Fotovoltaico a terra: come funziona e limiti di installazione
Gli impianti fotovoltaici a terra sono realizzati su strutture in acciaio o alluminio posizionate direttamente sul suolo. Scopri come funzionano e quali sono i limiti imposti dalla normativa
Gli impianti fotovoltaici a terra sono una valida alternativa alle tradizionali strutture di copertura che vengono posizionate sul tetto. Il requisito fondamentale per poter installare un impianto fotovoltaico a terra è quello di possedere un terreno idoneo, che sia abbastanza ampio e che rispetti i limiti imposti dalla normativa.
La fattibilità dell’installazione di un fotovoltaico a terra, infatti, dipende dalle caratteristiche del terreno (come l’estensione, la pendenza, l’esposizione), dalle procedure necessarie per l’installazione e da calcoli precisi per dimensionare in maniera corretta tutti gli elementi dell’impianto.
Per fare tutto questo puoi utilizzare il software fotovoltaico che ti consente di progettare impianti fotovoltaici di qualsiasi tipologia (fotovoltaico su facciata, fotovoltaico sul tetto, pensilina fotovoltaica), posizionarli, dimensionarli e farli rendere al meglio.
Analizziamo nel dettaglio come funziona un impianto fotovoltaico a terra, dove è possibile installarlo, gli incentivi e i limiti imposti dalla normativa.
Fotovoltaico a terra: cos’è?
Gli impianti fotovoltaici a terra sono realizzati su strutture in acciaio o alluminio posizionate direttamente sul suolo, inclinate e orientate in modo ottimale per catturare l’irraggiamento solare ed ottenere un elevato rendimento. Questa soluzione risulta particolarmente idonea quando sono disponibili ampi spazi esterni o un terreno dedicato per l’installazione.
Per ottimizzare l’utilizzo di tali impianti, è fondamentale sollevare i pannelli da terra mediante strutture apposite. A seconda degli spazi disponibili e delle necessità, le strutture portanti degli impianti fotovoltaici a terra possono essere dotate di:
unico palo: ideale per terreni industriali e agricoli di dimensioni moderate, gli impianti monopalo sono consigliati per la loro compattezza e dimensioni ridotte rispetto alle alternative;
due pali: progettate per terreni con limitate caratteristiche meccaniche e soggetti alle intemperie, come venti forti, grandine e neve, le strutture bipalo offrono un supporto più stabile e resistente.
Fotovoltaico a terra- Solarius-PV
Impianto fotovoltaico a terra: come funziona
Il funzionamento del fotovoltaico a terra è identico a quello di un qualsiasi altro impianto fotovoltaico tradizionale. I pannelli fotovoltaici producono energia elettrica in corrente continua sfruttando l’energia solare.
Un impianto fotovoltaico a terra è composto, quindi, da:
pannelli fotovoltaici: costituiti principalmente da celle in silicio monocristallino o policristallino, assorbono la luce solare e, sfruttando l’effetto fotovoltaico, convertono l’energia in corrente continua;
inverter: converte la corrente continua generata dai pannelli in corrente alternata rendendola utilizzabile come elettricità negli edifici o, se immessa nella rete elettrica, vendibile;
sistema di accumulo (opzionale): consente di immagazzinare l’energia prodotta per utilizzarla in un secondo momento.
Dove si possono installare i pannelli fotovoltaici a terra?
Le aree idonee per l’installazione di un impianto fotovoltaico a terra, secondo il decreto bollette (D.L. 17/2022), sono:
aree classificate agricole, racchiuse da un perimetro in cui i punti abbiamo una distanza di non più di 300 m da zone a destinazione artigianale, industriale e commerciale, comprese cave e miniere ed i siti di interesse Nazionale;
aree interne ad impianti industriali e stabilimenti, nonché aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 300 m dallo stesso impianto e stabilimento;
aree in prossimità di rete autostradale ad una distanza non superiore a 150 m.
Fotovoltaico a terra: normativa
Le principali normative che regolano l’installazione di impianti fotovoltaici a terra sono:
il D.L. 17/2022 all’interno del quale vengono specificate le regole e limiti a cui sottostare per procedere con l’installazione di un impianto fotovoltaico, tradizionale o a terra;
il D.L. 63/2024 (Decreto Agricoltura 2024 convertito con la legge 101/2024) che regola l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nei terreni agricoli;
il D.Lgs. 190/2024 che disciplina i regimi amministrativi applicabili a diverse tipologie di interventi relativi agli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili tra cui gli impianti fotovoltaici a terra;
il D.L. 175/2025 (convertito con la Legge 4/2026, fornisce le indicazioni aggiornate sulle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili).
Fotovoltaico a terra in area agricola
L’articolo 5 del D.L. 63/2024, convertito in legge 101/2024, che modifica l’articolo 20 del D.Lgs. 199/2021, stabilisce che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, sia consentita esclusivamente nelle seguenti aree:
i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%. Tale limite non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell’area occupata sia racchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lettera c-ter), numero 1));
le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);
le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 152/2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004;
le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004.
Tali disposizioni non si applicano nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici a terra, finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile come previsto dall’articolo 31 del D.L. 63/2024, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 11-bis del D.Lgs. 190/2024 così come modificato dal D.L. 175/2025, l’installazione del fotovoltaico a terra in aree agricole, è soggetta a vincoli stringenti, con limitazioni significative all’occupazione del suolo. Le eccezioni previste riguardano: la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), progetti legati al PNRR e impianti agrivoltaici, che consentono compatibilità con le attività agricole e pastorali.
Leggi l’approfondimento sulle modifiche al Testo Unico delle Rinnovabili apportate dal D.L. 175/2025.
Impianto fotovoltaico a terra: autorizzazioni
A causa dell’esclusione dal D.L. 17/2022 e delle restrizioni riguardanti distanze e posizionamento, ottenere le autorizzazioni per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra può risultare una procedura complessa.
Questo tipo di impianto diventa particolarmente rilevante quando assume dimensioni considerevoli e occupa una vasta superficie di terreno. In tali circostanze, l’installazione richiede autorizzazioni specifiche da parte delle autorità locali, accompagnate da una valutazione dell’impatto ambientale.
Fotovoltaico a terra: quali sono i limiti
L’installazione e l’utilizzo di impianti fotovoltaici a terra comportano la necessità di tenere in considerazione diversi vincoli. Tra le principali limitazioni associate a tali impianti vi sono:
luogo di installazione: i pannelli fotovoltaici a terra devono essere collocati con attenzione, considerando le loro dimensioni e l’impatto estetico generale;
incentivi statali: a causa dell’esclusione dal decreto bollette, le possibilità di accedere a degli incentivi per l’installazione di impianti a terra sono molto ridotte;
distanza tra i pannelli: è essenziale rispettare una distanza minima dai confini di proprietà, nonché dalle strade comunali, provinciali e regionali, quando si dispongono i pannelli fotovoltaici a terra.
Pannelli fotovoltaici a terra: incentivi
L’art. 11 del D.L. 17/2022 fornisce dettagli sulle condizioni che consentono agli impianti fotovoltaici a terra situati su terreni agricoli di beneficiare degli incentivi statali. In passato, l’occupazione consentita per tali impianti non poteva superare il 10% della superficie agricola aziendale.
Tuttavia, questo limite è stato superato. Attualmente, per accedere agli incentivi statali destinati agli impianti fotovoltaici con moduli sollevati da terra, è indispensabile rispettare integralmente le specifiche linee guida stabilite in collaborazione tra il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) e il GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
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