conferito da un condominio a una società tecnica per attività di progettazione relative a lavori di efficientamento energetico da realizzare sugli immobili condominiali, con possibilità di accesso agli incentivi del Superbonus 110%.

Dopo una prima assemblea, nella quale erano stati illustrati ai condomini vantaggi, condizioni tecniche ed economiche dell’operazione, l’amministratore aveva sottoscritto un contratto di affidamento di incarico per prestazioni d’opera intellettuale.

Successivamente, l’assemblea condominiale aveva approvato l’offerta economica di un’impresa individuata come General Contractor, disponibile a operare tramite sconto in fattura. Nella stessa sede erano stati approvati anche gli elaborati progettuali e il computo metrico estimativo predisposti dalla società incaricata.

I lavori, tuttavia, non venivano mai avviati. Secondo il condominio, la causa del mancato inizio era legata all’impossibilità di trovare un istituto bancario disponibile alla cessione del credito. In seguito, la società di progettazione richiedeva il pagamento delle prestazioni professionali svolte, ottenendo un decreto ingiuntivo per 84.392,75 euro.

I motivi dell’opposizione del condominio

Il condominio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo, in particolare, che:

il pagamento del compenso sarebbe stato subordinato all’avvio dei lavori e al perfezionamento dell’operazione di cessione del credito o sconto in fattura;
in caso di mancato avvio dei lavori, alla società sarebbe spettato solo il compenso relativo alla fase preliminare di fattibilità;
la società non avrebbe redatto un vero progetto esecutivo, ma si sarebbe limitata al deposito della CILAS e di documentazione ritenuta incompleta;
il progettista, indicato anche come direttore dei lavori, non avrebbe sollecitato l’impresa appaltatrice ad avviare il cantiere;
la mancata realizzazione dell’intervento avrebbe fatto perdere al condominio la possibilità di beneficiare del Superbonus, con conseguente richiesta riconvenzionale di risarcimento del danno, quantificato in 100.000 euro.

La decisione del giudice

Il Tribunale ha respinto integralmente la ricostruzione del condominio.

In primo luogo, il giudice ha ritenuto provata l’esistenza dell’incarico professionale conferito alla società. L’incarico risultava dai documenti prodotti in giudizio e dallo stesso comportamento del condominio, che aveva riconosciuto il ruolo della società nelle attività tecniche.

In secondo luogo, il Tribunale ha accertato che la società non si era limitata allo studio di fattibilità, ma aveva predisposto anche la progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva del computo metrico necessario all’affidamento dei lavori. Gli elaborati risultavano allegati alla CILAS, sottoscritta dall’amministratore e dai condomini e chiusa positivamente.

Un elemento decisivo è stato anche il verbale assembleare, nel quale il condominio aveva approvato gli interventi sulla base del progetto e del computo metrico estimativo. Per il giudice, tale approvazione dimostra l’accettazione della prestazione professionale.

Il Tribunale ha poi escluso che il diritto al compenso fosse condizionato all’effettiva esecuzione dei lavori o al buon esito della cessione del credito.

Secondo il Tribunale, infatti, il contratto di progettazione risulta autonomo e indipendente rispetto al contratto stipulato con il General Contractor. Inoltre, la delibera condominiale prevedeva che il mancato perfezionamento del trasferimento del credito d’imposta avrebbe comportato l’obbligo per il condominio di saldare impresa e professionisti tramite bonifico.

In altri termini, la cessione del credito e lo sconto in fattura costituivano una modalità agevolata di pagamento, non una condizione per la nascita del diritto al compenso.

Il giudice ha escluso anche la responsabilità della società come direttore dei lavori. Secondo il Tribunale, poiché i lavori non erano mai iniziati, l’incarico di direzione lavori non era stato concretamente assunto nella sua fase operativa.

La società aveva terminato la propria prestazione con la consegna degli elaborati progettuali. L’eventuale attività di direzione lavori sarebbe iniziata solo con l’apertura effettiva del cantiere, evento mai verificatosi.

Inoltre, la società incaricata della progettazione non poteva essere considerata responsabile del mancato reperimento di una banca disponibile alla cessione del credito: non si trattava di un soggetto finanziario, ma di una società tecnica.

Alla luce di quanto affermato, il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di progettazione nei confronti di un condominio viene confermato.

La sentenza conferma quanto sia importante, soprattutto negli interventi agevolati, definire con precisione incarichi, prestazioni, compensi e modalità di pagamento. Per evitare contestazioni, il professionista deve poter predisporre preventivi, lettere di incarico, parcelle e corrispettivi in modo chiaro, completo e coerente con la normativa di riferimento. Può essere di supporto un software per il calcolo dei compensi professionali specifico per architetti, ingegneri, geometri e tecnici dell’edilizia.

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