Subappalto necessario: serve indicarlo espressamente nel DGUE?

Subappalto necessario: serve indicarlo espressamente nel DGUE?

La dichiarazione nel DGUE è sufficiente a manifestare la volontà di ricorrere al subappalto necessario, anche se non utilizza formule particolarmente dettagliate?

Negli appalti pubblici di lavori, la gestione del subappalto necessario continua a essere uno dei passaggi più delicati nella predisposizione dell’offerta. Il problema si presenta soprattutto quando l’impresa, o il raggruppamento temporaneo, non possiede direttamente la qualificazione SOA per alcune categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.

Con la sentenza n. 3053/2026, il Consiglio di Stato chiarisce: la dichiarazione resa nel DGUE può essere sufficiente a manifestare la volontà di ricorrere al subappalto necessario, anche se non utilizza formule particolarmente dettagliate. Il punto decisivo è che dalla documentazione di gara emerga in modo riconoscibile la volontà dell’operatore economico di subappaltare le lavorazioni che non può eseguire direttamente.

La contestazione riguardava la mancata qualificazione del RTI aggiudicatario per alcune categorie scorporabili, tra cui OS30, OS18-A e OG9, e la presunta genericità della dichiarazione di subappalto contenuta nel DGUE.

Il caso: appalto PNRR, categorie SOA e subappalto necessario

La procedura aveva ad oggetto lavori di riqualificazione ed efficientamento di una struttura. La gara si è svolta con il meccanismo dell’inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023: prima la valutazione delle offerte tecniche, temporali ed economiche, poi la verifica della documentazione amministrativa del solo concorrente primo classificato.

L’appalto comprendeva una categoria prevalente OG1 e più categorie scorporabili, tra cui OS30 per impianti elettrici interni, OS18-A per componenti strutturali in acciaio e OG9 per impianti per la produzione di energia elettrica.

Il RTI primo classificato non possedeva direttamente la qualificazione SOA per OS30, OS18-A e OG9. Per questo, aveva dichiarato nel DGUE il ricorso al subappalto.

I motivi del ricorso: dichiarazione generica e soccorso istruttorio

La ricorrente ha contestato l’aggiudicazione sostenendo che il RTI non fosse qualificato per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e che, pur dovendo ricorrere al subappalto necessario, non avesse manifestato in modo espresso e puntuale tale volontà.

Secondo questa tesi, la dichiarazione contenuta nel DGUE sarebbe stata troppo generica, perché non avrebbe chiarito che il subappalto era necessario per sopperire alla mancanza di qualificazione SOA. La stazione appaltante, rilevata la possibile genericità, aveva attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del Codice, chiedendo alle imprese di indicare in modo più specifico le categorie di lavorazioni subappaltate.

Il TAR aveva accolto questa impostazione, ritenendo che i nuovi DGUE prodotti in sede di chiarimenti avessero modificato le dichiarazioni originarie. In sostanza, per il giudice di primo grado, il RTI avrebbe introdotto ex post una dichiarazione di subappalto necessario non presente in modo valido nell’offerta iniziale.

La decisione del Consiglio di Stato: conta la volontà sostanziale

Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del TAR. Secondo Palazzo Spada, la dichiarazione contenuta nel DGUE non era generica, ma rappresentava una chiara volontà dell’offerente di ricorrere al subappalto necessario per le lavorazioni consentite dall’art. 119 del d.lgs. 36/2023 e, comunque, per quelle indicate nella dichiarazione della mandante.

Il Collegio valorizza un principio pratico: quando l’operatore economico dichiara di voler subappaltare le lavorazioni consentite dal Codice e il contesto di gara mostra che alcune categorie non possono essere eseguite direttamente per carenza di SOA, la dichiarazione può essere letta anche come subappalto necessario.

Non serve, quindi, una formula rigida. Non è indispensabile scrivere espressamente “subappalto necessario” se dalla dichiarazione e dalla struttura dell’offerta emerge chiaramente la volontà di affidare a soggetti qualificati le lavorazioni per cui l’operatore non possiede la relativa attestazione.

Perché il DGUE non distingue tra subappalto facoltativo e necessario

Uno dei passaggi più interessanti della sentenza riguarda la natura del DGUE. Il Consiglio di Stato osserva che il DGUE è un modello standard, che pone una domanda unica sul subappalto: se l’operatore intenda subappaltare parte del contratto a terzi. Il modulo non consente di distinguere in modo strutturato tra subappalto facoltativo e subappalto necessario o qualificante.

Da questa impostazione deriva un effetto concreto per le gare: la dichiarazione positiva sul subappalto non può essere interpretata automaticamente in senso restrittivo. Se nel caso specifico il subappalto necessario è lo strumento attraverso cui l’operatore copre categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, la dichiarazione resa nel DGUE può essere riferita anche a tale funzione qualificatoria.

Il Consiglio di Stato richiama, inoltre, un precedente della stessa Sezione, la sentenza n. 820/2024, secondo cui la dichiarazione di subappaltare parti di opere appartenenti a determinate categorie, nella misura consentita dalla legge e a impresa qualificata, soddisfa l’onere formale della dichiarazione di subappalto necessario.

I chiarimenti successivi non modificano l’offerta

Altro tema importante è il rapporto tra dichiarazione originaria e chiarimenti successivi. In sede procedimentale, le imprese avevano precisato di voler subappaltare la categoria prevalente nei limiti indicati e le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria al 100% a impresa qualificata.

Per il Consiglio di Stato, queste precisazioni non costituiscono una modifica inammissibile dell’offerta. Si tratta, invece, di mere specificazioni di una volontà già manifestata in sede di gara: quella di ricorrere al subappalto necessario per le categorie obbligatorie di cui le imprese erano sprovviste.

La conseguenza è rilevante: il soccorso istruttorio non ha consentito al concorrente di sanare ex post una carenza sostanziale, ma ha soltanto reso più esplicito un dato già ricavabile dalla domanda di partecipazione.

Leggi l’approfondimento: Il subappalto nel nuovo codice appalti

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