Macchina non sicura ma accessibile: il datore risponde anche se l’uso è improprio o non ordinario?
Non basta sostenere che una macchina non doveva essere usata o che era destinata ad altro reparto; se resta disponibile nell’ambiente di lavoro, il datore deve governarne il rischio
La sentenza n. 15167/2026 riguarda un grave infortunio avvenuto durante la pulizia di una barra metallica mediante tornio orizzontale. Un lavoratore, mentre utilizzava manualmente della tela smerigliata su un pezzo in rotazione, è rimasto ferito quando la mano è stata trascinata dal movimento del tornio, riportando serie lesioni all’avambraccio.
Secondo i giudici, l’infortunio non è riconducibile a una condotta eccentrica del lavoratore, ma alla mancata valutazione del rischio connesso all’uso dell’attrezzatura: il tornio era presente in azienda, funzionante, accessibile e non adeguatamente presidiato.
La decisione evidenzia un principio importante: non basta sostenere che una macchina non doveva essere usata o che era destinata ad altro reparto; se resta disponibile nell’ambiente di lavoro, il datore deve governarne il rischio.
Il contesto normativo
Il cuore della contestazione riguarda l’art. 71, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro, nella scelta e nell’impiego delle attrezzature, di prendere in considerazione i rischi derivanti dal loro utilizzo.
La norma non va letta come un obbligo solo documentale o formale. Per la Cassazione, il datore deve interrogarsi sul rischio concreto generato dall’attrezzatura nel contesto aziendale reale: chi può usarla, per quali lavorazioni, con quali accessori, con quali modalità operative e con quali possibilità di uso improprio prevedibile.
Nel caso esaminato, il rischio era quello tipico del trascinamento degli arti durante lavorazioni su torni ad asse orizzontale. La presenza di soluzioni tecniche alternative (archetti, tamponi, dispositivi installabili sulla torretta portautensili o macchine rettificatrici per torni) confermava che il rischio era tecnicamente conoscibile e governabile.
La macchina non in uso va resa inaccessibile
L’elemento più interessante della sentenza non è l’affermazione generale della responsabilità datoriale, già ampiamente consolidata, ma la sua applicazione a un caso molto concreto: un’attrezzatura non sicura, anche se collocata in altro reparto o ritenuta non destinata a quella lavorazione, resta fonte di responsabilità se è accessibile e utilizzabile.
La difesa aveva sostenuto che il tornio fosse estraneo al ciclo produttivo ordinario, collocato in un altro reparto, in disuso o comunque non destinato a quell’attività. La Corte non accoglie questa impostazione.
Il punto decisivo è che il tornio era presente nel luogo di lavoro, era funzionante, era nella disponibilità aziendale e non era stato eliminato, isolato o reso inaccessibile. In queste condizioni, il suo utilizzo, anche improprio, non poteva considerarsi imprevedibile.
Questo passaggio è rilevante: una macchina non conforme non può restare semplicemente da non usare. Occorre adottare misure effettive, come dismissione, segregazione, disattivazione, rimozione delle fonti di energia, cartellonistica, blocco fisico dell’accesso, procedure di fuori servizio e informazione specifica ai lavoratori.
La sentenza, quindi, sposta l’attenzione dalla destinazione teorica dell’attrezzatura alla sua disponibilità materiale nell’ambiente di lavoro.
La condotta del lavoratore era abnorme?
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la presunta abnormità della condotta del lavoratore. Secondo la difesa, l’operatore avrebbe svolto una lavorazione estemporanea, richiesta da soggetti esterni al ciclo produttivo e su un macchinario non ordinariamente impiegato per quella mansione. La Cassazione respinge questa tesi.
Il lavoratore era un tornitore professionista e l’attività svolta non era estranea alle sue mansioni: era una lavorazione diversa, ma comunque collegata a esigenze aziendali. Inoltre, il tornio apparteneva all’impresa datrice di lavoro ed era presente nell’ambiente aziendale.
La Corte richiama il principio secondo cui la condotta del lavoratore può interrompere il nesso causale solo quando attiva un rischio eccentrico o esorbitante rispetto all’area di rischio governata dal garante. Non basta, quindi, che il lavoratore abbia tenuto un comportamento imprudente; occorre che quel comportamento sia del tutto estraneo al rischio che il datore era tenuto a prevenire.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del datore di lavoro evidenziando che il rischio legato all’uso del tornio, ossia il trascinamento degli arti durante la rotazione del pezzo, era noto ma non adeguatamente valutato e gestito. Non erano state adottate misure tecniche di sicurezza idonee né era stata fornita una formazione specifica ai lavoratori sull’utilizzo dell’attrezzatura.
Secondo i giudici, la mancata valutazione del rischio compromette anche l’efficacia delle procedure, della formazione e della vigilanza, poiché questi strumenti di prevenzione dipendono dalla corretta individuazione dei pericoli presenti.
La Cassazione ha, inoltre, respinto la contestazione della difesa relativa alla presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La Corte ha chiarito che non vi è stata modifica del fatto contestato, ma solo una precisazione di ulteriori profili di colpa collegati allo stesso obbligo originario di valutazione del rischio e di sicurezza nell’uso del tornio.
Per approfondire, leggi anche:
Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza
Art. 71 Obblighi del datore di lavoro
DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?
La sentenza conferma quanto sia fondamentale una valutazione dei rischi concreta, aggiornata e realmente contestualizzata all’ambiente di lavoro. Per gestire in modo efficace rischi, attrezzature, procedure e obblighi documentali puoi utilizzare il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro che ti consente di eseguire la verifica delle attrezzature di lavoro attraverso uno specifico archivio contenente tutte le prescrizioni per il rispetto dei requisiti di sicurezza.
Fonte: Read More
