Abruzzo: nuova legge sulla qualità architettonica

Abruzzo: nuova legge sulla qualità architettonica

Fondi ai Comuni per i concorsi di idee e la qualità della progettazione. Strutture leggere con permesso di costruire nella Costa Teatina

La legge regionale 5 maggio 2026, n. 7, recante “Disposizioni per la promozione della qualità architettonica e ulteriori disposizioni”, introduce in Abruzzo un quadro di misure rivolte soprattutto a Comuni, enti locali e professionisti tecnici, con l’obiettivo di rafforzare la qualità della progettazione pubblica, incentivare i concorsi di idee, sostenere i piccoli enti nella partecipazione ai bandi e valorizzare il patrimonio architettonico, urbano e paesaggistico regionale.

Qualità architettonica: non solo estetica, ma funzione pubblica

La legge 7/2026 attribuisce all’architettura un valore culturale, sociale e identitario, ma il testo non si limita a enunciare principi generali: l’art. 3 individua veri e propri criteri obbligatori da applicare nella programmazione e nella valutazione dei progetti da parte di enti regionali, locali e commissioni competenti. Tra questi figurano il contenimento del consumo di suolo, il recupero del patrimonio edilizio esistente, la residenzialità nei piccoli centri, l’accessibilità universale, la rigenerazione partecipata dei centri storici e la riduzione del rischio idrogeologico e sismico.

Fondo concorsi di idee: opportunità per Comuni e professionisti

La legge istituisce il Fondo concorso di idee, destinato a finanziare le spese organizzative, di pubblicizzazione e i premi relativi ai concorsi di idee banditi dai Comuni abruzzesi ai sensi del d.lgs. 36/2023.

L’intervento è particolarmente interessante per gli enti pubblici perché consente di sostenere la fase iniziale di ideazione di opere e interventi, spesso difficile da finanziare nei piccoli Comuni. Le risorse saranno assegnate dalla Giunta regionale con procedura a sportello, secondo criteri che dovranno tener conto della classe demografica, del principio di rotazione e della valorizzazione dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

C’è però un vincolo operativo importante: gli enti beneficiari dovranno pubblicare il bando del concorso di idee entro 6 mesi dalla deliberazione regionale di assegnazione dei fondi. In caso contrario, le risorse non impegnate dovranno essere restituite al Fondo e riassegnate secondo l’ordine di graduatoria.

Per i professionisti tecnici, la norma apre spazi interessanti nel campo dei concorsi di idee, ma precisa anche un limite: il bando non potrà richiedere elaborati di livello pari o superiore a quelli previsti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si tratta di una previsione utile per evitare che il concorso di idee si trasformi, nei fatti, in una progettazione avanzata non adeguatamente remunerata.

Edilizia scolastica: premialità per la progettazione partecipata

L’art. 6 introduce una misura specifica per l’edilizia scolastica. Nei bandi e nelle procedure per l’erogazione di contributi regionali destinati a nuove scuole, ristrutturazioni e riqualificazioni funzionali, la Regione potrà attribuire un punteggio premiale ai Comuni che presentano progetti tecnici sviluppati con processi partecipativi.

Per gli enti locali questo significa che la qualità del progetto scolastico non sarà valutata solo in termini edilizi o impiantistici, ma anche in relazione al percorso di ascolto e co-progettazione svolto con la comunità scolastica. Per i tecnici, la disposizione rende strategica la capacità di integrare progettazione architettonica, esigenze pedagogiche, accessibilità, sicurezza e funzioni civiche dell’edificio scolastico.

Fondo di rotazione per la progettazione: 4 milioni per i piccoli Comuni

Una delle misure centrali è il Fondo di rotazione regionale per la promozione della qualità della progettazione, previsto dall’art. 9.

La Regione autorizza l’istituzione di un fondo da 4 milioni di euro per la redazione e l’approvazione dei progetti necessari a partecipare a bandi regionali, nazionali ed europei per opere pubbliche. Possono accedervi i Comuni abruzzesi, anche in forma associata, con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti.

L’importo massimo concedibile è pari a 50.000 euro per singolo beneficiario.

Dal punto di vista operativo, la misura è molto rilevante per i piccoli enti, spesso penalizzati dalla mancanza di risorse tecniche e finanziarie per predisporre progetti candidabili a finanziamento. Tuttavia, la norma prevede che le somme siano concesse come anticipazioni di liquidità da restituire entro l’esercizio di erogazione, in coerenza con le regole contabili del d.lgs. 118/2011.

La Giunta regionale e il Dipartimento competente dovranno adottare gli atti attuativi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Premi regionali per architettura e tesi

La legge istituisce anche due strumenti di valorizzazione culturale e professionale.

Il primo è il Premio regionale per l’architettura abruzzese, assegnato annualmente alla migliore opera realizzata sul territorio regionale. La valutazione sarà affidata a una commissione di tre membri scelti tra esperti nazionali o internazionali in materia di progettazione e architettura.

Il secondo è il Premio regionale per la migliore tesi in architettura, rivolto a tesi di laurea o dottorato redatte nei 24 mesi precedenti, dedicate al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e culturale abruzzese.

Costa Teatina: strutture leggere nella fascia dell’ex tracciato ferroviario

Il Capo II contiene disposizioni ulteriori, tra cui una modifica di particolare interesse edilizio e paesaggistico.

L’art. 13 introduce nella l.r. 5/2007 il nuovo art. 6-bis, relativo alla fascia di protezione dell’ex tracciato ferroviario della Costa Teatina. La norma consente, previo rilascio del permesso di costruire, l’installazione di strutture leggere, facilmente amovibili, prive di parti in muratura e calcestruzzo.

I limiti dimensionali sono precisi:

ingombro massimo a terra: 60 m², comprensivi di porticati, pergole, tende e coperture esterne;
altezza massima: 3,50 m;
obbligo di caratteristiche tecnico-costruttive ed estetiche tali da ridurre l’impatto visivo e armonizzarsi con il contesto ambientale.

Le strutture sono ammesse solo se destinate ad attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande oppure alla vendita, noleggio e manutenzione di attrezzatura sportiva.

Restano necessari gli atti di assenso delle amministrazioni competenti in materia ambientale, paesaggistica e territoriale. Inoltre, i Comuni interessati, con deliberazione consiliare e coordinamento della Provincia, possono escludere l’applicazione della norma in tutto o in parte del territorio comunale oppure introdurre parametri dimensionali più restrittivi.

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