Revisione prezzi nei contratti pubblici: il CdS chiarisce il ruolo dell’indice FOI e i limiti dell’adeguamento
L’indice FOI è un tetto massimo, senza automatismi, e resta il rischio d’impresa: la sentenza 2638 del Consiglio di Stato
Con la sentenza n. 2638 del 31 marzo 2026, il Consiglio di Stato (Sezione III) delinea in modo puntuale il perimetro applicativo della revisione prezzi negli appalti pubblici, offrendo indicazioni operative su finalità, criteri di calcolo e margini di discrezionalità della stazione appaltante.
Funzione dell’istituto e permanenza del rischio d’impresa
I giudici amministrativi ribadiscono che la revisione prezzi ha una funzione riequilibratrice: serve a contenere squilibri economici rilevanti nei contratti di durata, garantendo da un lato la continuità del servizio pubblico e dall’altro la sostenibilità economica per l’operatore. Tuttavia, tale meccanismo non è concepito per neutralizzare integralmente il rischio imprenditoriale, che resta parte fisiologica dell’appalto e include le ordinarie oscillazioni del mercato.
Indice FOI: parametro di riferimento, non automatismo
Nel delineare i criteri di adeguamento, la sentenza individua nell’indice ISTAT FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) un riferimento massimo per la quantificazione della revisione, ma esclude qualsiasi automatismo applicativo. La pubblica amministrazione conserva infatti un margine di valutazione, potendo riconoscere anche incrementi inferiori. Eventuali scostamenti rispetto ai criteri ordinari sono ammessi solo in presenza di situazioni eccezionali, che devono essere puntualmente dimostrate dall’impresa interessata. La pronuncia richiama espressamente l’art. 1664 del Codice Civile, evidenziando l’analogia con il sistema privatistico: anche nei contratti tra privati, la revisione interviene solo quando si verifica un’alterazione significativa dell’equilibrio originario, oltre la normale alea contrattuale.
Modalità di calcolo: centralità della serie storica
Un passaggio di particolare rilievo riguarda il metodo di determinazione dell’adeguamento. Il Consiglio di Stato distingue tra approccio “periodico” e “progressivo”, chiarendo che l’utilizzo dell’indice FOI richiede una corretta ricostruzione dell’andamento temporale dei prezzi. In caso di applicazione integrale dell’indice, è necessario adottare il meccanismo del concatenamento degli indici annuali secondo le metodologie ISTAT, evitando utilizzi isolati riferiti a singoli anni.
In linea con le indicazioni tecniche dell’ISTAT, le variazioni devono essere calcolate mediante coefficienti coerenti con la serie storica, escludendo applicazioni “secche” dell’indice su valori riferiti ad annualità precedenti, che altererebbero la corretta dinamica della rivalutazione.
Applicando tali principi, il Collegio ha ritenuto non corretta l’impostazione seguita dall’amministrazione, accogliendo l’appello. Viene così ribadita la necessità di un equilibrio tra due esigenze fondamentali: da un lato la salvaguardia dell’equilibrio economico del contratto, dall’altro la permanenza del rischio tipico dell’attività d’impresa negli appalti pubblici.
Leggi l’approfondimento: La revisione dei prezzi nel codice appalti
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