VIA: il silenzio della PA è illegittimo anche oltre i termini
Nella Valutazione di Impatto Ambientale il superamento dei termini non elimina l’obbligo della PA di decidere: il silenzio è illegittimo e dà diritto al rimborso del 50%
Nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), il rispetto dei tempi non è un dettaglio formale: è una garanzia per imprese, tecnici, progettisti e amministrazioni coinvolte nel permitting ambientale.
Una sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia ribadisce un principio di forte impatto operativo: anche quando i termini della VIA sono ormai scaduti, l’Amministrazione non perde il potere decisionale, ma resta obbligata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. Il silenzio protratto oltre le scansioni procedimentali è quindi illegittimo.
Non solo. Il ritardo nella conclusione della VIA fa sorgere in capo al proponente il diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori, quale conseguenza diretta dello sforamento dei termini previsti dal Testo Unico Ambiente.
VIA e silenzio amministrativo: il caso esaminato dal TAR
Il giudizio nasce dal mancato completamento di una procedura di VIA entro i termini previsti dal D.Lgs. 152/2006. Il proponente aveva chiesto al giudice amministrativo di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e di dichiarare l’obbligo di provvedere.
Il punto decisivo non riguarda la valutazione tecnica del progetto, né il merito della compatibilità ambientale. La questione è più generale: cosa accade se la procedura di VIA resta ferma oltre i termini di legge? Secondo il TAR, la risposta è chiara: la scadenza dei termini non consente all’Amministrazione di restare inerte. Al contrario, proprio il superamento dei termini rende illegittimo il silenzio e impone la conclusione del procedimento.
Il TAR richiama l’art. 25, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, secondo cui tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai fini della legge n. 241/1990. Tuttavia, questa perentorietà opera ai fini della responsabilità da ritardo, dei rimedi contro l’inerzia e dell’indennizzo, ma non determina la decadenza del potere amministrativo.
Perché il silenzio è illegittimo
Il silenzio diventa illegittimo quando l’Amministrazione lascia decorrere i termini senza adottare il provvedimento conclusivo.
Secondo il TAR, la semplice ricostruzione della sequenza procedimentale è sufficiente per accertare l’inerzia: se il procedimento non è concluso nonostante il decorso dei termini previsti dall’art. 25 del Testo Unico Ambiente, il silenzio dell’Amministrazione viola la scansione temporale fissata dalla legge.
Questo vale a maggior ragione nei procedimenti VIA relativi a progetti connessi alla transizione energetica, per i quali la disciplina interna ed europea tende ad assicurare maggiore rapidità e certezza dei tempi.
Rimborso del 50% degli oneri istruttori: quando spetta
Un altro aspetto importante della pronuncia riguarda il rimborso degli oneri istruttori.
Il TAR ribadisce che, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. 152/2006, il diritto al rimborso del 50% delle spese di istruttoria discende direttamente dalla violazione dei termini di conclusione del procedimento. Una volta verificato lo sforamento, nasce ex lege il diritto del proponente al rimborso e il corrispondente obbligo dell’Amministrazione al pagamento.
Il rimborso assume, quindi, una funzione deterrente: serve a incentivare il rispetto dei tempi procedimentali e a sanzionare il ritardo amministrativo nella VIA.
Leggi l’approfondimento: La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): normativa vigente e modello di istanza
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